standardizzazione delle ambulanze

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5031

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     Like  
     
    .
    Avatar

    Coeslazio

    Group
    Administrator
    Posts
    5,320
    Reputation
    +13
    Location
    ROMA

    Status
    Offline
    CAMERA DEI DEPUTATI N. 5031

    PROPOSTA DI LEGGE
    d’iniziativa del deputato LA STARZA
    Disposizioni in materia di standardizzazione delle ambulanze
    Presentata il 25 maggio 2004


    ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da diversi anni
    si sta procedendo alla definizione delle
    nuove norme sulla standardizzazione delle
    ambulanze a livello europeo. La prima
    stesura e datata 1999 e successivamente
    molte variazioni sono state apportate fino
    a giungere alla piu recente datata marzo
    2003.
    Le normative vigenti in diversi Paesi
    dell’Unione europea sono ormai obsolete e
    risalenti a dieci o quindici anni, come e il
    caso della normativa italiana che e ferma
    al 1987. Alcuni Paesi dell’Unione europea,
    quali Francia, Germania e Olanda, hanno
    gia adottato, in gran parte, le normative
    generali indicate nello standard europeo
    EN 1789, con propri decreti, in attesa
    della stesura definitiva e del recepimento
    da parte di tutti i Paesi membri dello
    standard EN 1789 nella sua interezza.
    E
    evidente che anche in Italia la normativa
    tecnica e amministrativa relativa
    alle autoambulanze, di cui al decreto del
    Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987,
    n. 553, e ormai obsoleta, non risponde piu
    alle rinnovate esigenze degli operatori del
    soccorso e, pertanto, e necessario procedere
    ad una nuova disciplina della materia,
    in conformita alle linee guida emanate
    dall’Unione europea.
    Alcune amministrazioni pubbliche italiane
    stanno gia , di loro iniziativa, introducendo
    alcuni articoli dello standard EN
    1789 sui capitolati di appalto per l’acquisto
    di nuove ambulanze. Questa improvvisazione
    genera pero una notevole confusione
    sul mercato ed e quanto mai
    necessario indicare una strada unica e
    generale da percorrere.
    La presente proposta di legge prevede
    l’accoglimento delle norme prescritte dallo
    standard EN 1789 nella sua ultima stesura.
    L’adozione di queste nuove norme porterebbe
    l’Italia ad essere uno dei primi
    Paesi dell’Unione ad adottare integralmente
    lo standard EN 1789 con notevole
    riflesso sul prestigio del Servizio sanitario
    nazionale.
    Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    PROPOSTA DI LEGGE
    __
    ART. 1.
    (Ambito di applicazione).
    1. La presente legge reca norme in
    materia di autoambulanze, prevedendo, ai
    fini della loro standardizzazione, la definizione
    e la classificazione delle ambulanze,
    i requisiti minimi che le aziende
    produttrici devono possedere per la realizzazione
    delle stesse autoambulanze
    nonche´ i relativi atti e documenti da
    produrre agli organi competenti.
    ART. 2.
    (Definizione).
    1. Le autoambulanze rientrano nella
    categoria dei veicoli definiti all’articolo 54,
    comma 1, lettera g), del decreto legislativo
    30 aprile 1992, n. 285, quali autoveicoli
    per uso speciale, distinti da particolari
    attrezzature, nonche´ all’articolo 203,
    comma 2, lettera m), del regolamento di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica
    16 dicembre 1992, n. 495. Ai sensi
    dell’articolo 82 del citato decreto legislativo
    n. 285 del 1992, sono da considerare
    destinate ad uso proprio le autoambulanze
    di soccorso e trasporto in proprieta o in
    usufrutto di aziende sanitarie locali, di
    ospedali, di cliniche, della Croce rossa
    italiana e di associazioni di pubblica assistenza
    o volontaristiche riconosciute, ovvero
    acquistate da tali soggetti con patto di
    riservato dominio o prese in locazione con
    facolta di acquisto. Nei casi diversi da
    quelli previsti dal periodo precedente, le
    autoambulanze di soccorso e trasporto
    sono da considerare ad uso privato per
    noleggio con conducente.
    Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 5031
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    ART. 3.
    (Norme generali).
    1. Le autoambulanze, in relazione alla
    loro massa, devono essere conformi alle
    norme applicabili, alla data di presentazione
    delle richieste di omologazione del
    tipo o di accertamento dei requisiti di
    idoneita alla circolazione, ai veicoli della
    categoria internazionale M, di cui al
    comma 2, lettera b), dell’articolo 47 del
    decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
    e successive modificazioni, e sono distinte
    in:
    a) autoambulanze di massa complessiva
    non superiore a 3,5t.: categoria M1 o
    M2;
    b) autoambulanze di massa complessiva
    superiore a 3,5t. e non superiore a 5t.:
    categoria M2;
    c) autoambulanze di massa complessiva
    superiore a 5t.: categoria M3.
    ART. 4.
    (Classificazione).
    1. Le autoambulanze, come definite
    all’articolo 2, sono classificate dallo standard
    europeo EN 1789. Le autoambulanze
    sono suddivise nelle seguenti categorie:
    a) A1): autoambulanza adatta al trasporto
    di un solo paziente;
    b) A2): autoambulanza adatta al trasporto
    di uno o piu pazienti su barelle o
    sedie portantine;
    c) B): autoambulanza di soccorso;
    d) C): unita mobile di terapia intensiva.
    Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 5031
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    ART. 5.
