Monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-ur

DECRETO 17 dicembre 2008

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     Like  
     
    .
    Avatar

    Coeslazio

    Group
    Administrator
    Posts
    5,320
    Reputation
    +13
    Location
    ROMA

    Status
    Offline

    DECRETO 17 dicembre 2008

    Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.




    IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
    E DELLE POLITICHE SOCIALI

    Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
    convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121,
    che trasferisce le funzioni del Ministero della salute con le
    inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al
    Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
    Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
    politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    n. 180 del 2 agosto 2008, concernente «Delega di attribuzioni del
    Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al
    Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di
    competenza dell'Amministrazione»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992
    che costituisce atto di indirizzo e coordinamento delle attivita'
    delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
    materia di emergenza sanitaria;
    Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 maggio 1992 che
    definisce i criteri ed i requisiti per la codificazione degli
    interventi di emergenza;
    Visto l'atto di intesa tra Stato e regioni dell'11 aprile 1996 di
    approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in
    applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo
    1992;
    Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le
    Province autonome del 25 ottobre 2001 sul documento di Linee - Guida
    sul sistema di emergenza sanitaria concernente: «Triage
    intraospedaliero (Valutazione gravita' all'ingresso) e chirurgia
    della mano e microchirurgia nel sistema dell'emergenza - urgenza
    sanitaria»;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
    novembre 2001, di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza,
    che riconosce l'attivita' di emergenza sanitaria territoriale e
    l'attivita' di pronto soccorso quali prestazioni di assistenza
    sanitaria garantite dal servizio nazionale in quanto ricompresse la
    prima nell'ambito dell'assistenza distrettuale e la seconda
    nell'ambito dell'assistenza ospedaliera;
    Vista l'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, la quale dispone
    all'art. 3 che:
    la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti
    informativi e delle modalita' di alimentazione del Nuovo Sistema
    Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati
    alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della Salute
    con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi
    finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi
    dei Livelli Essenziali di Assistenza;
    il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come
    indicato al comma 6, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono
    tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
    dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre
    2004;
    Visto l'Accordo Quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero
    della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di
    Bolzano per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
    Nazionale che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di
    indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del
    Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate
    congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»;
    Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con
    il quale e' stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del
    Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);
    Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la
    finalita' di supportare il monitoraggio dei Livelli Essenziali di
    Assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla
    Cabina di Regia, nella seduta dell'11 settembre 2002;
    Vista l'Intesa Stato-regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone
    l'avvio del progetto «Mattoni del Servizio Sanitario Nazionale» con
    l'obiettivo di individuare le metodologie e i contenuti informativi
    necessari al pieno sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
    (NSIS);
    Considerato il parere positivo espresso, in data 3 aprile 2007,
    dalla Cabina di Regia per il Nuovo Sistema Informativo Sanitario sui
    documenti conclusivi delle attivita' condotte dal Mattone 11 «Pronto
    Soccorso e Sistema 118», nell'ambito del programma «Mattoni del
    Servizio Sanitario Nazionale»;
    Visto il decreto del 12 dicembre 2007, n. 277, «Regolamento di
    attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181,
    comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
    recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» con il
    quale si individuano i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari
    effettuati dal Ministero della salute;
    Tenuto conto, in particolare, che la scheda C-01 del suddetto
    schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
    giudiziari effettuati dal Ministero della salute, prevede, per
    l'esercizio delle funzioni di programmazione, controllo e valutazione
    dell'assistenza sanitaria, la gestione dei dati relativi alle
    prestazioni di assistenza sanitaria privati degli elementi
    direttamente identificativi, in quanto gia' comunicati in forma
    codificata dalle regioni e province autonome;
    Visto lo schema di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili
    e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, redatto ai
    sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
    n. 196, sul quale l'Autorita' Garante per la Protezione dei dati
    personali ha espresso parere favorevole in data 13 aprile 2006;
    Tenuto conto, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema
    di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
    effettuati dalle regioni e province autonome, prevede che:
    i dati provenienti dalle aziende sanitarie siano privati degli
    elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da
    parte della Regione o provincia autonoma;
    ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e
    della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie
    della Regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla
    Regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione
    infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice
    univoco che non consente l'identificazione dell'interessato durante
    il trattamento dei dati;
    Considerato che, tra gli obiettivi strategici del Nuovo Sistema
    Informativo Sanitario (NSIS) una delle componenti fondamentali e'
    rappresentata dal «Sistema di integrazione delle informazioni
    sanitarie individuali», nell'ambito del quale e' ricompreso il
    monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza sanitaria dal
    Sistema 118 e dal Pronto Soccorso;
    Constatata la necessita' di avviare l'acquisizione dei dati
    relativi alle prestazioni erogate dal Sistema 118 e dal Pronto
    Soccorso per finalita' riconducibili al monitoraggio dell'attivita'
    dei servizi, con analisi del volume di prestazioni, e valutazioni
    sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;
    Acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti
    tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
    Bolzano nella seduta del 20 novembre 2008;

    Decreta


    Art. 1.

