Controlli sanitari a lavoratori che hanno mansioni a rischio

Intesa stato regioni 18/09/2008

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    CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE
    AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
    PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008
    Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di
    accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella
    seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n.
    99/CU), sul documento recante

    «Procedure per gli accertamenti
    sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
    stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che
    comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la
    salute di terzi»
    .

    (Rep. Atti n. 178/CSR).

    LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
    PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
    Nella odierna seduta del 18 settembre 2008:
    Vista l'Intesa in materia di accertamento di assenza di
    tossicodipendenza perfezionata nella seduta della Conferenza
    Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU) che, all'art. 8,
    comma 2, prevede che le relative procedure diagnostiche e medico
    legali, comprese le modalita' di prelievo, conservazione e catena di
    custodia dei campioni, nonche' le tecniche analitiche piu' specifiche
    con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo
    affidabilita' e uniformita' secondo metodiche di qualita' condivise,
    sono individuate con apposito Accordo tra lo Stato, le regioni e le
    province autonome;
    Visto l'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
    81 («Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in
    materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
    lavoro») recante, in particolare, disposizioni sulla sorveglianza
    sanitaria;
    Vista la nota in data 18 luglio 2008, con la quale il Ministero del
    lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato lo schema
    di accordo di cui all'oggetto, ai fini del perfezionamento in sede di
    Conferenza Stato-regioni;
    Vista la nota in data 30 luglio 2008, con la quale l'Ufficio del
    Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
    sen. Carlo Giovanardi, ha inviato, ai fini del perfezionamento in
    sede di Conferenza Stato-regioni, un nuovo schema di Accordo
    concertato da tutti i Ministeri interessati;
    Considerato che, per l'esame dello schema di Accordo in oggetto, e'
    stata convocata una riunione tecnica in data 16 settembre 2008, nel
    corso della quale sono state concordate tra i rappresentanti delle
    regioni e delle province autonome e quelli delle Amministrazioni
    centrali interessate talune modifiche al predetto nuovo schema di
    Accordo;
    Vista la nota in data 17 settembre 2008, con la quale l'Ufficio del
    Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
    sen. Carlo Giovanardi, ha inviato una nuova versione dello schema di
    accordo indicato in oggetto, che recepisce le modifiche concordate
    nel corso della suddetta riunione tecnica del 16 settembre;
    Vista l'ulteriore nota in data 18 settembre 2008, con la quale il
    predetto Ufficio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
    Consiglio dei Ministri, sen. Carlo Giovanardi, ha inviato la
    definitiva versione del documento di cui all'oggetto, allegato A,
    parte integrante del presente accordo;
    Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e
    dei presidenti delle regioni e delle province autonome, sulla
    predetta definitiva versione del documento in parola, allegato A,
    parte integrante del presente accordo;
    Sancisce accordo
    tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
    nei termini di seguito riportati:
    Premesso che:
    l'art. 8 dell'Intesa richiamata in premessa prevede
    l'individuazione, con Accordo tra lo Stato, le regioni e le province
    autonome, delle procedure diagnostiche e medico legali, comprese le
    modalita' di prelievo, conservazione e catena di custodia dei
    campioni, nonche' delle tecniche analitiche piu' specifiche con le
    quali effettuare le ripetizioni delle analisi garantendo
    affidabilita' e uniformita' secondo metodiche di qualita' condivise;
    il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
    ha assunto l'iniziativa di attivarsi e di richiedere alle altre
    Amministrazioni interessate e al coordinamento tecnico delle regioni
    la designazione di esperti per la costituzione di un Gruppo tecnico
    per l'individuazione delle procedure diagnostiche e medico legali per
    l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di
    sostanze stupefacenti da parte dei lavoratori impegnati in attivita'
    di trasporto passeggeri e merci pericolose e in altre mansioni
    individuate nell'allegato I dell'Intesa del 30 ottobre 2007;
    il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
    avvalendosi del contributo di tale Gruppo tecnico, ha elaborato un
    documento che individua le procedure per gli accertamenti sanitari di
    assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti
    o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che comportano
    particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di
    terzi;
    il citato documento che individua le procedure per gli
    accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione
    di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono
    mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza,
    l'incolumita' e la salute di terzi e' stato trasmesso alla Presidenza
    del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga
    per la valutazione tecnica di area a seguito della quale sono state
    effettuate le necessarie integrazioni tecnico scientifiche di propria
    competenza;
    in data 30 luglio 2008 i rappresentanti delle Amministrazioni
    centrali attivate per competenza dalla Segreteria della Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province
    autonome, con il coordinamento del Dipartimento per le politiche
    antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno
    esaminato, ulteriormente integrato e, infine, approvato
    all'unanimita' il documento cosi' integrato;
    l'applicazione del presente Accordo dovra' avvenire nei limiti
    delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
    legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica, cosi' come gia' previsto dall'art. 12
    dell'Intesa del 30 ottobre 2007;
    il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
    convengono quanto segue:
    e' approvato il documento recante «Procedure per gli accertamenti
    sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
    stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che
    comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la
    salute di terzi», nei termini di cui all'allegato A, richiamato in
    premessa, parte integrante del presente atto.
    Roma, 17 settembre 2008
    Il presidente: Fitto
    Il segretario: Siniscalchi
    Allegato A
    Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
    tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o
    psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano
    particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di
    terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007
    (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007).
