Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino

Regione Veneto: L.R. n.33 del 30/11/2007 - GU n. 6 del 9-2-2008

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    REGIONE VENETO

    LEGGE REGIONALE 30 Novembre 2007 , n. 33

    Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino.


    (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 104 del
    4 dicembre 2007)
    IL CONSIGLIO REGIONALE
    Ha approvato
    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Promulga
    la seguente legge:
    Art. 1.
    Riconoscimento, potenziamento e finanziamento del soccorso alpino e
    speleologico veneto

    1. La Regione del Veneto, in conformita' alla legge 21 marzo 2001,
    n. 74 "Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo
    nazionale soccorso alpino e speleologico" ed ai sensi dell'art. 29
    della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di
    promozione sociale", riconosce e promuove l'attivita' del Soccorso
    alpino e speleologico veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e
    speleologico, di seguito denominato SASV-CNSAS rivolta al soccorso,
    alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio
    delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e degli sport in
    montagna, delle attivita' speleologiche e speleosubacquee e di ogni
    altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico,
    sportivo, ricreativo e culturale, dell'ambiente montano, ipogeo e di
    ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi
    comprese le attivita' professionali o lavorative svolte in tali
    ambienti.




    Art. 2.
    Soccorso ed elisoccorso

    1. La Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della
    legge 21 marzo 2001, n. 74 si avvale del SASV-CNSAS per l'attuazione
    degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non
    sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente
    ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta
    collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM)
    delle aziende unita' locali socio sanitarie, attraverso il numero
    unico 118.
    2. La giunta regionale regola i rapporti con il SASV-CNSAS
    mediante convenzione da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata
    in vigore della presente legge e relativi protocolli operativi,
    tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della
    Repubblica 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle
    regioni perla determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di
    emergenza" e dal comma 39 dell'art. 80, della legge 27 dicembre 2002,
    n. 289 recante la legge finanziaria per l'anno 2003.
    3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue
    (SAR), identificati presso le aziende unita' locali socio sanitarie
    di Belluno (Centrale Operativa SUEM 118 di Pieve di Cadore), Treviso
    e Verona e presso le ulteriori aziende individuate dalla
    programmazione sanitaria regionale, le aziende stesse si avvalgono
    del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della
    legge 21 marzo 2001, n. 74 e del personale SASV-CNSAS
    4. L'attivita' di carattere non sanitario del SASV-CNSAS
    nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di
    aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti
    pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed
    in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa
    vigente.




    Art. 3.
    Scuole ed attivita' specialistiche diverse

    1. La regione del Veneto sostiene la Scuola regionale di soccorso
    alpino, la Scuola interregionale di soccorso speleologico e la
    Commissione tecnica regionale del SASV-CNSAS e assume il SASV-CNSAS
    quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la
    individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da
    nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui
    la regione e' chiamata a designare propri rappresentanti.




    Art. 4.
    Rete radio

    1. La Regione del Veneto assume ogni iniziativa volta a favorire
    la dotazione in capo al SASV-CNSAS di una rete radio efficiente ed in
    grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella
    del SUEM 118, quando il SASV-CNSAS agisce in regime di convenzione ai
    sensi dell'art. 2 della presente legge; a tal fine la regione
    promuove altresi' le opportune intese fra il SASV-CNSAS e gli enti
    locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per lastipula
    di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei rispettivi
    ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.




    Art. 5.
    Prestazioni

    1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere
    sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi
    come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se
    effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del
    Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992. Le centrali operative
    dei SUEM 118 verificano e certificano, la sussistenza o meno del
    carattere sanitario degli interventi.
    2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non
    sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi
    come prestazioni onerose a carico dell'utente quando siano richiesti
    da quest'ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni
    assunte dalla centrale operativa del Suem 118.
    3. La giunta regionale, sentito il SASV-CNSAS, entro centoventi
    giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra e
    aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e
    non sanitario; per i residenti nella regione del Veneto la tariffa e'
    ridotta del 20 per cento.
    4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna azienda
    unita' locale socio sanitaria della Regione Veneto sede di SUEM 118,
    sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi
    collegati, con particolare riferimento all'area montana.




    Art. 6.
    Segni distintivi

    1. Il SASV-CNSAS adotta sulle proprie divise d'ordinanza e sui
    mezzi in dotazione, il logo della protezione civile regionale.
    2. Il SASV-CNSAS e' tenuto altresi' ad apporre e pubblicizzare sui
    propri automezzi e su ogni tipologia di materiale informativo curato
    e diffuso, il numero unico 118 del SUEM.




    Art. 7.
    Comitato di indirizzo e controllo

    1. La giunta regionale, sulla base delle relazioni rese dalle
    strutture regionali competenti per materia, riferisce a cadenza
    annuale alla competente commissione consiliare.
    2. La giunta regionale per il primo biennio di applicazione della
    presente legge nomina un comitato di indirizzo e controllo composto
    da un massimo di quattro membri, costituito dai dirigenti, o
    lorodelegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di
    cui alla presente legge; alle riunioni del comitato possono
    partecipare i consiglieri regionali che compongono la commissione
    consiliare competente per materia.




    Art. 8.
    Finanziamento delle attivita'

    1. La giunta regionale finanzia annualmente le spese direttamente
    riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASV-CNSAS
    come dedotti nella convenzione di cui all'art. 2, comma 2.




    Art. 9.
    Norma finanziaria

    1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente
    legge, quantificate in euro 600.000,00 a decorrere dall'esercizio
    2008, si provvede:
    a) nell'esercizio 2008 mediante prelevamento di euro 360.000,00
    dall'upb U0074 "Informazione, promozione e qualita' per il turismo" e
    di euro 240.000,00 dall'upb U0185 "Fondo speciale per le
    spesecorrenti", partita n. 1;
    b) nell'esercizio 2009 mediante prelevamento di euro 360.000,00
    dall'upb U0074 e di euro 240.000,00 dall'upb U0185 "Fondo speciale
    per le spese correnti", partita n. 2.
    2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1, l'upb di nuova
    istituzione "Interventi in materia di soccorso alpino" (Funzione
    Obiettivo F0017 "Protezione civile"; Area Omogenea A0036 "Protezione
    civile") viene dotata di euro 600.000,00 nell'esercizio 2008 e di
    euro 600.000,00 nell'esercizio 2009.
    3. La giunta regionale approva e finanzia gli interventi di
    adeguamento e ammodernamento dei mezzi e delle strutture presentati
    dal SASV-CNSAS per il triennio 2008-2010 per un importo massimo
    annuale di euro 400.000,00.




    Art. 10.
    Abrogazioni

    1. Sono abrogati gli articoli 118, 119, 120 della legge regionale
    4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia
    di turismo".
    2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in
    vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme
    vigenti alla data di cui hanno avuto inizio.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
    Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
    farla osservare come legge della Regione Veneto.
    Venezia, 30 novembre 2007
    GALAN
    (Omissis)


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