Requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulan

Veneto: Bur n. 47 del 22/05/2007

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    Bur n. 47 del 22/05/2007

    Sanità e igiene pubblica

    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1080 del 17 aprile 2007

    L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: - definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e attività di trasporto e soccorso con ambulanza, nonché definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale non sanitario


    (La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue:

    Fra i numerosi provvedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002, demandati alla Giunta Regionale, rientra anche la definizione dei requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio per:

    - Attività di trasporto con ambulanza, con esclusione dell'attività di soccorso e assistenza sanitaria, anche se svolte in favore di privati.

    - Attività di Trasporto e soccorso con Ambulanza.

    E' stato a tal fine costituito un apposito gruppo di lavoro costituito da: rappresentanti di Aziende Sanitarie del Veneto (ULSS 3, Ulss 9, Ulss13, Ulss 6, Ulss 20), CREU, AIOP, ARIS, ANPAS, Croce Rossa, Croce Verde di Verona,. e Agenzia Socio Sanitaria del Veneto, che ha provveduto alla definizione e condivisione dei requisiti minimi specifici per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

    I requisiti, sottoposti all'approvazione della Giunta, sono considerati validi per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio che vede come autorità competente per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio la Direzione Regionale competente o suo delegato.

    Tra i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è previsto la formazione del personale non sanitario che, pur rimanendo in capo alle singole realtà pubbliche e private l'organizzazione dei corsi, deve essere adeguata a dei criteri minimi a garanzia e a tutela del cittadino.

    Per ottenere tale adeguatezza, si ritiene che, in analogia a quanto previsto nell'ambito della formazione prevista per l'autista soccorritore dalla L. R. 9 aprile 2004 n. 9 e dalle successive delibere di attuazione (DGRV n.960 del 18 marzo 2005 e DGRV n. 3699 del 28 novembre 2006), debba essere di competenza del CREU la valutazione della rispondenza di detti corsi a dei criteri minimi di qualità per quanto attiene ai contenuti dell'evento formativo, da un lato, e alle qualifiche dei docenti dall'altro.

    Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

    LA GIUNTA REGIONALE

    UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

    VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002

    VISTA la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004

    VISTA laL.R. 9 aprile 2004 n. 9

    VISTA laDGRV n. 960 del 18 marzo 2005

    VISTA laDGRV n. 3699 del 28 novembre 2006]

    delibera

    1. di approvare la definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e per attività di trasporto e soccorso con ambulanza come risulta dall'allegato A, parte integrante del presente atto;
    2. di approvare per la formazione di personale non sanitario i criteri minimi di qualità per quanto attiene ai contenuti dell'evento formativo, da un lato, e alle qualifiche dei docenti dall'altro, come risulta dall'allegato B, parte integrante del presente atto;
    3. di dare atto che, sulla base di quanto approvato con il presente provvedimento, l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria provvederà ad inserire le suddette liste di verifica come parti integranti del Manuale di attuazione della L.R. n. 22 / 2002.



    ALLEGATOA alla Dgr n. 1080 del 17 aprile 2007 pag. 1/5

    REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA L.R. 22/02

    Attività di Trasporto con Ambulanza

    (con esclusione dell’attività di soccorso e assistenza sanitaria, anche se svolte in favore di privati)
    Requisiti organizzativi

    E’ individuato un Direttore Sanitario responsabile dell’organizzazione.
    • E’ presente una carta dei servizi in cui sono definiti le tipologie di servizi ed i livelli di assistenza che la struttura può
    erogare e le modalità di comunicazione all’utente del livello di assistenza fornito
    • E’ presente un elenco di tutto il personale impiegato dall’organizzazione (che comprende anche i collaboratori esterni
    direttamente impiegati nell’erogazione dei servizi di ambulanza), che riporta le qualifiche, il curriculum formativo, le
    mansioni e la tipologia di rapporto di lavoro.
    • E’ presente la documentazione attestante che tutto il personale che opera a bordo delle ambulanze ha seguito
    almeno un corso BLS con le caratteristiche di cui all’allegato C
    • E’ presente la documentazione attestante che tutto il personale addetto all’assistenza del paziente ha seguito almeno
    un corso di primo soccorso con le caratteristiche di cui all’allegato C.
    • E’ presente la documentazione attestante che tutto il personale addetto alla guida dell’ambulanza è in possesso dei
    requisiti e delle abilitazioni previste dalle norme di legge
    • L’organizzazione o individualmente, ciascun professionista ha stipulato un’assicurazione per gli infortuni di tutto il
    personale.
    • L’organizzazione o individualmente, ciascun professionista ha stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile
    verso terzi che comprende la responsabilità civile per danni conseguenti agli interventi, inclusa la responsabilità
    professionale e le operazioni svolte ad ambulanza non circolante ed al di fuori del mezzo.