    PREMESSE
    1. Le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
    tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o
    psicotrope nei lavoratori, allo scopo di definire ed attivare
    procedure e misure di sicurezza rivolte a tutelare l'incolumita' del
    lavoratore stesso e di terze persone, devono essere finalizzate
    primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento di
    mansioni lavorative a rischio. Pertanto, i principi generali a cui
    ispirare e su cui strutturare le procedure operative dovranno essere
    dettati da un indirizzo di cautela conservativa nell'interesse della
    sicurezza del singolo e della collettivita', che prevedano la non
    idoneita' di tali lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio
    nel caso in cui usino sostanze stupefacenti e/o psicotrope,
    indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza. A questo
    proposito, si ricorda che esistono sostanze in grado di alterare
    fortemente le capacita' e le prestazioni psicofisiche del soggetto
    senza necessariamente indurre uno stato di dipendenza (es. LSD, altri
    allucinogeni ecc.).
    2. Le procedure di cui al presente documento devono essere
    finalizzate ad escludere o identificare la condizione di
    tossicodipendenza e l'assunzione di sostanze stupefacenti o
    psicotrope, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle
    mansioni lavorative a rischio.
    3. A tale scopo preventivo, anche per le oggettive difficolta' di
    rilevazione e di descrizione delle modalita' e della frequenza di
    assunzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da parte del
    lavoratore, dette procedure, per le finalita' di cui sopra, non
    possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza
    di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa.
    4. Il rilevamento di condizioni cliniche che necessitano di
    terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza dovra'
    essere preso obbligatoriamente in considerazione in modo da
    indirizzare la persona verso specifici programmi di cura e
    riabilitazione di cui all'art. 124 del decreto del Presidente della
    Repubblica 309/90 e successive modifiche.
    5. Le procedure devono essere effettuate in modo tale da
    garantire la privacy, il rispetto e la dignita' della persona
    sottoposta ad accertamento e non devono in alcun modo rappresentare
    strumenti persecutori lesivi della liberta' individuale o tesi ad
    allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attivita'
    lavorativa.
    6. A specifica di quanto riportato nelle premesse dell'Intesa
    C.U. del 30 ottobre 2007 ed in coerenza con il decreto legislativo n.
    81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, relativamente al fatto
    che i lavoratori debbano essere sottoposti ad accertamento «prima
    dell'assunzione in servizio», si chiarisce che tale accertamento non
    e' da intendere come accertamento «pre-assuntivo» ma come «visita
    medica preventiva» post assuntiva da eseguire comunque sul lavoratore
    prima di essere adibito al servizio lavorativo nella mansione
    specifica a rischio.
    7. Occorre, infine, tenere conto delle disposizioni contenute
    negli articoli 1, comma 2, e 6 della citata Intesa del 30 ottobre
    2007 in materia di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
    servizio, nonche' di specifici accertamenti sanitari e relativa
    periodicita' in relazione all'impiego, previste per il personale
    delle ferrovie e di altri servizi di trasporti di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonche' per quello
    delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
    vigili del fuoco.
    PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI
    L'iter procedurale si compone di due macrofasi in relazione alla
    necessita' di istituire un primo livello di accertamenti da parte del
    medico competente ed un secondo livello di approfondimento
    diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti
    di cui all'art. 2 e all'art. 6 dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007.
    Attivazione della procedura: trasmissione dell'elenco dei lavoratori
    da sottoporre ad accertamenti da parte del datore di lavoro
    1. Il datore di lavoro (cosi' come identificato dall'art. 2,
    lettera b, del decreto legislativo n. 81/08) comunica al medico
    competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre
    ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di
    sostanze stupefacenti o psicotrope in base alla lista delle mansioni
    considerate nell'Allegato di cui all'Intesa C.U. 30 ottobre 2007.
    2. La comunicazione dovra' essere fatta alla prima attivazione
    delle procedure, di cui al presente documento, per tutti i lavoratori
    con mansioni che rientrano nella lista e successivamente
    periodicamente e tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi
    assunti ed ai soggetti che hanno cessato le mansioni a rischio.
    3. La comunicazione dell'elenco complessivo dei lavoratori che
    svolgono le suddette mansioni dovra' essere previsto, comunque, con
    frequenza minima annuale.
    Modalita' di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari
    Accertamento pre-affidamento della mansione: la persona viene
    sottoposta ad accertamento preventivo dell'idoneita' alla mansione
    prima dell'affidamento e dello svolgimento della mansione a rischio.
    E' necessario un risultato negativo per confermare l'assenza di
    controindicazioni, prima di un eventuale inizio dell'attivita'.
    Questa valutazione non puo' essere considerata ed effettuata come
    accertamento pre-assuntivo, coerentemente con quanto previsto dal
    decreto legislativo n. 81/2008 in materie di sicurezza sul lavoro.
    Accertamento periodico: il lavoratore e' sottoposto ad
    accertamento periodico, di norma con frequenza annuale, atto alla
    verifica dell'idoneita' alla mansione a rischio. In situazione di
    elevata numerosita' dei soggetti da sottoporre all'accertamento, va
    tenuto conto, inoltre, che nel rispetto delle procedure di
    accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non
    prevedibilita' da parte dei lavoratori della data di effettuazione
    dell'accertamento e, contemporaneamente, si dovra' escludere la
    possibilita' di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da
    parte del datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro, sulla base
    della lista completa precedentemente presentata al medico competente,
    seleziona i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta agli
    accertamenti previsti, mediante l'utilizzo di un processo casuale di
    individuazione che escluda la possibilita' di scelta volontaria da
    parte del datore di lavoro stesso. Tutto questo deve avvenire
    compatibilmente con le esigenze lavorative e di programmazione
    aziendale.
