Riconoscimento della qualifica di «lavoro usurante

personale medico, paramedico e ausiliari

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    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–


    N. 2443

    DISEGNO DI LEGGE

    d’iniziativa del senatore COZZOLINO

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2003

    ———–

    Riconoscimento della qualifica di «lavoro usurante» per talune categorie di personale medico e paramedico

    ———–

    Onorevoli Senatori. – Il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni rappresenta uno dei principali strumenti per lo sviluppo della persona.

    La nostra Costituzione impone al legislatore, nello svolgimento delle sue funzioni, di adottare programmi ed opportuni controlli affinché l’attività economica sia indirizzata a fini sociali. Tali fini devono riassumersi nella realizzazione di condizioni che consentano di manifestare al massimo le proprie attitudini, con la più vasta tutela realizzabile, attraverso la eliminazione di occupazioni che potrebbero arrecare danni per la salute o l’integrità psico-fisica.
    La vicenda dei benefici previdenziali legati allo svolgimento di mansioni usuranti ha avuto un iter normativo piuttosto sofferto, a causa dell’attesa della emanazione dei decreti ministeriali che avrebbero dovuto dare il via all’applicazione dei benefici.
    La legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale», all’articolo 3, comma 1, lettera f), aveva dettato, fra gli altri, i principi per il riordino della normativa previdenziale, nella quale veniva riconosciuta la necessità finanziaria di anticipare i limiti dell’età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, fino ad un massimo di sessanta mesi.
    Con il successivo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, venivano tuttavia salvaguardate solo alcune categorie (non vedenti, invalidi all’80 per cento, forze armate ed altre).
    Il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante «Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti», attenendosi ad un criterio basato sull’impegno psico-fisico intenso e continuativo, per la prima volta ha posto alcune tutele per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, impegnati in talune delle suddette attività, che sono state indicate nella tabella A allegata al decreto medesimo.
    Il decreto legislativo n. 374 del 1993 demandava ad altrettanti decreti ministeriali l’individuazione delle attività particolarmente usuranti.
    La riforma del sistema pensionistico, approvata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, all’articolo 1, commi 34-38, ha provveduto a dare una definizione più consona dei lavori usuranti.
    Il decreto ministeriale 19 maggio 1999 ha assegnato alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale il compito di individuare, secondo l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 374 del 1993 – come sostituito dall’articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 – le mansioni usuranti e di determinare le aliquote contributive sulla scorta di specifici criteri.
    Un passaggio legislativo intermedio tra il decreto legislativo n. 374 del 1993 e la legge di riforma del sistema pensionistico, è rappresentato dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, grazie al quale con decreto interministeriale (dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro), entro il 31 gennaio 1995, si sarebbe dovuto procedere alla ridefinizione dell’elenco delle attività cosiddette usuranti con lo scopo preciso di ridurre, per i lavoratori appartenenti a queste categorie, l’età di pensionamento senza aggravio per la finanza pubblica. Il decreto legislativo n. 374 del 1993 prevede, sotto determinate condizioni, la riduzione dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia nel caso di attività particolarmente usuranti.
    Dalla lettura della cronologia storica del problema scaturiscono alcune considerazioni. Innanzitutto che al beneficio attualmente concorrono solamente gli addetti a mansioni particolarmente usuranti, indicati dall’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 (per cui lo Stato ha previsto un contributo per la copertura degli oneri) e cioè gli addetti ai lavori in galleria, cave e miniere, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori svolti dai palombari, lavorazioni del vetro cavo, lavori espletati in spazi ristretti, lavori ad alte temperature e lavori di asportazione dell’amianto.
    In secondo luogo, discende che le mansioni normalmente usuranti, fra cui quelle relative al personale medico, paramedico e ausiliario, adibito al servizio di urgenza ed emergenza, non sono tutelate. Per esse, in attesa di una decretazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, restano da definire l’entità della contribuzione, la individuazione delle categorie interessate, oltre alla copertura dei conseguenti oneri. L’obiettivo che con il presente disegno di legge s’intende perseguire è quello di riconoscere la qualifica di lavoro particolarmente usurante al personale, medico e paramedico, addetto al servizio di urgenza ed emergenza.



    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione delle peculiari caratteristiche della tipologia e degli ambiti di attività svolta, al servizio prestato dal personale medico, paramedico e ausiliario addetto al servizio di urgenza ed emergenza è riconosciuta la qualifica di lavoro particolarmente usurante.
    2. Il riconoscimento di cui al comma 1 comporta l’aumento di un anno ogni cinque anni di attività svolta, per un totale massimo di cinque anni nel corso dell’intera vita lavorativa, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio ovvero ai fini dell’anticipazione dell’età pensionabile rispetto ai vigenti limiti di età.


    http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddl...liter/20148.htm
     
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