Nuove disposizioni per la formazione operatori 118

BUR Valle d'Aosta N.16 del 17/4/2007

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    BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA N. 16

    Aosta, 17 aprile 2007

    Deliberazione 2 marzo 2007, n. 650.
    Nuove disposizioni per la formazione, l’aggiornamento e
    l’addestramento permanente del personale operante nel
    sistema regionale dell’emergenza-urgenza sanitaria e revoca
    della DGR 1747/2005.


    LA GIUNTA REGIONALE
    Omissis
    delibera
    1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa,
    le nuove disposizioni per la formazione, l’aggiornamento e
    l’addestramento permanente del personale operante nel sistema
    regionale dell’emergenza-urgenza sanitaria disciplinandone
    gli aspetti organizzativi, i criteri di validazione dei
    percorsi formativi, nonché i contenuti dei corsi di base e
    dell’aggiornamento e dell’addestramento permanente, come
    da allegati A, B, C e D alla presente deliberazione che formano
    parte integrante della stessa;
    2. di approvare la bozza dell’attestato di partecipazione
    da rilasciare al personale che ha frequentato con esito positivo
    il corso di base come da allegato E che forma parte integrante
    alla presente deliberazione;
    3. di stabilire che annualmente l’Azienda USL della
    Valle d’Aosta trasmetta alla struttura regionale competente
    dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali una relazione
    sull’attività formativa svolta;
    4. di revocare, per le ragioni indicate in premessa, la
    propria precedente deliberazione 1747/2005;
    5. di stabilire che gli oneri derivanti dall’applicazione
    della presente deliberazione riguardanti il personale dipen-
    dente e convenzionato dell’Azienda USL della Valle
    d’Aosta trovano copertura nell’ambito del finanziamento
    della spesa sanitaria regionale di parte corrente assegnato
    annualmente alla stessa con esclusione della formazione rivolta
    ai volontari del soccorso per la quale è prevista annualmente
    apposita copertura finanziaria sul bilancio della
    Regione;
    6. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa
    all’Azienda USL della Valle d’Aosta per i provvedimenti
    di competenza;
    7. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata
    sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
    _____________
    ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELLA
    GIUNTA REGIONALE N. 650 DEL 15.03.2007
    DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE L’AGGIORNAMENTO
    E L’ADDESTRAMENTO PERMANENTE DEL
    PERSONALE OPERANTE NEL SISTEMA REGIONALE
    DELL’EMERGENZA-URGENZA SANITARIA
    CAPO I
    PARTE GENERALE
    Le presenti disposizioni recepiscono quanto indicato
    dall’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di
    TRENTO e BOLZANO del 22.05.2003, recante «Linee
    guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente
    del personale operante nel sistema di
    emergenza/urgenza» disciplinando la formazione, l’aggiornamento
    e l’addestramento permanente del personale che
    opera nel sistema regionale di emergenza-urgenza, con particolare
    riferimento:
    • agli aspetti organizzativi;
    • ai criteri di validazione dei percorsi formativi;
    • ai contenuti dei corsi e della formazione permanente.
    Art. 1
    Tipologia della formazione
    1. Il settore dell’emergenza-urgenza costituisce un particolare
    banco di prova delle capacità professionali, della preparazione
    tecnica e delle capacità relazionali per chi opera
    nel sistema e, pertanto, è indispensabile fornire agli operatori
    strumenti formativi uniformi orientati alla gestione
    dell’emergenza-urgenza nonché un adeguato training e retraining,
    documentato e verificabile, certificato da
    Associazioni e/o Centri di formazione accreditati a livello
    nazionale ed internazionale. In ottemperanza a quanto previsto
    a livello nazionale, la formazione del personale
    dell’emergenza-urgenza si può distinguere in due fasi come