    Ambito di applicazione

    1. Il presente decreto si applica alle prestazioni erogate
    nell'ambito dell'assistenza sanitaria di emergenza-urgenza da parte
    sia del Sistema 118 e sia dei presidi ospedalieri con riferimento
    alle attivita' del Pronto Soccorso.



    Art. 2.

    Sistema informativo emergenza-urgenza 118
    e Pronto Soccorso

    1. Nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), e'
    istituita il Sistema informativo per il monitoraggio delle
    prestazioni erogate in emergenza-urgenza (di seguito denominato
    Sistema). La realizzazione e la gestione di tale Sistema e' affidata
    al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali -
    Dipartimento della qualita' - Direzione Generale del Sistema
    Informativo dell'ex Ministero della Salute (di seguito denominato
    Ministero).
    2. Il suddetto Sistema e' finalizzato alla raccolta delle
    informazioni relative alle prestazioni erogate nell'ambito
    dell'assistenza sanitaria di emergenza-urgenza di cui all'art. 1,
    comma 1.
    3. Le regioni e le province autonome mettono a disposizione del
    Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), presso il Ministero, le
    informazioni secondo le modalita' riportate nel disciplinare tecnico.



    Art. 3.

    Flussi in ingresso nel Sistema informativo

    1. Coerentemente con quanto previsto nei documenti «Flusso
    informativo del Sistema 118» e «Flusso informativo del Pronto
    Soccorso» elaborati dal «Mattone Pronto Soccorso e sistema 118»,
    nell'ambito del programma «Mattoni del Sistema Sanitario Nazionale»,
    il flusso informativo per le prestazioni di emergenza-urgenza,
    dettagliato nel disciplinare tecnico, fa riferimento alle seguenti
    informazioni:
    per il Sistema 118:
    a) identificazione della Centrale Operativa del 118;
    b) dati relativi alla chiamata telefonica al numero 118;
    c) dati relativi alla missione di soccorso attivata dalla
    Centrale Operativa del 118;
    d) identificazione dell'assistito;
    e) dati relativi alle prestazioni erogate nell'ambito della
    missione di soccorso;
    f) dati relativi all'esito dell'intervento;
    per il Pronto Soccorso:
    g) identificazione della struttura erogatrice;
    h) dati relativi all'accesso ed alla dimissione;
    i) identificazione dell'assistito;
    j) dati relativi alle diagnosi ed alle prestazioni erogate;
    k) dati relativi alla valorizzazione economica dell'accesso.
    2. Le informazioni di cui al precedente comma devono essere
    rilevate al completamento dell'intervento di Emergenza-Urgenza
    sanitaria e trasmesse con le modalita' ed i tempi previsti dall'art.
    5 del presente decreto.
    3. La trasmissione verso il sistema informativo delle informazioni
    di cui al comma 1 deve essere effettuata da parte delle regioni e
    province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle
    prestazioni di emergenza-urgenza erogate dalle Centrali Operative 118
    e dalle strutture accreditate per le attivita' di pronto soccorso,
    situate all'interno del proprio territorio, nei confronti di
    cittadini residenti e non residenti nel territorio stesso.



    Art. 4.

    Accesso al Sistema informativo

    1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
    - Dipartimento della qualita' - Direzione Generale della
    Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei
    principi etici di Sistema dell'ex Ministero della salute ha completo
    accesso al sistema informativo per elaborazioni finalizzate al
    monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza.
    2. Sono, altresi', autorizzate all'accesso le regioni e province
    autonome di Trento e di Bolzano sia con riferimento ai dati del
    proprio territorio, sia con riferimento ai dati delle altre regioni e
    province autonome.
    3. I dati memorizzati presso il Sistema possono essere messi a
    disposizione dei soggetti autorizzati dal Ministero per funzioni di
    specifica competenza.
    4. I soggetti, di cui ai commi precedenti, possono fruire anche dei
    dati integrati con altre informazioni del patrimonio informativo del
    Ministero, attraverso l'accesso al Nuovo Sistema Informativo
    Sanitario che rende disponibili analisi comparative dei fenomeni in
    materia di assistenza sanitaria.



    Art. 5.

    Modalita' e tempi di trasmissione

    1. Il Sistema viene alimentato con le informazioni relative alle
    prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di
    emergenza-urgenza, da parte sia del Sistema 118 e sia dei presidi
    ospedalieri con riferimento alle attivita' del Pronto Soccorso, a
    partire dal 1° gennaio 2009.
    2. Le informazioni devono essere rilevate al completamento
    dell'intervento di Emergenza-Urgenza sanitaria e trasmesse al NSIS,
    con cadenza mensile, entro il mese successivo al periodo di
    riferimento in cui si sono verificati gli eventi stessi.
    3. Le trasmissioni verso il Sistema informativo devono avvenire
    secondo le modalita' indicate nel disciplinare tecnico, parte
    integrante del presente decreto, e nella documentazione di specifiche
    tecniche disponibili sul sito internet del Ministero
    (www.nsis.ministerosalute.it).
    4. Eventuali variazioni riguardanti le modalita' di comunicazione e
    aggiornamento di cui ai commi precedenti, saranno pubblicate sul sito
    internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it), anche in
    attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7
    marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice
    dell'amministrazione digitale.



