Disposizioni per l’organizzazione delle centrali operative « 118 »

dei pronto soccorso e dei dipartimenti di emergenza

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    CAMERA DEI DEPUTATI N. 5866

    PROPOSTA DI LEGGE
    D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
    TAMBURRO, DALLE FRATTE, ZUIN

    Disposizioni per l’organizzazione delle centrali operative « 118 »,
    dei pronto soccorso e dei dipartimenti di emergenza


    Presentata il 19 maggio 2005
    ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le attivita` svolte
    dai dipartimenti di emergenza sono di
    fondamentale importanza per la tutela
    della vita dei pazienti acuti e critici e
    richiedono un elevato livello di competenza
    dei loro operatori e una efficiente
    organizzazione.
    In Italia non c’e` ancora uniformita`
    nella composizione e nell’organizzazione
    dei sistemi di emergenza, dalle centrali
    operative « 118 » – servizi di emergenza
    territoriali ai pronto soccorso fino ai dipartimenti
    di emergenza e accettazione
    (DEA), ed e` particolarmente avvertita l’esigenza
    di tendere all’unificazione a livello
    nazionale della loro strutturazione in
    quanto sono molto diversificate le figure
    professionali presenti ed alle quali e` affidato
    il compito di direzione e di massima
    responsabilita`.
    Lo stato dell’arte dell’evoluzione scientifica
    mondiale del settore della medicina
    di emergenza pone particolare attenzione
    alla figura in grado di svolgere
    questo ruolo, dovendo possedere competenze
    multidiscplinari, essere capace di
    riconoscere, affrontare e trattare, nella
    prima fase, tutte le urgenze ed emergenze,
    nonche´ di gestire situazioni complesse,
    oltre che di assolvere alle incombenze
    medico-legali connesse al ruolo.
    La figura professionale corrispondente
    a tale funzione, che a livello internazionale
    e` denominata « Emergency Phisician »,
    viene formata attraverso la scuola di specializzazione
    medica in « Emergency Me-
    Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    dicine », gia` presente negli USA dal 1979,
    e in Canada, Australia, Inghilterra, Irlanda,
    Estonia, Polonia, Turchia e Ungheria,
    e di prossima attivazione in Spagna,
    Olanda, Belgio, Francia, Repubblica Ceca,
    Slovenia e Croazia (in alcuni Paesi e`
    denominata « Emergency and Accident Medicine
    » poiche´ nel suo ordinamento didattico
    e` inclusa la formazione in medicina
    delle catastrofi e delle maxiemergenze).
    In Italia, per quanto riguarda la categoria
    professionale dei medici dedicati al
    sistema dell’emergenza, i regolamenti di
    cui ai decreti del Presidente della Repubblica
    10 dicembre 1997, n. 484 e n. 483,
    istituiscono la nuova figura professionale
    e, quindi, prevedono istituzionalmente
    l’identita` del medico dedicato al sistema
    dell’emergenza-urgenza, denominandolo
    « medico chirurgo d’accettazione e d’urgenza
    ».
    Lo stesso regolamento di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica n. 484 del
    1997 colloca la relativa disciplina « medicina
    e chirurgia di accettazione e d’urgenza »
    nell’area medica e delle specialita` mediche,
    definendone le modalita` di espletamento
    dei concorsi per l’accesso alla dirigenza medica
    e per il conferimento di incarichi di
    direttore di struttura complessa.
    Il decreto del Ministro della sanita` 30
    gennaio 1998, pubblicato nel supplemento
    ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del
    14 febbraio 1998, stabilisce, altresı`, le
    discipline equipollenti (con riferimento
    tanto ai servizi quanto alle scuole) per
    l’accesso al secondo livello dirigenziale per
    il personale del ruolo sanitario del Servizio
    sanitario nazionale.
    A completamento del processo, il Consiglio
    universitario nazionale (CUN) ha riconosciuto
    l’istituzione della scuola di specializzazione
    in medicina d’emergenza, per la
    quale e` tuttora in via di perfezionamento
    l’iter per la sua definitiva attivazione presso
    le facolta` di medicina e chirurgia.
    Tutto il percorso identifica cosı` il « medico
    d’urgenza » riferendolo alla figura
    professionale attualmente operante nel
    pronto soccorso, presso le centrali operative
    « 118 », nell’emergenza territoriale e
    nell’ambito dei DEA.
    La necessita` di accelerare la definizione
    dei compiti e dei ruoli di tale figura e`
    proprio dovuta agli enunciati delle principali
    normative del settore, e cioe` al
    decreto del Presidente della Repubblica 27
    marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n. 76 del 31 marzo 1992, e alle
    Linee guida sull’emergenza di cui al decreto
    del Ministro della sanita` 15 maggio
    1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n. 121 del 25 maggio 1992, e di cui al
    comunicato del Ministro della sanita` 11
    aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n. 114 del 17 maggio 1996, al fine
    di assicurare in modo uniforme i livelli
    minimi e omogenei di assistenza sanitaria
    in emergenza e consentire la realizzazione
    della rete delle emergenze attraverso le
    articolazioni previste di:
    a) punti di primo intervento;
    b) pronto soccorso attivi;
    c) DEA di primo livello:
    d) DEA di secondo livello.
    Dunque, si rende necessario limitare il
