Normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze

D.M. 553/1987

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    Coeslazio

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    DECRETO MINISTERIALE
    17 dicembre 1987, n. 553
    (G.U. n. 13 del 18.1.1988)
    Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze



    IL MINISTRO DEI TRASPORTI
    Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto
    del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché le successive modificazioni ed
    integrazioni;
    Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le successive modificazioni ed
    integrazioni;
    Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942 con la quale sono state stabilite le modalità di
    recepimento delle direttive della Comunità economica europea relative all'omologazione dei
    veicoli a motore e loro rimorchi;
    Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al
    trasporto di infermi o infortunati;
    Viste le risultanze dei lavori svolti dall'apposita commissione di studio istituita con decreto del
    Ministro dei trasporti 29 luglio 1983;
    Decreta:
    Art. 1
    Classificazione delle autoambulanze
    1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati,
    denominati autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'articolo 26,
    lettera f), del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al
    trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a
    tale scopo.
    2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
    tipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di
    infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di
    assistenza;
    tipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto", attrezzate essenzialmente per il
    trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
    3. Ai sensi dell'articolo 57 del citato testo unico, le autoambulanze definite nel presente articolo
    sono da considerarsi destinate ad uso privato se in proprietà o in usufrutto di unità sanitarie
    locali, ospedali, cliniche, associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute dallo
    Stato, imprese o altre collettività, che a ciò siano obbligate, per le loro necessità, ovvero se da tali
    soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di
    compera; sono invece da considerarsi destinate ad uso privato per noleggio con conducente negli
    altri casi.
    Art. 2
    Rispondenza a norme generali
    1. Le autoambulanze, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere
    conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle domande di approvazione, sia ai
    sensi dell'articolo 53 che dell'articolo 54 del testo unico citato nelle premesse, ai veicoli delle
    seguenti categorie internazionali, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 23.4.1974
    · autoambulanze di massa complessiva non superiore a 3,5 t: categoria M1 o M2;
    · autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore a 5 t: categoria
    M2;
    · autoambulanze di massa complessiva superiore a 5 t: categoria M3.
    2. Se l'autoambulanza deriva da un tipo di veicolo già omologato, l'appartenenza alla categoria
    prescritta deve risultare dalla relativa omologazione del veicolo base.
    Art. 3
    Caratteristiche costruttive
    1. Le autoambulanze devono rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al
    presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
    Art. 4
    Immatricolazione
    1. La Direzione generale M.C.T.C. stabilisce i titoli e la documentazione necessari per
    conseguire l'immatricolazione delle autoambulanze ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle
    norme sulla disciplina della circolazione stradale, al fine di determinare la destinazione d'uso di
    cui al comma 3 del precedente articolo 1.
    Art. 5
    Norme transitorie e finali
    1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a domande di approvazione ai sensi
    dell'articolo 53 o 54 del testo unico citato nelle premesse, presentate a decorrere dal 1° luglio
    1988. A richiesta del costruttore le prescrizioni possono essere applicate anteriormente.
    2. A partire dal 1° luglio 1989 non potranno più essere immatricolate per la prima volta in Italia
    autoambulanze che non rispondano alle prescrizioni del presente decreto.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti
    normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Roma, addì 17 dicembre 1987
    Il Ministro: MANNINO
    Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
    Allegato tecnico
    1. MASSE
    1.1. La tara delle autoambulanze, oltre quanto definito per le generalità degli autoveicoli,
    comprende anche le barelle di dotazione ed il peso relativo ad eventuali serbatoi fissi d'acqua e
    loro contenuto, ma non comprende le attrezzature specifiche previste per le autoambulanze di
    tipo A (4).
    1.2. Per l'ammissibilità del veicolo deve essere verificato il rispetto dei carichi massimi totali e
    per asse riconosciuti nonché dei relativi rapporti limite, nell'ipotesi di occupazione delle barelle e
    di tutti i posti a sedere previsti, considerando per ogni trasportato il peso convenzionale di 75 kg.
    1.3. Per le autoambulanze di tipo A, nell'ipotesi di carico dovrà altresì essere previsto, per le
    specifiche attrezzature, un carico uniformemente distribuito sul pavimento del compartimento
    sanitario nella misura di 300 kg se a barella unica aumentato di 100 kg per ogni barella
    supplementare.
    Nel caso di ubicazione stabile di parte o di tutta l'attrezzatura specifica, la verifica dei carichi
    sugli assi e loro rapporto potrà essere condotta tenendo conto della reale ubicazione di dette
    attrezzature e considerando uniformemente ripartita soltanto la residua aliquota del carico
