Veicoli delle categorie M, N ed O classificati ad uso speciale

MT Circolare: prot.4708-MOT2/C del 26/11/2002

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    Data documento 26/11/2002

    Veicoli delle categorie M, N ed O classificati ad uso speciale. Circolare prot. n. 2826-MOT2/C del 15.7.2002
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Circolare prot.4708-MOT2/C del 26/11/2002



    Con la circolare citata in oggetto sono state divulgate alcune informazioni relative ai veicoli classificati ad uso speciale.
    In particolare la suddetta circolare informava che la direttiva comunitaria 98/14/CE aveva previsto che nella categoria M1, oltre alle autovetture, fossero inquadrati anche gli autoveicoli ad uso speciale, destinati al trasporto di persone, individuati quali: autocaravan, veicoli blindati, autofunebri ed autoambulanze. Tale circostanza aveva portato ad escludere che nella medesima categoria potessero essere inquadrati autoveicoli diversi da quelli esplicitamente previsti dalla precitata direttiva.
    Successivamente il recepimento della direttiva 2001/116/CE, che ha modificato la direttiva 70/156/CEE (direttiva quadro originaria), nonché le conseguenti direttive 92/53/CEE, 93/81/CEE e 98/14/CE, ha variato ed ampliato il quadro di riferimento contenuto nella sopraccitata direttiva 98/14/CE.
    Con riferimento alla nuova direttiva 2001/116/CE, dalla lettura combinata del punto 5 dell'allegato II e dell'allegato XI si può desumere che:
    - le autocaravan siano inquadrabili esclusivamente nella categoria M1 (appendice 1 dell'allegato XI - art. 54, comma 1, punto m), del C.d.S.);
    - le ambulanze (comprendendo tra queste le "ambulanze" di cui al D.M. 17 dicembre 1987, n. 553, gli "autoveicoli di soccorso avanzato" di cui al D.D. 5 novembre 1996 e le "ambulanze di soccorso per emergenze speciali" di cui al D.M. 20 novembre 1997, n. 487) e le autofunebri sono inquadrabili nella categoria M (appendice 1 - dell'allegato XI);
    - i veicoli blindati sono inquadrabili nelle categorie M, N ed O (appendice 2 dell'allegato XI);
    - gli altri veicoli per uso speciale (con "veicolo per uso speciale" la direttiva intende "i veicoli destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali"; l'accezione comprende, evidentemente, sia i veicoli per trasporti specifici che quelli ad uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, punti f) e g) ed all'art. 56, comma 2, punti c) e d) del C.d.S. sono inquadrabili nelle categorie M2, M3, N ed O (appendice 3 dell'allegato XI);
    - le gru mobili (con momento di sollevamento della gru pari e superiore a 400 KNm) sono inquadrabili nella categoria N3 (appendice 4 - dell'allegato XI).

    Alla luce di quanto sopra riportato, è opportuno rammentare che i veicoli ad uso speciale:
    a) debbono essere permanentemente dotati di apposite carrozzerie o sovrastrutture realizzate per essere destinate ad un particolare e ben definito uso (non sono ovviamente ammesse sovrastrutture intercambiabili o scarrabili);
    b) non presentano una portata utile ma solo una portata fittizia ai fini fiscali; si ricorda infatti che è consentito solo il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature o con la destinazione d'uso delle stesse;
    c) debbono essere dotati di posti destinati ad occupanti, la presenza dei quali è strettamente connessa alla finalità operativa del veicolo ed è in grado di garantire lo svolgimento del ciclo operativo delle attrezzature installate;
    d) per quanto riguarda le disposizioni alle quali i veicoli ad uso speciale debbono rispondere, si fa riferimento alle direttive CE (o ai regolamenti ECE/ONU ritenuti equivalenti), ed in caso di veicoli di categoria diversa da M1, anche alle pertinenti norme e disposizioni nazionali emanate in relazione alle particolari tipologie di veicoli.

    Si chiarisce inoltre che le disposizioni emanate riguardano sia le procedure di omologazione che quelle relative all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (la fattispecie è meglio conosciuta come "unico esemplare").

    Si ritiene opportuno evidenziare che:
    - la categoria internazionale di inquadramento (M, N, O) dei veicoli ad uso speciale è quella del veicolo finale così allestito;
    - la categoria internazionale del veicolo base utilizzato per l'allestimento (autoveicolo/autotelaio/telaio completo/incompleto) può anche essere diversa da quella del veicolo finale;
    - l'allestimento in ogni caso deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni dell'allegato XI già citato, con l'applicazione delle clausole e delle deroghe riportate nelle appendici e nelle note al medesimo allegato XI.
    La circolare prot. 2826-MOT2/B del 15.7.2002, nonché le precedenti disposizioni emanate in contrasto con le prescrizioni del C.d.S. o con la direttiva comunitaria 2001/116/CE, sono disapplicate.

    La presente circolare è corredata da copia degli allegati IV e XI alla predetta direttiva, riguardanti rispettivamente "l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore" e "la natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili".

    Fonte: Piemmenews
     
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