    sotto dettagliato:
    a) La formazione di base specifica (corso di base) intesa
    quale requisito di uniformità del sapere, saper fare e saper
    essere, indipendentemente dal livello formativo già
    acquisito.
    La formazione di base specifica è rivolta al personale
    che viene inserito per la prima volta nel sistema regionale
    dell’emergenza-urgenza.
    b) L’aggiornamento inteso quale strumento di mantenimento
    delle conoscenze acquisite e di informazione-acquisizione
    delle novità in ambito professionale, e l’addestramento
    permanente inteso quale miglioramento e
    perfezionamento delle specifiche competenze cliniche e
    tecniche, della capacità di gestione dell’evento, dell’abilità
    pratica e capacità di interazione professionale ed
    operativa.
    L’aggiornamento e l’addestramento permanente sono rivolti,
    con periodicità annuale, a tutto il personale che
    già opera nel sistema regionale dell’emergenzaurgenza.
    2. Al fine di assicurare una approccio sistematico al trattamento
    di persone colpite da un evento critico, sia la formazione
    di base che l’aggiornamento e addestramento permanente
    saranno articolati in:
    • momenti di apprendimento di nozioni teoriche;
    • momenti di acquisizione di abilità pratiche;
    • simulazioni per l’addestramento al corretto approccio
    alle diverse situazioni di emergenza-urgenza e maxiemergenza.
    3. Tenuto conto della realtà regionale in cui operano figure
    quali i Pisteurs- Secouristes e gli Operatori del
    Soccorso Alpino Valdostano, e che non appartengono al
    SSR né ad Enti o Croci, nell’ottica di uniformare il percorso
    formativo di primo soccorso anche per queste figure professionali
    che comunque svolgono la propria attività, anche in
    maniera non continuativa, nell’ambito del sistema
    dell’emergenza-urgenza, si ritiene necessario che il percorso
    formativo di base e l’aggiornamento e l’addestramento
    permanente, che restano disciplinati dalle specifiche normative
    di settore, relativamente agli specifici compiti di soccorso
    sanitario loro assegnati, si armonizzi con quanto previsto
    per i volontari del soccorso di cui ai successivi artt. 5
    e 6.
    Art. 2
    Destinatari della formazione
    a) Personale Sanitario del Servizio Sanitario Regionale
    Medici del SSR
    Medici dell’emergenza territoriale convenzionati
    Personale infermieristico del SSR.
    b) Personale soccorritore
    b1) Personale Tecnico del SSR
    Operatori tecnici addetti ad attività di soccorso e
    trasporto infermi.
    b2) Volontari del soccorso convenzionati con l’Azienda
    USL
    b3) Altro Personale
    • Operatori della CRI convenzionata con
    l’Azienda USL per attività di soccorso
    • Operatori Enti o Croci private che operano sul
    territorio regionale in convenzione con
    l’Azienda USL per attività di soccorso
    • Operatori del soccorso alpino valdostano
    • Pisteurs – Secouristes.
    Art. 3
    Corso di base: modalità organizzative
    per il personale dipendente
    1. Il programma formativo del corso di base per il personale
    sanitario sarà articolato in 3 diversi moduli così definiti:
    A) Modulo clinico-assistenziale il cui obiettivo è di fornire
    nozioni teoriche e abilità tecniche finalizzate alla stabilizzazione
    e mantenimento delle funzioni vitali, al contenimento
    delle complicazioni che possono insorgere
    già nella fase extraospedaliera, nonché all’avvio di un
    efficace e rapido iter diagnostico-terapeutico intraospedaliero.
    B) Modulo organizzativo finalizzato all’apprendimento delle
    regole che sono alla base del sistema dell’emergenzaurgenza:
    le risorse impegnate, i protocolli operativi, le
    responsabilità individuali, l’autoprotezione e sicurezza
    operativa in ambiente ostile, l’organizzazione delle
    maxiemergenze ecc.
    C) Modulo relazionale finalizzato a facilitare l’interazione
    e la comunicazione tra i diversi soggetti che operano nel
    sistema, nonché ad acquisire capacità di relazione con
    pazienti e familiari e a gestire lo stress ed i conflitti.