    Accertamento per ragionevole dubbio: in adeguamento alle
    direttive comunitarie in materia, il lavoratore viene sottoposto ad
    accertamento di idoneita' alla mansione anche (oltre al controllo
    sanitario periodico) quando sussistano indizi o prove sufficienti di
    una sua possibile assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni di
    ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, vengono fatte dal
    datore di lavoro o suo delegato, al medico competente che provvedera'
    a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso, ad
    attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza.
    Accertamento dopo un incidente: il lavoratore, in caso di
    ragionevole dubbio, deve essere sottoposto, dal medico competente nei
    casi in cui e' previsto, ad accertamento di idoneita' alla mansione
    successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o
    mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l'assunzione di
    sostanze stupefacenti o psicotrope.
    Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo): il
    lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio, dovra'
    comunque essere controllato ad intervalli regolari dopo la
    sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze
    stupefacenti o psicotrope. Questo al fine di verificare nel tempo il
    permanere dello stato di non assuntore (osservazione cautelativa).
    Gli accertamenti andranno eseguiti con periodicita' almeno mensile
    con date non programmabile dal lavoratore e da stabilire di volta in
    volta coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81
    del 9 aprile 2008 nel caso di fattispecie. La durata minima prevista
    sara' di almeno 6 mesi (vedi specifiche riportate in seguito).
    Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo
    un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo: il
    lavoratore dovra' essere sottoposto ad accertamento di idoneita' alla
    mansione per garantire il suo stato di non assuntore, prima di
    riprendere a svolgere la mansione a rischio. Il medico competente, a
    scopo cautelativo, potra' decidere se applicare nei successivi
    ulteriori 6 mesi una osservazione con eventuali accertamenti con
    maggior frequenza rispetto a quelle ordinarie previste.
    Procedure accertative di primo livello da parte del medico competente
    1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco dei nominativi
    dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti, trasmesso dal datore
    di lavoro, il medico competente stabilisce il cronogramma per gli
    accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di
    esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro, tenuto
    conto della numerosita' dei lavoratori da sottoporre ad accertamento.
    Entro i medesimi trenta giorni il medico competente trasmette
    formalmente al datore di lavoro il cronogramma degli accessi per gli
    accertamenti. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare al
    lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti, con un preavviso
    di non piu' di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento.
    2. In caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi agli
    accertamenti, il medico competente dichiarera' che «non e' possibile
    esprimere giudizio di idoneita' per impossibilita' materiale ad
    eseguire gli accertamenti sanitari». Ove il lavoratore non si
    presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida
    giustificazione lo stesso sara' sospeso in via cautelativa dalla
    mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni. Ove il lavoratore
    non si presenti all'accertamento per giustificati e validi motivi
    debitamente documentati lo stesso dovra' essere riconvocato entro
    dieci giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito
    la sua presentazione agli accertamenti. I successivi accertamenti di
    primo livello, dovranno tenere conto di questa precedente non
    presentazione, sottoponendo il lavoratore almeno a tre controlli
    tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad
    osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole
    dubbio riscontrate dal medico competente. In caso di rifiuto invece,
    il lavoratore sara' comunque sospeso dalla mansione per
    «impossibilita' materiale a svolgere gli accertamenti».
    3. L'accertamento comprende la visita medica orientata
    all'identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione di
    sostanze stupefacenti o psicotrope. Contestualmente a tale visita,
    dovra' essere effettuato un test tossicologico-analitico di primo
    livello. Questo potra' essere eseguito presso idonee strutture
    laboratoristiche autorizzate dalla regione o provincia autonoma o
    presso i laboratori delle strutture sanitarie competenti di cui agli
    articoli 2 (commi 2, 3 e 4) e 6 dell'Intesa del 30 ottobre 2007, a
    tale specifico scopo, comportando, pertanto, la sola raccolta del
    campione contestualmente alla visita. In alternativa, sono consentiti
    metodi analitici di screening eseguibili in sede di visita medica che
    si basano su tecniche immunochimiche rapide, pur che siano note e
    vengano rispettate le concentrazioni di cut-off stabilite nel
    presente accordo e sia fornita, comunque, una registrazione oggettiva
    a stampa dei risultati. In entrambi i casi gli accertamenti analitici
    dovranno comunque, se positivi, prevedere (come di seguito
    dettagliato) una conferma di risultati mediante cromatografia
    accoppiata a spettrometria di massa.
    4. In caso di negativita' degli accertamenti di primo livello, il
    medico competente conclude l'accertamento con giudizio certificato di
    «idoneita» allo svolgimento della mansione, comunicandolo per
    iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.
    5. In caso di positivita' degli accertamenti di primo livello, si
    procedera' come di seguito:
    a) il lavoratore viene giudicato «temporaneamente inidoneo alla
    mansione»,
    b) viene data formale comunicazione al lavoratore e
    contestualmente al datore di lavoro che provvedera', nel rispetto
    della dignita' e della privacy della persona, a sospendere
    temporaneamente, in via cautelativa, il lavoratore dallo svolgimento
    della mansione a rischio,
    c) viene comunicata al lavoratore la possibilita' di una
    revisione del risultato in base al quale e' stato espresso il
    giudizio di non idoneita', che dovra' essere richiesta entro i 10
    giorni dalla comunicazione dell'esito di cui sopra,
    d) il lavoratore viene inviato alle strutture sanitarie
    competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti
    diagnostici di secondo livello. L'invio e' previsto in tutti i casi
    in cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario (di
    cui all'art. 5, comma 3 dell'Intesa C.U. 30 ottobre 2007).
