diritto al mantenimento dell’integrità psicofisica

conseguenze della sua violazione

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    Il diritto alla salute esprime la tutela di situazioni diverse tra cui, senza dubbio, assume particolare rilevanza il diritto al mantenimento dell’integrità psicofisica. Vediamo come esso è configurato e quali sono le conseguenze della sua violazione.

    Tra le situazioni che integrano il contenuto del diritto alla salute, al diritto all’integrità psicofisica l'ordinamento ha assicurato la protezione più costante.

    L'interesse al mantenimento di quest’integrità si risolve nella pretesa a che i terzi, soggetti sia di rapporti di diritto privato sia di diritto pubblico, si astengano da qualsiasi comportamento che possa pregiudicarla.

    In termini tecnici si dice che il diritto all'integrità psicofisica si manifesta come un "diritto soggettivo", il che vuol dire che si tratta di un diritto spettante all’essere umano anche in mancanza di un intervento di sostegno da parte del legislatore o della pubblica amministrazione, e che può essere fatto valere direttamente nei confronti di chiunque. Vi sono, poi, norme ordinarie che danno attuazione alla disposizione costituzionale ed un contenuto più preciso al diritto alla salute -come si evince dalle numerose norme speciali e dagli artt. 5 e 2043 cod.civ.-.

    Occorre precisare che il diritto in esame ha ad oggetto non solo la salute fisica, ma anche quella mentale, poiché nella Costituzione la persona umana è intesa quale entità unica, composta di corpo e mente, come è stato sempre implicitamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.

    Sotto il profilo delle conseguenze giuridiche della violazione del diritto alla salute inteso come diritto all'integrità psicofisica – anch’esse di rilevanza costituzionale -, viene principalmente in rilievo il diritto al risarcimento del c.d. "danno biologico", ossia del danno subito a causa della semplice lesione del bene-salute, indipendentemente dalle conseguenze che tale lesione abbia determinato sulla capacità di produrre reddito della persona danneggiata.

    In proposito, dopo non poche incertezze, e spinta dalla giurisprudenza di merito, la Corte di cassazione ha riconosciuto il principio dell'autonoma risarcibilità del danno alla salute, inteso come danno all'integrità psicofisica, ritenendo che esso rientri nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. e sia suscettibile di valutazione equitativa (Cass., sentenze n. 2258/81; n.3675/81; n.2396/83; n.2422/84; n.6134/84; n.6135/84; n.1130/85; n.2150/89; n.645/90; n.2761/90; n.1328/91).

    Al cosiddetto "danno biologico" si collegano particolari questioni, quali la definizione teorica della figura, la determinazione del concetto di fatto lesivo, la quantificazione del danno, la delimitazione dei suoi confini.

    In materia, la Corte costituzionale, inizialmente, con la sentenza n. 88 del 1979 aveva affermato la diretta risarcibilità del danno alla salute, indipendentemente dalle conseguenze patrimoniali del fatto lesivo, ma con la sentenza n. 202 del 1981, nonostante il precedente, fornì un’interpretazione riduttiva dell'art. 32 Cost. ricollegando il risarcimento del danno subito alle conseguenze di natura patrimoniale.

    In seguito, però, la giurisprudenza costituzionale è tornata all'orientamento di cui alla sentenza del 1979, a partire dalla sentenza n. 184/1986, ove si afferma che il risarcimento del danno biologico si fonda sull'art. 2043 in combinato disposto con l'art. 32 Cost. e che detto risarcimento rappresenta la forma più modesta di tutela nei confronti di un diritto così fondamentale come la salute, considerato che il danno alla salute va a ledere direttamente la capacità del danneggiato di compiere le "attività realizzatrici della persona umana" assicurata dalla Costituzione.

    Analoghe osservazioni si riscontrano nelle sentenze successive, in applicazione di quei principi. Così, la sentenza n. 356/1991 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 c.c., "nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico", perché in questo modo si sacrificherebbe il diritto dell'assicurato stesso all'integrale risarcimento. Inoltre, nella sentenza n. 485/1991, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, 6° e 7°co., del D.P.R. n. 1124 del 1965, "nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L.", e l'illegittimità dei primi due commi dello stesso articolo "nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica".

    Attualmente si può affermare che anche nella giurisprudenza della Cassazione, e in quella dei giudici di merito, ha preso corpo l’indirizzo che, muovendo dalla considerazione del diritto alla salute come diritto primario ed assoluto della persona, ritiene dovuto il risarcimento dei danni a causa della lesione del diritto alla salute e dell’integrità psicofisica per la lesione del bene in sé, separatamente rispetto alla capacità di produrre reddito del soggetto danneggiato.
     
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