    E’ presente un manuale per la formazione del personale non sanitario impiegato per il servizio



    ALLEGATOB alla Dgr n. 1080 del 17 aprile 2007

    REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
    AI SENSI DELLA L.R. 22/02

    Contenuti minimi dei corsi di formazione e requisiti minimi per i docenti
    La formazione per i volontari del soccorso, pur rimanendo in capo alle singole realtà
    pubbliche e private l'organizzazione dei corsi, deve essere adeguata a dei criteri
    minimi a garanzia e tutela del cittadino.
    Per ottenere tale adeguatezza, in analogia a quanto previsto nell'ambito della
    formazione prevista per l'autista soccorritore dalla L. R. 9 aprile 2004 n. 9 e dalle
    successive delibere di attuazione (DGRV n.960 del 18 marzo 2005 e DGRV n. 3699 del
    28 novembre 2006), è di competenza del CREU la valutazione della rispondenza di
    detti corsi a dei criteri minimi di qualità per quanto attiene ai contenuti dell'evento
    formativo, da un lato, e alle qualifiche dei docenti dall'altro.
    Il corpo docente è prioritariamente costituito da personale sanitario del sistema
    emergenza e urgenza dei servizi sanitari della Regione con competenza nelle materie
    oggetto di insegnamento.
    L’organizzazione, sotto la responsabilità del proprio Direttore Sanitario, può
    individuare e preparare altre figure interne all’organizzazione stessa con il compito di
    affiancare il corpo docente ai fini dell’addestramento pratico del personale in
    formazione.
    La scelta del corpo docente avviene sulla base del possesso dei seguenti requisiti:
    - esperienza professionale almeno quinquennale nel sistema di Emergenza Urgenza
    - incarichi di docenza o di tutorato nell'ambito della formazione nel sistema di
    Emergenza Urgenza
    - titoli accademici e/o professionali
    - aggiornamento professionale attestato relativo alle linee guida internazionali più
    recenti nell'ambito dell'Emergenza Urgenza
    Il Direttore del corso deve avere esperienza di attività didattica nell’ambito
    dell’emergenza urgenza presso Università o Centri di Formazione delle Aziende
    Sanitarie od Ospedaliere o essere certificato quale formatore da Società Scientifiche
    operanti nello specifico settore o da Enti abilitati.
    I contenuti del corso dovranno trattare i seguenti argomenti:
    1. corso di primo soccorso
    - Organizzazione del soccorso sanitario
    - Norme generali di comportamento del soccorritore
    - Cenni di anatomia e fisiologia
    - Valutazione della scena
    - Funzioni vitali
    - BLS
    - Insufficienza respiratoria e circolatoria
    - Controllo delle emorragie
    - Traumi cranici e vertebrali
    ALLEGATOB alla Dgr n. 1080 del 17 aprile 2007 pag. 2/2
    - Traumi scheletrici
    - Traumi addominali e toracici
    - Ferite
    - Ustioni
    - Perdita di coscienza non traumatica
    - Altri quadri acuti di natura non traumatica
    - Reazioni allergiche
    - Avvelenamenti ed intossicazioni
    - Convulsioni
    - Sorveglianza del paziente durante il trasporto
    - Impiego dei presidi di estricazione ed immobilizzazione
    - Impiego dei sistemi di trasporto
    - Cenni di ossigenoterapia
    2. corso BLS
    Il programma del corso è aderente alle più recenti Linee Guida Internazionali sulla
    rianimazione Cardio-polmonare emanate dall’European Resuscitation Council o
    dall’American Heart Association.

    http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/....aspx?id=197022
     
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