Norme su informatizzazione e conservazione cartelle cliniche e moduli di consenso informato

REGIONE VENETO L.R. 30/11/2007 N.34 - GU n. 6 del 9-2-2008

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    REGIONE VENETO

    LEGGE REGIONALE 30 Novembre 2007 , n. 34

    Norme in materia di tenuta, informatizzazione e conservazione
    delle cartelle cliniche e sui moduli di consenso informato.


    (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 108 del
    18 dicembre 2007)
    IL CONSIGLIO REGIONALE
    Ha approvato
    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Promulga
    la seguente legge:
    Art. 1.
    F i n a l i t a'

    1. La Regione del Veneto, al fine di garantire la piu' ampia e
    completa tutela dei dati clinici personali, disciplina con la
    presente legge la tenuta, la conservazione, l'informatizzazione delle
    cartelle cliniche e la redazione dei moduli di consenso informato e
    promuove, per la dematerializzazione e informatizzazione dei predetti
    dati, programmi di investimenti nelle strutture sanitarie pubbliche e
    incentivi alle strutture sanitarie private provvisoriamente
    accreditate, ai sensi dell'art. 22, comma 6 della legge regionale 16
    agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture
    sanitarie, socio-sanitarie e sociali", di seguito denominate
    preaccreditate.




    Art. 2.
    Funzione della documentazione clinica

    1. La documentazione clinica ha la funzione di:
    a) documentare l'attivita' svolta in regime di ricovero ordinario,
    ambulatoriale, di pronto soccorso, di servizio di urgenza ed
    emergenza medica (SUEM) e di distretto;
    b) fornire una base informativa per le scelte assistenziali;
    c) identificare e consentire la rintracciabilita' di tutte le
    attivita' svolte;
    d) garantire la continuita' dell'assistenza;
    e) consentire l'integrazione di competenze polifunzionali;
    f) costruire la base informativa per la revisione degli atti, la
    valutazione delle modalita' operative e la valutazione dell'attivita'
    svolta e della qualita' dell'assistenza;
    g) tutelare gli interessi legali delle parti interessate.




    Art. 3.
    Cartella clinica ospedaliera e territoriale

    1. La cartella clinica e' il documento sanitario volto a
    certificare i dati anamnestici, laboratoristici e strumentali
    relativi al paziente, nonche' ad attestare la terapia applicata;
    nella cartella clinica sono, altresi', riportate le informazioni
    direttamente tratte dal paziente al fine di ricostruire l'anamnesi e
    facilitare la diagnosi. La cartella clinica puo' essere ospedaliera o
    territoriale; essa e' compilata secondo le direttive emanate
    dall'azienda unita' locale socio sanitaria (ULSS) e ospedaliera,
    sotto la diretta responsabilita' e continua vigilanza del
    responsabile dell'unita' operativa interessata.
    2. La cartella clinica e' relativa:
    a) al ricovero ordinario ospedaliero;
    b) all'attivita' ambulatoriale territoriale, attivata da una
    struttura sanitaria pubblica o privata preaccreditata erogante
    prestazioni ambulatoriali;
    c) all'attivita' di pronto soccorso contenente, oltre al referto
    ed ogni documentazione relativa ad interventi sanitari effettuati sul
    paziente, anche la documentazione relativa all'attivita' di triage e
    alla osservazione breve intensiva.
    3. La cartella clinica ospedaliera, oltre a tutti i dati clinici
    prodotti e alle annotazioni delle terapie praticate, contiene altri
    documenti quali:
    a) il diario clinico giornaliero, redatto dal responsabile di
    unita' operativa o su espressa indicazione dello stesso dai medici di
    reparto; nello stesso ogni singola annotazione deve essere
    sottoscritta con firma personale leggibile;
    b) il diario o la cartella infermieristica, redatti dal personale
    infermieristico responsabile dell'assistenza del paziente; in
    talidocumenti ogni singola annotazione deve essere sottoscritta con
    firma personale leggibile;
    c) la cartella anestesiologica, ove prodotta;
    d) il modulo di raccolta del consenso informato del paziente, ove
    previsto;
    e) i referti di visite specialistiche di consulenza e di
    esamidiagnostico-strumentali eseguiti;
    f) la descrizione dell'intervento chirurgico, se eseguito;
    g) la scheda di dimissione ospedaliera;
    h) la lettera di dimissione;
    i) il referto autoptico, ove prodotto.
    4. La cartella clinica territoriale viene aperta a seguito di
    prestazioni ambulatoriali, non ospedaliere, extra ospedaliere, o
    comunque di prestazioni erogate nel territorio e contiene, oltre a
    tutti i dati clinici rilevanti e alle copie degli esami biochimici,
    microbiologici estrumentali richiesti durante il percorso diagnostico
    e terapeutico, la relazione finale per il medico curante compilata al
    termine del ciclo assistenziale erogato.
    5. Le procedure relative alla compilazione della cartella clinica
    sono svolte, secondo la normativa vigente, da personale della
    struttura inquadrato nel ruolo medico o infermieristico.
    6. La conservazione della cartella clinica e' disciplinata dal
    direttore generale dell'azienda ULSS e ospedaliera con apposito
    regolamento secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e
    protezione dei dati e nel rispetto delle linee guida nazionali
    relative alla documentazione clinica testuale e iconografica in
    formato digitale.
    7. La giunta regionale provvede alla definizione e predisposizione
    del modello unico regionale della cartella clinica.
    8. Per l'attivita' di urgenza ed emergenza medica (SUEM) la giunta
    regionale, definisce le modalita' di conservazione delle
    registrazioni delle chiamate ricevute ed effettuate, un modello unico
    regionale per la registrazione dell'evento, un modello unico
    regionale del referto e le relative modalita' di conservazione.




