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Testo approvato 1517 (Bozza provvisoria)
SENATO DELLA REPUBBLICA
XV
1517
Attesto che la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), il 15 gennaio 2008, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Di Virgilio, Alfano Ciro, Baiamonte, Benedetti Valentini, Bertolini, Campa, Carlucci, Colucci, Conti Giulio, D’Agrò, Fasolino, Ferrigno, Forlani, Giovanardi, Giro, Lenna, Lisi, Lucchese, Mancuso, Mazzaracchio, Mazzocchi, Mele, Migliori, Minardo, Pelino, Pezzella, Romagnoli, Tucci, Volontè e Zanetta; Castellani, Lisi, Ulivi, Mancuso, Napoli Angela, Conti Giulio, Airaghi, Amoruso, Ascierto, Benedetti Valentini, Buontempo, Castiello, Catanoso, Ciccioli, Cirielli, De Corato, Gamba, Garnero Santanchè, Germanà, Holzmann, Lamorte, Mazzocchi, Minasso, Nespoli, Pedrizzi, Pepe Antonio, Proietti Cosimi, Raisi e Zacchera:
Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, di seguito denominati «DAE», indicando i criteri per l’individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto all’interno dei quali ne è prevista la dotazione, nonché le situazioni e gli eventi nei quali l’utilizzazione dei DAE può incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco.
2. La presente legge disciplina altresì i corsi di formazione e di addestramento in Supporto Vitale di base – defibrillazione (Basic Life Support Defibrillation – BLSD) per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida stabilite in materia con accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in materia.
Art. 2.
(Corsi di formazione e di addestramento. Campagne di informazione e sensibilizzazione)
1. I corsi di cui all’articolo 1, comma 2, hanno l’obiettivo di divulgare il più possibile tra la popolazione la conoscenza dell’utilità dell’uso dei DAE sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio, nonché di permetterne l’utilizzo in piena sicurezza.
2. Possono provvedere alla realizzazione dei corsi di cui all’articolo 1, comma 2, le regioni, le aziende sanitarie locali od ospedaliere, le centrali operative del sistema di emergenza 118, le università, nonché, previo accreditamento ai sensi del comma 3, le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell’emergenza e del soccorso che dispongono di una rete di formazione, le fondazioni e le associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in campo sanitario, riconosciuti con apposito decreto del Ministro della salute. 3. I programmi di formazione e di addestramento, compresi quelli finalizzati all’aggiornamento delle competenze dei soccorritori non medici, e i criteri e le modalità per la verifica e la certificazione delle competenze acquisite, nonché per l’accreditamento dei soggetti che provvedono alla realizzazione dei corsi ai sensi del comma 2, sono definiti, secondo criteri di qualità, efficienza, economicità e omogeneità, con decreto del Ministro della salute da adottare previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il Ministero della salute, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, nell’ambito delle proprie dotazioni di bilancio, campagne di informazione e sensibilizzazione generalizzata della popolazione alle potenzialità e all’uso dei DAE, anche avvalendosi della rete delle farmacie come centri di educazione sanitaria.
Art. 3.
(Autorizzazione all’uso dei DAE)
1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata l’autorizzazione all’uso dei DAE sul territorio. L’autorizzazione all’uso dei DAE è nominativa ed è concessa dalle regioni tramite le aziende sanitarie locali od ospedaliere, ovvero le centrali operative del sistema di emergenza 118; tale autorizzazione ha validità di tre anni.
2. Il rinnovo dell’autorizzazione all’uso dei DAE deve avvenire entro sei mesi dalla data della sua scadenza, previa verifica del permanere delle necessarie competenze teoriche e pratiche. I corsi di formazione e di addestramento per il rinnovo dell’autorizzazione possono essere svolti, esclusivamente per la parte teorica, anche con metodologie di apprendimento a distanza. 3. Il possesso dell’autorizzazione all’uso dei DAE è obbligatorio per qualunque soggetto non medico che li utilizzi.
Art. 4.
(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD)
1. In ogni regione e provincia autonoma è istituito, presso l’assessorato alla salute, il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 e i soggetti abilitati, in base alla normativa regionale o provinciale vigente, all’insegnamento nei corsi di cui agli articoli 1 e 2. Copia degli stessi registri è trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il registro deve contenere il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di conseguimento dell’autorizzazione e degli eventuali successivi rinnovi. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 5.
(Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali è prevista la detenzione di DAE)
1. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni di volta in volta interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di DAE, entro il limite complessivo, ivi comprese le eventuali minori entrate, di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, con particolare riferimento ai seguenti: mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile e della polizia municipale, mezzi della Croce Rossa Italiana e del Soccorso Alpino e Speleologico, mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi, nonché tutti i mezzi di soccorso del sistema di emergenza 118, i mezzi appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e le ambulanze private delle varie organizzazioni del soccorso. L’aggiornamento e l’integrazione dell’elenco dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove è opportuno collocare i DAE sono disposti con decreto del Ministro della salute, da adottare secondo le modalità previste dal precedente periodo.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2007 e a decorrere dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero della salute. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza 118)
1. I DAE, compresi quelli in possesso di privati cittadini per uso personale, devono essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tale fine, al momento dell’acquisto, il fornitore o venditore comunica all’azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l’indirizzo dell’acquirente. L’azienda sanitaria locale comunica tali dati alla centrale operativa del sistema di emergenza 118.
Art. 7.
(Agevolazioni fiscali per l’acquisto di DAE)
1. Al comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni per uso sul territorio, fino a un importo di 1.000 euro;». 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 7,7 milioni di euro per l’anno 2008 e in 4,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero della salute e, a decorrere dall’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
(Abrogazione)
1. Il comma 2-bis dell’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è abrogato.
Art. 9.
(Disposizione finanziaria)
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per quelle degli articoli 5 e 7, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
IL PRESIDENTE
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...eg=15&id=297673
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