    Procedure di laboratorio per l'effettuazione di accertamenti
    tossicologico-analitici di primo livello
    1. Fermo restando la possibilita' di eseguire test analitici
    immunochimici rapidi contestualmente alla visita medica («on site»)
    nel rispetto, comunque, dei criteri di sensibilita' ed oggettivazione
    del risultato sopra riportati, il medico competente potra' far
    ricorso a laboratori autorizzati, fatte salve ulteriori specifiche
    determinazioni, delle regioni o province autonome o presso laboratori
    delle strutture sanitarie competenti di cui agli articoli 2 e 6
    dell'Intesa del 30 ottobre 2007. Il laboratorio, ricevute dal medico
    competente le aliquote del campione prelevato, provvede alla loro
    identificazione e all'esecuzione delle analisi per il rilevamento
    delle sostanze stupefacenti o psicotrope e/o dei loro metaboliti.
    2. Gli accertamenti analitici dovranno basarsi su metodi
    automatizzati di screening immunochimico, prevedendo, in caso di
    positivita', una conferma mediante tecniche cromatografiche
    accoppiate alla spettrometria di massa (impiegando l'aliquota «B» del
    campione come successivamente specificato).
    3. La comunicazione dell'esito da parte del laboratorio al medico
    competente dovra' avvenire entro un periodo indicativamente non
    superiore ai 10 giorni.
    4. In caso di positivita', e' da prevedere l'idonea conservazione
    per un periodo minimo di 90 giorni (aliquota «C» del campione come
    successivamente specificato) del campione per l'eventuale test di
    revisione che puo' essere richiesto dal lavoratore entro 10 giorni
    dalla comunicazione dell'esito positivo dell'accertamento.
    5. Il lavoratore potra' chiedere la ripetizione dell'analisi
    sullo stesso campione precedentemente prelevato (secondo la procedura
    di seguito riportata) dalla struttura sanitaria competente. Il
    lavoratore ha facolta' di richiedere che la ripetizione dell'analisi
    avvenga alla sua presenza o alla presenza di un proprio consulente
    tecnico con onere economico a suo carico.
    6. Le concentrazioni urinarie di cutoff da adottarsi nelle
    procedure di laboratorio del primo livello di accertamenti sono le
    medesime di quelle adottate anche nel secondo livello.
    Procedure diagnostiche-accertative di secondo livello a carico delle
    strutture sanitarie competenti
    1. Il lavoratore risultato positivo agli accertamenti di primo
    livello effettuati dal medico competente, viene inviato dallo stesso
    alla struttura sanitaria competente per la visita medica da
    effettuare in conformita' alle procedure diagnostico-medico legali e
    chimico-tossicologiche di seguito riportate. Nel caso in cui il
    lavoratore non si sottoponga agli accertamenti si rimanda all'art. 5
    di cui all'Intesa C.U. del 30 ottobre 2008.
    2. I Sert, in particolare, dovranno accertare la presenza o
    assenza di tossicodipendenza, rilevando inoltre le modalita' e la
    frequenza di assunzione delle sostanze. Qualora gli accertamenti
    clinici e tossicologici di secondo livello risultino positivi, verra'
    data comunicazione scritta al medico competente, corredata degli
    esiti degli esami di laboratorio effettuati e i riscontri clinici
    anamnestici rilevati, il quale, a sua volta, certifichera'
    l'inidoneita' temporanea del lavoratore alla mansione e informera' il
    datore di lavoro che provvedera' tempestivamente a far cessare
    dall'espletamento della mansione il lavoratore interessato.
    3. Qualora gli accertamenti di secondo livello dimostrino la
    presenza di tossicodipendenza, al fine di poter attivare precocemente
    un percorso di riabilitazione e/o un'idonea terapia, dovra' essere
    garantita la possibilita' al lavoratore di accedere a tale
    trattamento con la conservazione del posto di lavoro di cui all'art.
    124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, 3 ottobre
    1990 e successive modificazioni. La presenza di stato di
    tossicodipendenza andra' comunicato per iscritto al medico
    competente.
    4. Monitoraggio cautelativo: il soggetto per il quale sia stata
    certificata l'assenza di tossicodipendenza allo stato attuale da
    parte della struttura sanitaria competente (SERT) ma risultato
    positivo agli accertamenti di primo livello, prima di essere
    riammesso a svolgere la mansione a rischio precedentemente sospesa,
    potra' essere sottoposto a monitoraggio cautelativo da parte del
    medico competente per almeno 6 mesi riportando risultati
    completamente e costantemente negativi. Per le persone in cui e'
    stato diagnosticato e certificato uno stato di tossicodipendenza,
    tale periodo di osservazione iniziera' al termine del periodo di
    riabilitazione, dichiarato e certificato dal SerT come «remissione
    completa» secondo i criteri dell'OMS .
    5. Esistono sostanze stupefacenti e/o psicotrope di difficile o
    impossibile determinazione con i test di screening di primo livello
    (es. LSD e altri allucinogeni) che, tuttavia, sono in grado di
    alterare profondamente le condizioni psicofisiche del soggetto.