    previsto al comma precedente.
    2. COMPARTIMENTO SANITARIO
    2.1.Per le autoambulanze di tipo A le dimensioni minime interne del compartimento sanitario,
    con esclusione di attrezzature ed arredi sono:
    lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m;
    larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m;
    altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno 2,00 m e di superficie non
    inferiore a 2,4 m2): 1,75 m.
    Per le autoambulanze di tipo B il compartimento sanitario deve essere capace di contenere,
    tenuto altresì conto delle esigenze del trasporto, almeno una barella a norma UNI di dimensioni
    non inferiori a 1,85 x 0,56 m.
    2.2. L'altezza massima da terra del piano di calpestio è di 40 cm. Tale altezza può raggiungere 80
    cm con l'impiego di opportuni scalini, ovvero nelle autoambulanze di tipo B e può essere, se
    necessario, più elevata nel caso di veicolo a trazione integrale.
    2.3. Il compartimento sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante divisorio
    inamovibile. E' ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta.
    Su tali porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.
    2.4. Nel compartimento sanitario devono trovare alloggiamento una o più barelle a norma UNI in
    posizione longitudinale stabilmente ed adeguatamente ancorabili al veicolo sia
    longitudinalmente, che trasversalmente e verticalmente, di cui almeno una (barella principale)
    avente dimensioni come previsto al precedente punto 2.1.
    Nelle autoambulanze di tipo A il piano superiore della barella principale, materasso escluso,
    deve trovarsi a non meno di 40 ed a non più di 120 cm dal piano di calpestio.
    2.5. Nel compartimento sanitario delle autoambulanze di tipo A devono trovarsi almeno 3 sedili,
    uno dei quali situato in posizione contromarcia in prossimità della testa della o delle barelle.
    Nelle autoambulanze di tipo B è necessario almeno un posto a sedere oltre quello del
    conducente.
    I sedili devono comunque essere ancorati al veicolo, avere una larghezza tra i bordi del cuscino
    di almeno 40 cm ed essere provvisti di cinture di fissaggio. Sono ammessi sedili ribaltabili.
    2.6.Nel comportamento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di
    larghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque non inferiore a
    120 cm nelle autoambulanze di tipo A.
    Le autoambulanze di tipo A devono inoltre avere nello stesso compartimento almeno una porta
    scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a 100 cm.
    Tutte le porte devono essere apribili sia dall'interno che dall'esterno.
    2.7. Nel compartimento sanitario deve essere prevista almeno una finestra su ogni fiancata
    apribile solo dall'interno.
    Almeno una delle finestre deve essere facilmente accessibile dall'interno e presentare in
    posizione di apertura un'area minima libera di 0,24 m2 con dimensione assiale non inferiore a 45
    cm.
    2.8. Il compartimento sanitario deve essere convenientemente illuminato secondo tabelle
    d'unificazione a carattere definitivo.
    2.9. Il compartimento sanitario deve essere insonorizzato secondo tabelle d'unificazione a
    carattere definitivo.
    3. SEGNI DISTINTIVI
    3.1. Le autoambulanze devono essere dotate del dispositivo supplementare di segnalazione visiva
    a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti rispettivamente dagli articoli 45 e 46 del
    testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
    3.2. Le autoambulanze devono essere di colore bianco e portare su ogni fiancata nonché
    anteriormente e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato in appendice, con
    dimensioni minime pari a quelle ivi indicate e con fondo di colore azzurro realizzato in materiale
    retroriflettente (5).
    3.3. Le autoambulanze devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica
    autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm, applicata lungo le fiancate e la parte
    posteriore nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore. Tale altezza può essere
    ridotta a 10 cm nella autoambulanze di tipo B.
    3.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze di tipo A deve essere riportata, con lo stesso
    materiale di cui al punto 3.3., la scritta AMBULANZA diritta o rovesciata in immagine
    speculare con dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm.
    3.5. Sono ammesse altre indicazioni purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti e che
    non abbiano nessun loro punto ad una distanza dal simbolo di cui al punto 3.2. inferiore a 50 cm.
    In particolare, sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata, in forma chiaramente
    individuabile, la denominazione dell'ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo.
    4. ACCESSORI
    I materiali di rivestimento comunque presenti nel compartimento sanitario devono essere
    ignifughi o autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da non essere intaccati se sottoposti a
    disinfezione.
    Le autoambulanze devono essere munite di estintore da conservare nella cabina di guida; le
    ambulanze di tipo A devono essere munite di un altro estintore da conservare nel comparto
    sanitario (6).
    Le caratteristiche dei materiali di rivestimento e degli estintori di cui ai commi precedenti
    saranno stabilite mediante tabelle d'unificazione a carattere definitivo.
    5. NORME TRANSITORIE
    In assenza di tabelle d'unificazione a carattere definitivo, la Direzione generale della
    motorizzazione civile e dei trasporti in concessione stabilisce le modalità di accertamento dei
    requisiti prescritti.
    Appendice all'allegato tecnico
     
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