    (Caratteristiche costruttive).
    1. Le autoambulanze, come definite
    all’articolo 2 e classificate all’articolo 4,
    devono rispondere alle caratteristiche costruttive
    minime previste nell’allegato tecnico
    annesso alla presente legge.
    ART. 6.
    (Requisiti minimi delle aziende produttrici).
    1. Le aziende produttrici di autoambulanze
    sono tenute al rispetto delle norme
    riportate nell’allegato tecnico annesso alla
    presente legge e dei seguenti requisiti minimi:
    a) possedere la certificazione del sistema
    qualita secondo le norme ISO 9000-
    2000;
    b) essere in possesso del certificato
    rilasciato dalla competente camera di
    commercio, industria, artigianato e agricoltura,
    indicante l’attivita esercitata nella
    sede legale come segue: « costruzione e
    allestimenti autoveicoli per attivita sanitarie
    »;
    c) avere nel proprio organico un
    laureato in ingegneria responsabile dell’ufficio
    tecnico o del progetto e del processo
    produttivo relativo alla realizzazione dell’ambulanza;
    d) essere in grado di erogare assistenza
    post vendita mediante un punto
    proprio o convenzionato, ubicato nella
    provincia dove viene immatricolata l’autoambulanza.
    ART. 7.
    (Documentazione e certificazioni).
    1. La documentazione necessaria per le
    omologazioni delle autoambulanze da presentare
    ai competenti uffici provinciali del
    Ministero delle infrastrutture e dei tra-
    Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 5031
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    sporti – Dipartimento dei trasporti terrestri,
    deve essere completata, pena l’inammissibilita
    dell’istanza, dalla certificazione
    rilasciata da un ente accreditato sulla
    corretta installazione dei sedili e dei supporti
    delle apparecchiature nonche´ della
    lettiga primaria in grado di resistere a
    sollecitazioni pari a 10 g.
    2. Alla documentazione di cui al
    comma 1 deve essere altresı allegata la
    documentazione progettuale, realizzata da
    un ufficio tecnico interno all’azienda produttrice
    di autoambulanze o da un ufficio
    tecnico esterno accreditato dai competenti
    ordini professionali, comprovante l’avvenuto
    studio ergonomico e normativo del
    vano sanitario dell’autoambulanza.
    ART. 8.
    (Modifiche e assistenza post vendita).
    1. Eventuali modifiche strutturali riguardanti
    l’allestimento delle autoambulanze,
    successivamente alla loro immatricolazione,
    possono essere eseguite esclusivamente
    dall’azienda produttrice dell’autoambulanza
    o da una officina da essa
    autorizzata previo apposito corso di formazione.
    Le modifiche devono comunque
    ottenere l’autorizzazione dell’azienda produttrice
    e, nel caso riguardino la modifica
    o l’applicazione di supporti per apparecchiature
    o lettighe o sedie portainfermi,
    devono essere accompagnate da un idoneo
    studio di fattibilita e di calcolo di tenuta
    a 10 g. approvato dalla stessa azienda.
    ART. 9.
    (Norme finali).
    1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 e
    vietata l’immatricolazione in Italia di autoambulanze
    che non possiedono i requisiti
    previsti dalla presente legge e dall’allegato
    tecnico annesso alla medesima.
    Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 5031
    XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    ALLEGATO TECNICO
    Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    direttiva 70/156/CEE, incluso il
    70/156/CEE
    CEE
    CEE
    Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    CE.
    Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    CEE.
    CEE.
    CEE
    Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    CEE.
    Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    CEE
    CE.
    CEE
    Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    CEE
    CEE
    Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Materiale prismatico rifl ettente
    Tavola A.1
    Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Tavola A.3
    Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Sommario dei test
    Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Normativa comunitaria
    (1) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
    (2) Direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
    membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
    (3) Direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità
    elettromagnetica) dei veicoli a motore.
    (4) Direttiva 92/22/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui
    veicoli a motore e sui loro rimorchi.
    (5) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
    membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
    (6) Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e
    di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i
    lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
    Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    Le clausole dei presente Standard Europeo indirizzano ai requisiti essenziali o altre disposizioni
    della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
    CEE.
    CEE.
    CEE
    del Consiglio concernente
    Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati — 5031
    xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
    € 0,76
    Stampato su carta riciclata ecologica
    *14PDL0061380*
    *14PDL0061380*

    per visualizzare l'originale:

    http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/st...4PDL0061380.pdf
     
    .
0 replies since 4/5/2005, 22:04   402 views
  Share  
.