    Art. 6.

    Disposizioni transitorie

    1. Per le regioni e province autonome che non dispongano di tutte
    le informazioni richieste nell'art. 3, comma 1, e' prevista la
    possibilita' di avvalersi di un differimento dei termini per l'avvio
    delle trasmissioni previste dall'art. 5, comma 1.
    2. Le regioni e province autonome che intendono avvalersi del
    differimento dei termini di cui al comma precedente, trasmettono,
    entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, tramite apposita comunicazione al Ministero, il Piano di
    adeguamento dei propri sistemi informativi atto a consentire, non
    oltre il 1° gennaio 2010, l'alimentazione del Sistema, mediante la
    trasmissione di tutte le informazioni indicate relative alle
    prestazioni di emergenza-urgenza erogate a partire da tale data.
    3. I Piani di adeguamento di cui al comma precedente saranno
    sottoposti ad approvazione della Cabina di Regia per il Nuovo Sistema
    Informativo Sanitario Nazionale. Questa ultima predisporra' verifiche
    periodiche per valutare l'attuazione dei piani di adeguamento
    approvati.



    Art. 7.

    Ritardi ed inadempienze

    1. Fino al 31 dicembre 2011 le informazioni trasmesse in coerenza
    con quanto previsto nei Piani di adeguamento, saranno sottoposte a
    verifica in ordine a completezza e qualita'. A tal fine le Regioni e
    Province Autonome trasmetteranno, con cadenza semestrale, relazioni
    che verranno esaminate dalla Cabina di Regia del Nuovo Sistema
    Informativo Sanitario.
    2. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero congiuntamente alle
    regioni e province autonome procederanno alla verifica dei contenuti
    informativi ed ad un eventuale aggiornamento degli stessi.
    3. Dal 1° gennaio 2012 il conferimento dei dati nelle modalita' e
    nei contenuti di cui al presente decreto e' ricompreso fra gli
    adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento
    integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla
    Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005.



    Art. 8.

    Regole di acquisizione e di controllo dei dati

    1. Le modalita' di alimentazione del Sistema sono specificate nel
    disciplinare tecnico.
    2. Le specifiche tecniche relative ai contenuti informativi sono
    disponibili sul sito internet del Ministero
    (www.nsis.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto previsto
    dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
    successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione
    digitale.
    3. Eventuali integrazioni o modifiche alle regole di acquisizione e
    di controllo dei dati, riportate nell'allegato tecnico al presente
    decreto, saranno formalizzate, pubblicate e comunicate da parte del
    livello nazionale alle regioni e province autonome, attraverso un
    protocollo di comunicazione e rese disponibili sul sito internet del
    Ministero (www.nsis.ministerosalute.it).



    Art. 9.

    Trattamento dei dati

    1. La riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema, ai
    sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed, in
    particolare, dell'art. 34, comma 1, lettera h), verra' garantita
    dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi
    telematici, in conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71,
    comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale.
    2. La trasmissione telematica dei dati, secondo le modalita' basate
    su servizi di cooperazione applicativa conformi alle regole dettate
    dal SPC o su servizi di scambio di flussi telematici, sono descritte
    nell'allegato tecnico al presente decreto.
    3. Ai fini della cooperazione applicativa le regioni e province
    autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero garantiscono la
    conformita' delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema
    Pubblico di Connettivita' (SPC).
    4. Con riferimento al precedente comma 3, le regioni o province
    autonome di Trento e di Bolzano che non dispongono di servizi di
    cooperazione applicativa conformi alle regole dettate dal SPC,
    d'intesa con il Ministero, predispongono un piano di adeguamento dei
    propri sistemi. Nelle more dell'adeguamento dei sistemi regionali, il
    conferimento dei dati e' reso possibile attraverso lo scambio di
    flussi telematici, secondo le modalita' e procedure descritte
    nell'allegato tecnico al presente decreto.
    5. Eventuali integrazioni o modifiche alle modalita' di trattamento
    dei dati, riportate nell'allegato tecnico, saranno formalizzate,
    pubblicate e comunicate da parte del livello nazionale alle regioni e
    province autonome, attraverso un protocollo di comunicazione e rese
    disponibili sul sito internet del Ministero
    (www.nsis.ministerosalute.it). In ogni caso, l'approvazione delle
    modifiche e l'aggiornamento degli standard tecnologici saranno
    effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 71 del Codice
    dell'amministrazione digitale.



    Art. 10.

    Entrata in vigore
    Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 dicembre 2008
    p. Il Ministro
    Il Sottosegretario di Stato:
    Fazio



    Allegato 1
    DISCIPLINARE TECNICO

    ----> Vedere da pag. 30 a pag. 55 <----

    Atto suddiviso in articoli
    Home Indietro
    © Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute - Lungotevere Ripa 1, 00153 Roma Centralino 06.5994.1
    powered by Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - www.ipzs.it -
    www.ipzs.it

    http://www.normativasanitaria.it/jsp/detta...=news&anno=null
     
    .
0 replies since 18/1/2009, 01:01   55 views
  Share  
.