    ricorso a figure specialistiche attinte da
    altre branche afferenti al DEA, che, per
    quanto disponibili a ricoprire il ruolo di
    operatori o di responsabili, senza tuttavia
    possedere le competenze multidisciplinari
    e la visione olistica proprie della Emergency
    Medicine internazionale, finiscono
    per dare un contributo solo parziale alle
    molteplici esigenze dell’emergenza. Inoltre,
    essi vengono sottratti alla loro attivita`
    specialistica classica e ordinaria, in quanto
    spesso si tratta di specialisti in cardiologia,
    chirurgia d’urgenza, anestesia, neurochirurgia,
    medicina interna, eccetera.
    Lo stesso concetto esplode in modo
    ancora piu` chiaro nella proposizione della
    direzione dei DEA, laddove la stessa denominazione
    comprende il termine « accettazione
    », competenza attribuita unicamente
    al medico che opera in pronto
    soccorso, cui e` assegnata, per legge, la
    funzione di « accettazione sanitaria ».
    Pertanto, la presente proposta di legge
    ha lo scopo di dettare criteri per uniformare
    il settore senza sconvolgere l’attuale
    Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 5866
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    organizzazione, per evitare i rischi di una
    paralisi del sistema, e nel rispetto delle
    autonomie regionali, considerato che allo
    stato attuale:
    1) circa il 50 per cento delle centrali
    operative « 118 » presenti sul territorio
    italiano sono dirette da un medico d’urgenza
    proveniente dal pronto soccorso
    (medicina e chirurgia di accettazione e
    d’urgenza), un’altra buona parte da anestesisti,
    qualche altra ancora da chirurghi
    o da cardiologi, molti con incarico quinquennale
    di direttore di struttura complessa;
    2) analoga situazione si riscontra per
    i medici coordinatori di centrale operativa
    « 118 »;
    3) sul territorio operano, quasi nella
    totalita` , medici provenienti dalla continuita`
    assistenziale incaricati a tempo indeterminato
    nell’emergenza (ai sensi dell’articolo
    66 del regolamento di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica
    n. 270 del 2000).
    In conclusione, l’approvazione della
    presente proposta di legge darebbe un
    impulso notevole sia alla riorganizzazione
    dei sistemi di emergenza sul territorio, sia
    al processo di unificazione e di standardizzazione
    degli stessi, senza sconvolgere
    l’attuale assetto, e assicurerebbe agli specialisti
    classici di conservare la loro peculiarita`.
    Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 5866
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    PROPOSTA DI LEGGE
    ___
    ART. 1.
    1. La responsabilita` medico-organizzativa
    delle centrali operative « 118 » e` attribuita
    a medici d’urgenza in possesso di
    documentata esperienza nella rianimazione
    cardiopolmonare, nella gestione dei
    pazienti acuti critici, nell’accettazione dei
    malati acuti, nella gestione delle urgenze e
    delle emergenze, con competenze multidisciplinari,
    e inquadrati quali direttori di
    struttura complessa.
    2. Alle centrali operative « 118 » sono
    assegnati, con compiti di supervisione e di
    coordinamento, medici dipendenti ospedalieri
    provenienti dalle unita` operative afferenti
    al dipartimento di emergenza e
    accettazione (DEA), che sono inquadrati
    nella disciplina di medicina e chirurgia di
    accettazione e d’urgenza, e i medici dell’emergenza
    territoriale previsti dall’articolo
    66 del regolamento di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 28 luglio
    2000, n. 270.
    ART. 2.
    1. La direzione dei dipartimenti ospedalieri
    di emergenza di primo e di secondo
    livello e` attribuita a uno dei direttori di
    struttura complessa inserita nel DEA in
    possesso di documentata esperienza nel
    filtro, nell’accettazione e nella gestione dei
    pazienti acuti e critici, nonche´ nella gestione
    delle risorse umane e tecnologiche
    dedicate alle emergenze, delle problematiche
    organizzative e medico-legali connesse
    e delle maxiemergenze.
    ART. 3.
    1. E`
    prevista nel sistema organizzativo
    regionale, per le operazioni di soccorso
    Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 5866
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    specialistico extraospedaliero, a bordo dei
    centri mobili di rianimazione e degli elicotteri
    di soccorso, la presenza di un
    medico anestesista rianimatore o di un
    medico d’urgenza proveniente dalla medicina
    e chirurgia di accettazione e d’urgenza
    o di un medico dell’emergenza territoriale
    individuato ai sensi dell’articolo
    66 del regolamento di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,
    n. 270, con competenze ed esperienza
    nella gestione dei pazienti acuti critici.
    ART. 4.
    1. Il coordinamento dei soccorsi, nei
    casi di grandi emergenze sanitarie e derivanti
    da catastrofi o da eventi calamitosi
    di grande rilevanza, e` affidata al responsabile
    della centrale operativa « 118 » o a
    un suo delegato, in conformita` a quanto
    previsto dal decreto del Ministro dell’interno
    13 febbraio 2001, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2001.

    http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/st...4PDL0074450.pdf
     
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