Riconoscimento della qualifica di «lavoro usurante

per le categorie infermieristiche

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    SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–


    N. 3192




    DISEGNO DI LEGGE

    d’iniziativa del senatore CURTO

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2004

    ———–

    Riconoscimento della qualifica di «lavoro usurante»
    per le categorie infermieristiche
    ———–

    Onorevoli Senatori. – Quando il legislatore elaborò la Carta costituzionale, molto opportunamente ritenne di riservare un ruolo assolutamente privilegiato al lavoro, inserendolo all’articolo 1 dei principi fondamentali. Ed in effetti il lavoro rappresenta uno degli elementi cardine su cui poggia non solo il sistema economico, ma la stessa società civile. Non è il caso di rimarcare quali siano le conseguenze che vengono a determinarsi sul complesso sistema sociale e sui relativi equilibri quando il lavoro manca, oppure viene esercitato senza adeguata tutela normativa. Certo sono lontani i tempi del luddismo, e sono fortunatamente lontani i tempi in cui essere assoggettati al lavoro equivaleva a sottostare a vere ed autentiche forme di schiavismo (sotto questo aspetto sono stati fatti enormi passi in avanti in direzione della tutela del lavoro e dei lavoratori); tuttavia il continuo affinamento della sensibilità sociale tendente a far sì che il lavoro possa essere diversamente definito e tutelato ha dato vita a quelle particolari categorie definite lavori usuranti. Peraltro, lo stesso legislatore ha ritenuto di adottare le misure ed i provvedimenti più idonei per la salvaguardia della salute e della integrità fisica dei lavoratori talchè già all’articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti, fornisce una descrizione delle medesime: «Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee».

    È pure vero che sarebbero da considerare lavori usuranti, seppure con diverse classificazioni del beneficio, le attività assistenziali funzionanti per l’intero arco delle 24 ore, magari modulate diversamente: ad esempio sub-intensiva e ordinaria. Ma è da ritenere che nel corso della discussione parlamentare del presente disegno di legge potranno essere colte le opportunità per modifiche migliorative.
    Ritornando alle leggi n. 374 del 1993 e n. 421 del 1992, va detto che esse, dettando i principi del riordino della normativa previdenziale, avevano peraltro riconosciuto la necessità di anticipare i limiti di età pensionabili di due mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, per un massimo di sessanta mesi. Invece il presente disegno di legge ne prevede l’estensione sino ad un massimo di ottanta mesi, in ragione delle nuove disposizoni in materia pensionistica.
    Il decreto legislativo n. 374 del 1993 demandava ad altri decreti ministeriali l’individuazione delle attività particolarmente usuranti, integrando in tal modo le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con il quale venivano salvaguardate solo alcune categorie (non vedenti, invalidi all’80 per cento, forze armate). Il decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1999, n. 208, ha assegnato alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale il compito di individuare le mansioni usuranti e di determinare le aliquote contributive in rapporto a oggettivi e precisi criteri. Allo stato attuale però si può con certezza affermare che molte sono le categorie di mansioni escluse da quelle definite usuranti, e fra queste quelle relative al personale infermieristico. La natura altamente specialistica di questa attività, l’elevato grado di rischio connesso alla mansione, l’elevato impegno fisico, unito a quello intellettuale e psicologico, oltre che sociale, impone un riconoscimento della qualifica di usurante al lavoro svolto dal personale che esplica mansioni infermieristiche. Se questo risultato sarà raggiunto anche l’adeguamento ad una tendenza presente in molti Paesi europei diventerà realtà. Una tendenza che prende corpo dalla consapevolezza che sia ormai improcrastinabile l’inserimento della professione infermieristica, ad iniziare dal personale turnista, tra le attività usuranti per le quali va richiesto il beneficio del trattamento previdenziale ai fini della quiescenza nella misura di due mesi all’anno per anno lavorativo fino ad un massimo di 80 mesi.



    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.

    (Ambito di applicazione)

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio prestato dal personale infermieristico è riconosciuta la qualifica di «lavoro particolarmente usurante».

    2. Il riconoscimento di cui al comma 1 comporta il beneficio dell’anticipazione dei limiti dell’età pensionabile pari a due mesi l’anno per ogni anno lavorativo e fino ad un massimo di ottanta mesi.
    3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno validità anche ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio.

    Art. 2.

    (Dichiarazione di attività usurante)

    1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede con proprio decreto a modificare la tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, al fine di inserire tra le tipologie dei lavori particolarmente usuranti le attività di cui all’articolo 1 della presente legge.

    2. Le categorie del personale infermieristico comprese nell’elenco di cui al comma 1, oltre ai benefici in tema di età pensionabile stabiliti dalla presente legge, hanno diritto alla riduzione del limite di anzianità contributiva, come stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

    Art. 3.

    (Copertura finanziaria)

    1. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 2, è istituito un contributo, la cui aliquota è definita secondo criteri attuariali, ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge.


    http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddl...liter/22173.htm
     
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