    Pertanto, e' necessario che il riscontro laboratoristico sia sempre
    correlato ad un riscontro clinico e/o strumentale specifico
    (valutazione della capacita' di reattivita' e cognitiva in generale),
    se necessario, teso a verificare lo stato di idoneita' psicofisica
    anche in assenza di positivita' dei test tossicologici ma in presenza
    di suggestivi segni o sintomi clinici correlabili all'uso di sostanze
    non facilmente rilevabili con i normali test. In caso di fondato
    sospetto, al fine del contenimento della spesa, si potranno
    richiedere test tossicologici specifici orientati alla determinazione
    delle sostanze di cui si ipotizza l'uso da parte del lavoratore.
    Metodologia dell'accertamento da parte del medico competente
    Accertamenti clinici
    Nell'ambito della visita medica il medico competente deve
    valutare:
    eventuali antecedenti inerenti pregressi trattamenti
    sociosanitari per tossicodipendenza presso strutture pubbliche o
    private anche attraverso l'acquisizione di informazioni sanitarie
    previo consenso dell'interessato;
    eventuali notizie relative ad infortuni lavorativi e precedenti
    incidenti avvenuti sia in occasione del lavoro, sia al di fuori
    dell'ambito lavorativo, ritiri di patente, ecc.;
    assunzione di farmaci psicoattivi che possono essere prescritti
    o non prescritti;
    eventuale sussistenza di segni e/o sintomi di assunzione di
    sostanze stupefacenti o psicotrope anche suggestivi di intossicazione
    in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope.
    Esame tossicologico di primo livello
    La visita medica deve essere completata mediante esame
    tossicologico di primo livello il cui esito, se positivo, dovra'
    essere confermato con test cromatografico accoppiato a spettrometria
    di massa.
    Matrice biologica da utilizzare: urina.
    Modalita' di prelievo del campione:
    il prelievo del campione di urina deve avvenire sotto controllo
    del medico competente o di un operatore sanitario qualificato. La
    produzione del campione deve avvenire garantendo il rispetto della
    dignita' della persona introducendo misure atte ad evitare la
    possibilita' di manomissione del campione, anche prevedendo che il
    soggetto non venga lasciato solo durante la raccolta;
    l'urina deve essere raccolta in apposito contenitore monouso di
    plastica;
    si richiede una quantita' di urina non inferiore 60 ml. Qualora
    la quantita' di urina prodotta sia insufficiente, il campione
    incompleto viene sigillato e viene riaperto solo alla presenza del
    soggetto per la successiva integrazione in un nuovo contenitore; il
    soggetto a tal fine puo' assumere bevande analcoliche gassate o non
    gassate;
    una volta completata l'operazione di raccolta, il medico
    competente esegue il test di screening immunochimico rapido o
    provvede al trasferimento del campione, suddiviso in tre aliquote
    sigillate e denominate «A», «B» e «C» di almeno 20 ml ciascuna, al
    laboratorio individuato per tale finalita';
    se il test di screening e' negativo, l'urina non deve essere
    conservata;
    se il test risulta positivo, nel caso di esecuzione di test
    immunochimica rapidi da parte del medico competente, l'urina viene
    travasata alla presenza del lavoratore dal recipiente di prima
    raccolta in due contenitori che devono contenere almeno 20 ml
    cadauno;
    i contenitori devono essere dotati di tappo a chiusura ermetica
    antiviolazione oppure chiusi e sigillati con un sigillo adesivo a
    nastro non rinnovabile, sul quale il lavoratore e il medico appongono
    congiuntamente la propria firma, e contrassegnati con lettere B e C.
    Sui contenitori devono essere altresi' indicati nome e cognome del
    lavoratore, del medico e la data e ora del prelievo;
    il medico competente e' responsabile della custodia del
    campione;
    i contenitori devono essere inseriti in apposito contenitore
    termico per la spedizione, dotata di adeguato elemento refrigerante.
    Per i test di primo livello, sia a titolo di screening immunochimica
    che di conferma cromatografica mas spettrometrica, che verranno
    eseguiti utilizzando laboratori esterni, le borse con i campioni
    biologici devono essere inviate nel piu' breve tempo possibile e
    comunque entro 24 ore dal prelievo al laboratorio per l'esecuzione
    del test di screening e/o delle analisi di conferma e per l'eventuale
    analisi di revisione. Il trasporto deve avvenire secondo le norme
    vigenti con allegata copia del verbale di prelievo. Alla consegna, il
    laboratorio diventa responsabile della custodia e conservazione del
    campione. Se le analisi vengono effettuate dal laboratorio entro le
    24 ore il campione verra' conservato in frigo a + 4°C;
    qualora il medico competente si avvalga per gli accertamenti di
    primo livello di idoneo laboratorio esterno, provvede in concomitanza
    della visita al prelievo del campione con le modalita' sopra
    riportate, suddividendolo in tre aliquote, di cui una denominata con
    la lettera A verra' utilizzata per analisi di screening, con metodica
    immunochimica, e le altre due aliquote B e C saranno utilizzate
    rispettivamente per la conferma mediante cromatografia spettrometria
    di massa e per l'eventuale analisi di revisione;
    in caso di negativita' il laboratorio provvede all'eliminazione
    delle aliquote residue secondo le disposizioni di legge, comunicando
    l'esito negativo al medico competente.
