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MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 41
CIRCOLARE N. 182/89 Prot. n. 4278/4182(0) - D.C. IV n. A070
Roma, 7 dicembre 1989
OGGETTO: Dispositivo supplementare di allarme su autoambulanze.
Con il D.M. 17 ottobre 1980 (pubblicato sulla G.U. n. 310 dei 12 novembre 1980) (1) emesso ai sensi dell'articolo 465 dei Regolamento dei C.d.S. sono state introdotte - in deroga degli articoli 21.0 e 211 dei Regolamento medesimo - modifiche sperimentali alle caratteristiche acustiche dei dispositivo supplementare di allarme da applicare ad autoveicoli adibiti ai servizi antincendi e ad autoambulanze. Poiché il dispositivo supplementare dì allarme, realizzato secondo le prescrizioni dei decreto citato si è rivelato, in quasi dieci anni di utilizzo, particolarmente idoneo all’impiego a cui era destinato, in quanto in grado di far individuare la direzione di provenienza dei veicolo in emergenza, né sono pervenute a questa Sede segnalazioni di anomalie di alcune genere, si ritiene superato il periodo d:1 sperimentazione posto alla base dei decreto di ammissibilità dei dispositivo. Alla luce di quanto sopra, possono essere considerarsi cessati i motivi che determinano il rilascio di omologazioni temporanee ai detti veicoli, per cui si consente che -in deroga al punto 4.2 della circolare n, 45/71 del 10 giugno 1971 - le fabbriche di veicoli di soccorso equipaggiati con il dispositivo di allarme rispondente alle prescrizioni dei D.M. citato in premessa, possano ottenere, per i veicoli medesimi, in sede di primo rilascio, la omologazione definitiva oppure convertire in questo ultimo tipo di omologazione - a seguito di loro domanda - le omologazioni temporanee a suo tempo rilasciate.
IL DIRETTORE GENERALE dr. ing. Gaetano Danese
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