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CAMERA DEI DEPUTATI N. 5031 — PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato LA STARZA Disposizioni in materia di standardizzazione delle ambulanze Presentata il 25 maggio 2004
ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da diversi anni si sta procedendo alla definizione delle nuove norme sulla standardizzazione delle ambulanze a livello europeo. La prima stesura e datata 1999 e successivamente molte variazioni sono state apportate fino a giungere alla piu recente datata marzo 2003. Le normative vigenti in diversi Paesi dell’Unione europea sono ormai obsolete e risalenti a dieci o quindici anni, come e il caso della normativa italiana che e ferma al 1987. Alcuni Paesi dell’Unione europea, quali Francia, Germania e Olanda, hanno gia adottato, in gran parte, le normative generali indicate nello standard europeo EN 1789, con propri decreti, in attesa della stesura definitiva e del recepimento da parte di tutti i Paesi membri dello standard EN 1789 nella sua interezza. E evidente che anche in Italia la normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553, e ormai obsoleta, non risponde piu alle rinnovate esigenze degli operatori del soccorso e, pertanto, e necessario procedere ad una nuova disciplina della materia, in conformita alle linee guida emanate dall’Unione europea. Alcune amministrazioni pubbliche italiane stanno gia , di loro iniziativa, introducendo alcuni articoli dello standard EN 1789 sui capitolati di appalto per l’acquisto di nuove ambulanze. Questa improvvisazione genera pero una notevole confusione sul mercato ed e quanto mai necessario indicare una strada unica e generale da percorrere. La presente proposta di legge prevede l’accoglimento delle norme prescritte dallo standard EN 1789 nella sua ultima stesura. L’adozione di queste nuove norme porterebbe l’Italia ad essere uno dei primi Paesi dell’Unione ad adottare integralmente lo standard EN 1789 con notevole riflesso sul prestigio del Servizio sanitario nazionale. Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. (Ambito di applicazione). 1. La presente legge reca norme in materia di autoambulanze, prevedendo, ai fini della loro standardizzazione, la definizione e la classificazione delle ambulanze, i requisiti minimi che le aziende produttrici devono possedere per la realizzazione delle stesse autoambulanze nonche´ i relativi atti e documenti da produrre agli organi competenti. ART. 2. (Definizione). 1. Le autoambulanze rientrano nella categoria dei veicoli definiti all’articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quali autoveicoli per uso speciale, distinti da particolari attrezzature, nonche´ all’articolo 203, comma 2, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Ai sensi dell’articolo 82 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, sono da considerare destinate ad uso proprio le autoambulanze di soccorso e trasporto in proprieta o in usufrutto di aziende sanitarie locali, di ospedali, di cliniche, della Croce rossa italiana e di associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero acquistate da tali soggetti con patto di riservato dominio o prese in locazione con facolta di acquisto. Nei casi diversi da quelli previsti dal periodo precedente, le autoambulanze di soccorso e trasporto sono da considerare ad uso privato per noleggio con conducente. Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 5031 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ART. 3. (Norme generali). 1. Le autoambulanze, in relazione alla loro massa, devono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneita alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M, di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e sono distinte in: a) autoambulanze di massa complessiva non superiore a 3,5t.: categoria M1 o M2; b) autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5t. e non superiore a 5t.: categoria M2; c) autoambulanze di massa complessiva superiore a 5t.: categoria M3. ART. 4. (Classificazione). 1. Le autoambulanze, come definite all’articolo 2, sono classificate dallo standard europeo EN 1789. Le autoambulanze sono suddivise nelle seguenti categorie: a) A1): autoambulanza adatta al trasporto di un solo paziente; b) A2): autoambulanza adatta al trasporto di uno o piu pazienti su barelle o sedie portantine; c) B): autoambulanza di soccorso; d) C): unita mobile di terapia intensiva. Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 5031 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ART. 5. (Caratteristiche costruttive). 1. Le autoambulanze, come definite all’articolo 2 e classificate all’articolo 4, devono rispondere alle caratteristiche costruttive minime previste nell’allegato tecnico annesso alla presente legge. ART. 6. (Requisiti minimi delle aziende produttrici). 1. Le aziende produttrici di autoambulanze sono tenute al rispetto delle norme riportate nell’allegato tecnico annesso alla presente legge e dei seguenti requisiti minimi: a) possedere la certificazione del sistema qualita secondo le norme ISO 9000- 2000; b) essere in possesso del certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicante l’attivita esercitata nella sede legale come segue: « costruzione e allestimenti autoveicoli per attivita sanitarie »; c) avere nel proprio organico un laureato in ingegneria responsabile dell’ufficio tecnico o del progetto e del processo produttivo relativo alla realizzazione dell’ambulanza; d) essere in grado di erogare assistenza post vendita mediante un punto proprio o convenzionato, ubicato nella provincia dove viene immatricolata l’autoambulanza. ART. 7. (Documentazione e certificazioni). 1. La documentazione necessaria per le omologazioni delle autoambulanze da presentare ai competenti uffici provinciali del Ministero delle infrastrutture e dei tra- Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 5031 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI sporti – Dipartimento dei trasporti terrestri, deve essere completata, pena l’inammissibilita dell’istanza, dalla certificazione rilasciata da un ente accreditato sulla corretta installazione dei sedili e dei supporti delle apparecchiature nonche´ della lettiga primaria in grado di resistere a sollecitazioni pari a 10 g. 2. Alla documentazione di cui al comma 1 deve essere altresı allegata la documentazione progettuale, realizzata da un ufficio tecnico interno all’azienda produttrice di autoambulanze o da un ufficio tecnico esterno accreditato dai competenti ordini professionali, comprovante l’avvenuto studio ergonomico e normativo del vano sanitario dell’autoambulanza. ART. 8. (Modifiche e assistenza post vendita). 1. Eventuali modifiche strutturali riguardanti l’allestimento delle autoambulanze, successivamente alla loro immatricolazione, possono essere eseguite esclusivamente dall’azienda produttrice dell’autoambulanza o da una officina da essa autorizzata previo apposito corso di formazione. Le modifiche devono comunque ottenere l’autorizzazione dell’azienda produttrice e, nel caso riguardino la modifica o l’applicazione di supporti per apparecchiature o lettighe o sedie portainfermi, devono essere accompagnate da un idoneo studio di fattibilita e di calcolo di tenuta a 10 g. approvato dalla stessa azienda. ART. 9. (Norme finali). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005 e vietata l’immatricolazione in Italia di autoambulanze che non possiedono i requisiti previsti dalla presente legge e dall’allegato tecnico annesso alla medesima. Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 5031 XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti ALLEGATO TECNICO Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti direttiva 70/156/CEE, incluso il 70/156/CEE CEE CEE Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti CE. Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti CEE. CEE. CEE Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti CEE. Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti CEE CE. CEE Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti CEE CEE Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Materiale prismatico rifl ettente Tavola A.1 Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Tavola A.3 Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Sommario dei test Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Normativa comunitaria (1) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici. (2) Direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. (3) Direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore. (4) Direttiva 92/22/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi. (5) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (6) Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti Le clausole dei presente Standard Europeo indirizzano ai requisiti essenziali o altre disposizioni della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. CEE. CEE. CEE del Consiglio concernente Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati — 5031 xiv legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti € 0,76 Stampato su carta riciclata ecologica *14PDL0061380* *14PDL0061380*
per visualizzare l'originale:
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/st...4PDL0061380.pdf
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