    Verbale di prelievo e trasmissione del campione:
    il medico competente compila per ciascun lavoratore il verbale
    di prelievo in triplice copia;
    detto verbale deve riportare generalita' del lavoratore e del
    medico competente, luogo in cui e' stato eseguito il prelievo, data e
    ora del prelievo, quantita' di urina raccolta, esito delle eventuali
    analisi di screening rapido;
    il verbale deve essere firmato dal medico responsabile del
    prelievo del campione e controfirmato dal lavoratore il quale, in tal
    modo, attesta la corretta esecuzione del prelievo. Il lavoratore puo'
    chiedere che vengano riportate sul verbale eventuali dichiarazioni.
    Il verbale riportera' l'elenco dei farmaci eventualmente assunti
    negli ultimi sette giorni;
    una copia del verbale viene consegnata al lavoratore, una copia
    rimane al medico competente e l'altra, in caso di positivita' al
    test, viene trasmessa al laboratorio, di norma inserita nel
    contenitore termico per il trasporto dei campioni;
    il trasporto per l'invio al laboratorio deve avvenire secondo
    le norme vigenti;
    alla consegna il laboratorio diventa responsabile della
    custodia e conservazione dei campioni;
    l'apertura del contenitore termico, contenente i campioni,
    avviene presso la sede del laboratorio che esegue le analisi di
    conferma. Il laboratorio accerta l'integrita' dei campioni e la
    corrispondenza al verbale di prelievo. Redige un verbale per
    eventuali non conformita' riscontrate e le comunica al medico
    competente;
    il campione «A» (se trasmesso) viene usato per lo screening
    immunochimica, il campione «B» viene usato per la conferma e il
    campione «C» (conservati a -20°) per l'eventuale ulteriore analisi di
    revisione richiedibile dal lavoratore. Le analisi del campione «B»,
    eseguite utilizzando metodica cromatografica abbinata a spettrometria
    di massa con i valori di soglia previsti in Tabella 1, sono
    finalizzate a confermare la presenza degli analiti trovati nei test
    di screening o, comunque, portare all'identificazione di sostanze
    precedentemente non rilevate nei test di screening valide per la
    diagnosi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche
    in caso di dubbi rilevati durante l'effettuazione della visita medica
    precedente. Le analisi devono essere eseguite entro dieci giorni e il
    risultato comunicato al medico competente e al lavoratore;
    l'eventuale test di revisione sul campione «C» potra' essere
    eseguito presso lo stesso laboratorio o altro laboratorio pubblico.
    L'effettuazione dell'analisi sul campione C deve avvenire entro
    trenta giorni dalla richiesta e la data deve essere comunicata al
    lavoratore e al medico competente con un anticipo di almeno quindici
    giorni rispetto all'effettuazione dell'analisi. Il lavoratore ha
    facolta' di assistere personalmente o tramite un proprio consulente
    tecnico assumendone l'onere economico. In caso di risultato
    discordante, la rivalutazione ulteriore, mediante riconsiderazione
    dei dati prodotti dagli accertamenti precedenti e non attraverso una
    ulteriore analisi, andra' eseguita da una struttura di tossicologia
    forense tra quelle individuate dalla regione o provincia autonoma
    scelta, per quanto possibile, di concerto tra il datore di lavoro e
    il lavoratore, che dovra' esprimere un giudizio finale;
    il campione «C», qualora non utilizzato per il test di
    revisione, viene smaltito secondo le norme vigenti.
    Metodologia dell'accertamento da parte del SERT o da altre strutture
    sanitarie competenti sui lavoratori positivi alle analisi di
    screening o per presenza di segni e sintomi di sospetta dipendenza
    rilevati nel corso della visita dal medico competente (indicazioni
    metodologiche orientative).
    I presupposti e le finalita' medico-legali degli «Accertamenti di
    assenza di tossicodipendenza» da svolgersi possibilmente non oltre
    trenta giorni dal momento della richiesta, prevedono:
    accertamenti clinici mediante visita medica;
    accertamenti tossicologici-analitici.
    Accertamenti clinici mediante visita medica
    La visita medica si espleta mediante un esame medico-legale,
    clinico-documentale, clinico-anamnestico, psicocomportamentale e
    clinico-obiettivo.
    La finalita' generale, oltre a quella di stabilire se vi sia o vi
    sia stato uso di sostanze, e' di definirne la tipologia di sostanze
    utilizzate, le modalita' di assunzione e la frequenza (per quanto
    possibile ricostruire sulla base delle dichiarazioni del soggetto
    sottoposto ad accertamenti). Oltre a questo sara' necessario definire
    se vi sia o no stato di dipendenza, al fine di proporre al lavoratore
    un appropriato percorso di cura e riabilitazione secondo quanto
    previsto dall'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n.
    309/90.
    L'esame clinico-documentale e' mirato a verificare la sussistenza
    o l'esclusione di documentazione clinica attendibile attestante o
    correlabili con condizioni di uso/abuso/dipendenza da sostanze
    stupefacenti; la sussistenza di patologie correlate all'uso di
    sostanze stupefacenti o psicotrope, di stati o condizioni cliniche
    generali giustificanti terapie farmacologiche in atto con possibile
    interferenza con gli accertamenti tossicologici, altre patologie in
    grado di interferire con le funzioni neuro-cognitive generali. Sono
    esaminate eventuali certificazioni rilasciate da divisioni
    ospedaliere, unita' di pronto soccorso, SERT, unita' di alcologia,
    comunita' terapeutiche accreditate indicanti diagnosi di disturbo da
    uso di sostanze psicoattive, eventuale comorbita' psichiatrica o
    internistico/infettivologica, esiti di monitoraggi
    chimico-tossicologici, terapie mono o multimodali praticate,
    farmacologiche (sostitutive, psicotrope o aspecifiche) e/o
    psicologiche e/o interventi socio-riabilitativi.
