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REGIONE VENETO
LEGGE REGIONALE 30 Novembre 2007 , n. 33
Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 104 del 4 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Riconoscimento, potenziamento e finanziamento del soccorso alpino e speleologico veneto
1. La Regione del Veneto, in conformita' alla legge 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" ed ai sensi dell'art. 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", riconosce e promuove l'attivita' del Soccorso alpino e speleologico veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASV-CNSAS rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attivita' speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attivita' professionali o lavorative svolte in tali ambienti.
Art. 2. Soccorso ed elisoccorso
1. La Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 si avvale del SASV-CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unita' locali socio sanitarie, attraverso il numero unico 118. 2. La giunta regionale regola i rapporti con il SASV-CNSAS mediante convenzione da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e relativi protocolli operativi, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni perla determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza" e dal comma 39 dell'art. 80, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante la legge finanziaria per l'anno 2003. 3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), identificati presso le aziende unita' locali socio sanitarie di Belluno (Centrale Operativa SUEM 118 di Pieve di Cadore), Treviso e Verona e presso le ulteriori aziende individuate dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende stesse si avvalgono del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74 e del personale SASV-CNSAS 4. L'attivita' di carattere non sanitario del SASV-CNSAS nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 3. Scuole ed attivita' specialistiche diverse
1. La regione del Veneto sostiene la Scuola regionale di soccorso alpino, la Scuola interregionale di soccorso speleologico e la Commissione tecnica regionale del SASV-CNSAS e assume il SASV-CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la regione e' chiamata a designare propri rappresentanti.
Art. 4. Rete radio
1. La Regione del Veneto assume ogni iniziativa volta a favorire la dotazione in capo al SASV-CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118, quando il SASV-CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell'art. 2 della presente legge; a tal fine la regione promuove altresi' le opportune intese fra il SASV-CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per lastipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.
Art. 5. Prestazioni
1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992. Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano, la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi. 2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell'utente quando siano richiesti da quest'ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del Suem 118. 3. La giunta regionale, sentito il SASV-CNSAS, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario; per i residenti nella regione del Veneto la tariffa e' ridotta del 20 per cento. 4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna azienda unita' locale socio sanitaria della Regione Veneto sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all'area montana.
Art. 6. Segni distintivi
1. Il SASV-CNSAS adotta sulle proprie divise d'ordinanza e sui mezzi in dotazione, il logo della protezione civile regionale. 2. Il SASV-CNSAS e' tenuto altresi' ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi e su ogni tipologia di materiale informativo curato e diffuso, il numero unico 118 del SUEM.
Art. 7. Comitato di indirizzo e controllo
1. La giunta regionale, sulla base delle relazioni rese dalle strutture regionali competenti per materia, riferisce a cadenza annuale alla competente commissione consiliare. 2. La giunta regionale per il primo biennio di applicazione della presente legge nomina un comitato di indirizzo e controllo composto da un massimo di quattro membri, costituito dai dirigenti, o lorodelegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di cui alla presente legge; alle riunioni del comitato possono partecipare i consiglieri regionali che compongono la commissione consiliare competente per materia.
Art. 8. Finanziamento delle attivita'
1. La giunta regionale finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASV-CNSAS come dedotti nella convenzione di cui all'art. 2, comma 2.
Art. 9. Norma finanziaria
1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 600.000,00 a decorrere dall'esercizio 2008, si provvede: a) nell'esercizio 2008 mediante prelevamento di euro 360.000,00 dall'upb U0074 "Informazione, promozione e qualita' per il turismo" e di euro 240.000,00 dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spesecorrenti", partita n. 1; b) nell'esercizio 2009 mediante prelevamento di euro 360.000,00 dall'upb U0074 e di euro 240.000,00 dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 2. 2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1, l'upb di nuova istituzione "Interventi in materia di soccorso alpino" (Funzione Obiettivo F0017 "Protezione civile"; Area Omogenea A0036 "Protezione civile") viene dotata di euro 600.000,00 nell'esercizio 2008 e di euro 600.000,00 nell'esercizio 2009. 3. La giunta regionale approva e finanzia gli interventi di adeguamento e ammodernamento dei mezzi e delle strutture presentati dal SASV-CNSAS per il triennio 2008-2010 per un importo massimo annuale di euro 400.000,00.
Art. 10. Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 118, 119, 120 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo". 2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di cui hanno avuto inizio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 30 novembre 2007 GALAN (Omissis)
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