    Art. 4.
    Soggetti obbligati all'apertura tenuta e conservazione della cartella
    clinica

    1. I medici, gli odontoiatri e il personale della struttura
    inquadrato nel ruolo medico o infermieristico delle strutture
    sanitariepubbliche e private preaccreditate. operanti nella Regione
    del Veneto ed eroganti prestazioni per conto del servizio sanitario
    regionale sono tenuti, ciascuno per la rispettiva competenza, alla
    apertura, alla tenuta, alla compilazione e alla conservazione della
    cartella clinica.
    2. La cartella clinica viene aperta qualora sia stato individuato
    un percorso di diagnosi o cura o controllo sanitario superiore a due
    incontri programmati; negli altri casi il sanitario e' tenuto a
    rilasciare al paziente un referto scritto sulla attivita' svolta
    contenente i dati cIinici rilevanti nonche' la diagnosi e la terapia
    eventualmente somministrata.
    3. Non sono tenuti alla apertura della cartella clinica i
    responsabili sanitari dei servizi che svolgono attivita' diagnostica,
    biochimica, microbiologica o strumentale, ancorche' continuativa o
    programmata; gli stessi sono, invece, tenuti a redigere un referto
    scritto della attivita' svolta contenente i dati clinici prodotti e a
    conservarne copia percinque anni. La giunta regionale, qualora ne
    ravvisi l'opportunita', puo' individuare, sentita la competente
    commissione consiliare, ulteriori contenuti della refertazione e un
    termine diverso.




    Art. 5.
    Moduli di consenso informato

    1. I moduli di consenso informato sono redatti singolarmente e
    specificamente per ogni intervento o procedura per la quale la
    vigente normativa preveda la prestazione del consenso informato
    scritto.
    2. La giunta regionale provvede alla definizione e predisposizione
    del modello unico regionale dei moduli di consenso informato di cui
    al comma 1.




    Art. 6.
    Documentazione sanitaria

    1. Le cartelle cliniche, i referti degli esami biochimici,
    microbiologici e strumentali i moduli di consenso informato nonche' i
    referti delle prestazioni ambulatoriali e di consulenza specialistica
    sono presidi della documentazione sanitaria.




    Art. 7.
    Dematerializzazione della documentazione sanitaria

    1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in
    vigore della presente legge, approva nel rispetto delle linee guida
    nazionali, sentita la competente commissione consiliare, un programma
    di dematerializzazione della documentazione sanitaria rivolto alle
    aziende ULSS ed ospedaliere e, per le medesime finalita', definisce,
    per le strutture sanitarie private preaccreditate, le modalita' di
    erogazione dei relativi incentivi.




    Art. 8.
    Convenzione con l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri

    1. La Regione del Veneto promuove la stipula di una specifica
    convenzione con l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
    finalizzata alla tenuta delle cartelle cliniche e alla loro
    informatizzazione; in particolare, la convenzione disciplina le
    modalita' di consegna dei calchi delle impronte dentarie e di
    informazione al paziente sull'importanza dei calchi per la
    identificazione personale.




    Art. 9.
    Norma finanziaria

    1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
    quantificabili in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007,
    2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0140
    "Obiettivi di piano per la sanita" del bilancio di previsione 2007 e
    pluriennale 2007-2009.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
    Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
    farla osservare come legge della Regione Veneto.
    Venezia, 14 novembre 2007
    GALAN
    (Omissis)


    http://www.gazzettaufficiale.it/

    Edited by coeslazio - 31/10/2008, 18:29
     
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