    L'esame clinico-anamnestico: l'acquisizione dei dati anamnestici
    deve fondarsi su esperienza clinica specialistica nell'ambito delle
    dipendenze e/o medico-legale e sulla capacita' di instaurare un
    adeguato setting relazionale e accertativo.
    L'esame psico-comportamentale puo' essere integrato con
    l'applicazione dei criteri del DSM IV finalizzati alla diagnosi
    multiassiale di disturbo da uso di sostanze psicoattive mediante
    somministrazione di una serie di domande standardizzate volte a
    verificare la presenza ed il soddisfacimento di ciascun criterio
    diagnostico.
    L'esame clinico-obiettivo, deve essere connotato da accuratezza
    ed elevata specificita' nel rilievo di segni e sintomi di:
    1) intossicazione acuta;
    2) intossicazione cronica;
    3) astinenza;
    4) stato di dipendenza;
    5) patologie correlate all'uso di sostanze stupefacenti e/o
    psicotrope con particolare attenzione all'ambito psichiatrico,
    neurologico ed internistico/infettivologico;
    6) precedenti clinici di rilievo (es. esiti di traumi,
    interventi chirurgici, ecc.);
    7) eventuali segni di assunzione mediante iniezione o
    aspirazione endonasale.
    Accertamenti tossicologici-analitici
    L'accertamento chimico-tossicologico viene effettuato utilizzando
    entrambe le matrici biologiche urinaria e cheratinica, in base alle
    seguenti modalita':
    Matrice urinaria
    La struttura sanitaria competente dovra' provvedere al prelievo
    di nuovi campioni in numero e per un periodo di osservazione idoneo a
    formulare una corretta diagnosi clinica secondo le modalita' gia'
    previste, eseguendo preliminarmente un test di screening e, in caso
    di positivita', un test di conferma.
    Test di screening
    I risultati del test di screening per essere considerati
    positivi, dovranno corrispondere a concentrazioni superiori ai valori
    soglia indicati in tabella:
    Tabella 1: Concentrazione soglia (cut-off) nei test iniziali per la
    positivita' delle classi di sostanze nelle urine
    =====================================================================
    Classe di sostanza | Concentrazione
    =====================================================================
    OPPIACEI METABOLITI | 300 ng/ml
    COCAINA METABOLITI | 300 ng/ml
    CANNABINOIDI (THC) | 50 ng/ml
    AMFETAMINA, METANFETAMINA | 500 ng/ml
    MDMA | 500 ng/ml
    METADONE | 300 ng/ml
    Test di conferma e di revisione
    I test di «conferma» vanno eseguiti con metodi cromatografici
    accoppiati alla spettrometria di massa con i seguenti valori di
    concentrazioni soglia (cut-off) per le singole sostanze al fine di
    confermare il risultato positivo rilevato allo screening o, comunque,
    di indicare una positivita' non rilevata al test di screening.
    Il test di «revisione», richiedibile dal lavoratore al fine della
    verifica del precedente riscontro di positivita', si avvale dei
    medesimi metodi e fa riferimento ai medesimi cut-off.
    Tabella 2: Concentrazione soglia (cut-off) nei test di conferma per
    la positivita' delle classi di sostanze nelle urine
    =====================================================================
    Classe di sostanza |Concentrazione urine
    =====================================================================
    OPPIACEI METABOLITI (morfina, codeina, |
    6-acetilmorfina | 100 ng/ml
    ---------------------------------------------------------------------
    COCAINA E METABOLITI | 100 ng/ml
    ---------------------------------------------------------------------
    CANNABINOIDI METABOLITI | 15 ng/ml
    ---------------------------------------------------------------------
    METADONE | 100 ng/ml
    ---------------------------------------------------------------------
    AMFETAMINE ED ANALOGHI |
    ---------------------------------------------------------------------
    Amfetamina | 250 ng/ml
    ---------------------------------------------------------------------
    Metamfetamina | 250 ng/ml
    ---------------------------------------------------------------------
    MDMA-MDA-MDEA | 250 ng/ml
    ---------------------------------------------------------------------
    BUPRENORFINA | 5 ng/ml
    Matrice cheratinica
    Modalita' prelievo campione
    La struttura sanitaria competente esegue detti accertamenti, in
    aggiunta agli accertamenti sulle urine, su un prelievo di matrice
    pilifera che verra' suddiviso in due aliquote: prima aliquota
    denominata «A», per i primi accertamenti analitici e la seconda
    aliquota, denominata «B» conservata per eventuale accertamento di
    revisione.
    Per i capelli
    Lunghezza raccomandata = 5 cm, partendo dal cuoio capelluto.
    Viene recisa una ciocca (non strappata - il bulbo non ha nessuno
    scopo al fine dei presenti accertamenti) nella regione del vertice
    posteriore del capo, di almeno 200 mg (grossolanamente corrispondente
    allo spessore di una matita), che alla presenza del lavoratore viene
    divisa in due aliquote di simile peso («A» e «B») di ognuna delle
    quali viene fissata l'estremita' prossimale. Esse vengono inserite in
    separati contenitori non trasparenti recanti tappi a chiusura
    ermetica e sigillati con nastro inamovibile, etichettati come
    indicato sopra per la matrice urinaria, e conservati a temperatura
    ambiente.
    Per i peli
    E' necessario tagliare 200 mg di peli dalla regione pubica; i
    peli cosi' raccolti vengono suddivisi in due aliquote «A» e «B» .
    Verbale di prelievo
    Il verbale di prelievo segue le medesime indicazioni della
    matrice urinaria, con l'ulteriore indicazione del colore dei capelli
    e di eventuali trattamenti cosmetici.
    Analisi di laboratorio
    Sull'aliquota «A» viene effettuata l'indagine analitica con
    procedura di pre-trattamento, estrazione e analisi strumentale
    cromatografica abbinata alla spettrometria di massa atta
    all'individuazione e dosaggio dei medesimi analiti di cui alla
    Tabella 2, con i limiti di cut-off indicati.
    Sull'aliquota «B» viene effettuato il test di revisione a
    richiesta del lavoratore interessato, che proceduralmente seguira' le
    indicazioni gia' riportate per la matrice urinaria.
    Test di conferma e test su matrice pilifera
    Concentrazione soglia per le singole sostanze (cut-off).
    Tabella 3: Concentrazione soglia (cut-off) nei test su matrice
    pilifera
    =====================================================================
    Classe di sostanza | Concentrazione capelli
    =====================================================================
    OPPIACEI METABOLITI (morfina, |
    codeina, 6-acetilmorfina) | 0,2 ng/mg
    ---------------------------------------------------------------------
    | 0,2 ng/mg 0,05 ng/mg
    COCAINA E METABOLITI | (Benzoilecgonina)
    ---------------------------------------------------------------------
    CANNABINOIDI METABOLITI | 0,1 ng/mg
    ---------------------------------------------------------------------
    METADONE | 0,2 ng/mg
    ---------------------------------------------------------------------
    AMFETAMINE ED ANALOGHI |
    ---------------------------------------------------------------------
    Amfetamina | 0,2 ng/mg
    ---------------------------------------------------------------------
    Metamfetamina | 0,2 ng/mg
    ---------------------------------------------------------------------
    MDMA-MDA-MDEA | 0,2 ng/mg
    ---------------------------------------------------------------------
    BUPRENORFINA | 0,05 ng/mg
    Nota esplicativa 3: Utilizzazione dei risultati su matrice pilifera
    Deve essere premesso che l'analisi del previsto campione di
    capelli (della lunghezza definita di 5 cm) fornisce indicazioni circa
    l'esposizione cronica o ripetuta del soggetto a sostanze stupefacenti
    o psicotrope in un periodo di circa 4, 6 mesi antecedentemente il
    prelievo. Mentre l'analisi del pelo pubico riflette l'esposizione in
    un lasso di tempo di almeno dodici mesi pur con ampia variabilita'
    individuale.
    Deve essere inoltre precisato che la letteratura internazionale
    ha chiarito che il rilievo nel pelo di concentrazioni significative
    di sostanze e talora di loro metaboliti, puo' riflettere non solo
    assunzione cronica o ripetuta delle stesse ma anche contaminazione
    ambientale da parte delle medesime sostanze in assenza di assunzione
    diretta da parte del soggetto.
    Sulla base di queste premesse un risultato negativo degli
    accertamenti sulla matrice cheratinica sara' utilizzabile
    direttamente per la formulazione della conclusione diagnostica di
    «non uso di sostanze».
    Requisiti di qualita' dei laboratori di analisi
    Gli accertamenti tossicologici previsti dal presente Accordo
    dovranno essere effettuati da laboratori pubblici o altri autorizzati
    dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,
    specializzati ed in possesso delle necessarie tecnologie ed
    esperienze e che garantiscano affidabilita' ed uniformita'
    nell'effettuazione delle analisi secondo metodiche di qualita'
    condivise.
    Dette strutture, ove previsto dalla legislazione regionale e
    nazionale, dovranno essere autorizzate e partecipare a programmi di
    valutazione esterna di qualita' organizzati da Enti o Istituti di
    livello regionale, nazionale o internazionale scientificamente
    accreditati.
    Rimangono ferme le competenze dei laboratori delle strutture
    sanitarie delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
    dell'Intesa del 30 ottobre 2007.
    Tariffe
    I costi degli accertamenti previsti dal presente Accordo sono a
    carico dei datori di lavoro e, per le controanalisi, a carico del
    lavoratore che li richiede.
    Le tariffe da applicare per gli accertamenti sanitari previsti
    dal presente Accordo sono quelle stabilite dai Nomenclatori tariffari
    regionali. Le regioni e P.A. potranno stabilire ulteriori costi
    (anche a forfait) derivanti dalle spese (contenitori, trasporti,
    utilizzo locali etc.) qualora non previste dai Nomenclatori.
    Le tariffe per gli accertamenti da parte della struttura
    sanitaria competente (SERT), con esclusione degli esami di
    laboratorio, previsti dal presente Accordo, sono stabilite dalle
    regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
    Figura 1: Procedura generale per il controllo dei lavoratori con mansioni a rischio

    http://cedoc.sirio.regione.lazio.it/DOCUME...rovv1892008.pdf
     
    .
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