    2. Il programma formativo del corso di base, requisito
    per l’assunzione presso l’UB Soccorso Sanitario 118, per il
    personale tecnico dipendente SSR sarà articolato in 3 moduli
    così definiti:
    A) Modulo assistenziale finalizzato a fornire gli elementi di
    base non invasivi per la stabilizzazione, il mantenimento
    delle funzioni vitali, l’uso del DAE e per un corretto
    trattamento del traumatizzato sia nella fase di raccolta
    che in quella di trasporto.
    B) Modulo organizzativo i cui contenuti sono riconducibili
    a quanto previsto per il personale sanitario con particolare
    riguardo ai problemi della guida sicura dei mezzi e
    delle tecniche di comunicazione radiotelefoniche, l’organizzazione
    delle maxiemergenze ecc.
    C) Modulo relazionale i cui contenuti di base sono riconducibili
    a quanto previsto per il personale sanitario.
    3. Per il personale sanitario e tecnico dipendente del
    SSR, che viene inserito nella centrale operativa di soccorso
    sanitario 118, è previsto un modulo aggiuntivo specifico definito
    modulo di centrale finalizzato a fornire adeguati elementi
    di conoscenza teorico-pratica riguardanti la gestione
    della domanda di soccorso, il corretto utilizzo delle risorse,
    l’utilizzo di protocolli che regolano i rapporti con i vari Enti
    coinvolti nel sistema dell’emergenza-urgenza, il corretto
    utilizzo della tecnologia di centrale e dei programmi informatici,
    ecc.
    4. La valutazione del corsista avviene alla fine di ogni
    singolo modulo in cui è articolata la formazione di base. In
    particolare:
    a) il superamento del modulo clinico-assistenziale di cui al
    comma 1 e del modulo assistenziale di cui al comma 2 è
    validato dal Responsabile della formazione sulla base
    del conseguimento di tutte le certificazioni previste per i
    diversi profili professionali (BLS, BLS-D, ACLS, PHTLS,
    PBLS ecc.) rilasciate da Associazioni e/o Centri di
    formazione secondo le Linee Guida Internazionali e
    Nazionali;
    b) il superamento dei moduli organizzativo-relazionale –
    di centrale di cui al comma 1 e 2 è validato dal
    Responsabile della formazione sulla base di un esito positivo,
    con punteggio minimo di 6/10, della valutazione
    teorico-pratica effettuata dai docenti-tutors, secondo
    standards di valutazione uniformi che prevedono l’uso
    di strumenti quali questionario per verificare il livello
    conoscitivo e griglia di valutazione per misurare il livello
    del saper fare e saper essere.
    5. Il mancato superamento di uno o più moduli comporta
    la ripetizione delle prove di valutazione teorico-pratiche,
    relative al modulo stesso, entro i successivi tre mesi.
    6. Il personale dipendente che abbia superato tutti i moduli
    previsti ottiene il rilascio da parte dell’Azienda USL di
    un attestato, come da allegato, che valida il compimento del
    percorso formativo specifico.
    7. Fatte salve le specifiche modalità di accesso e concorsuali
    che disciplinano le assunzioni alla dipendenza del
    SSR e la regolamentazione della mobilità degli operatori dipendenti
    USL, la copertura del posto in organico:
    a) presso le seguenti UU.BB afferenti al Dipartimento
    d’Emergenza: MCUA, Soccorso Sanitario 118 e
    Rianimazione, comporta, entro il primo biennio di attività
    nel sistema, l’obbligo della partecipazione, con validazione
    positiva, al percorso formativo di base specifico
    per profilo professionale, secondo l’articolazione
    prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;
    b) presso le altre UU.BB afferenti al Dipartimento di
    Emergenza: Anestesia e terapia antalgica, Cardiologia-
    UTIC, comporta, entro il biennio di attività nel sistema,
    l’obbligo della partecipazione, con relativa certificazione,
    almeno ai corsi di BLS-D, P-BLS, ACLS, P-ACLS,
    salvo ulteriore integrazione formativa che sarà definita
    dal Dipartimento d’Emergenza sulla base delle specifiche
    esigenze organizzative.
    8. Eventuali attestazioni e/o certificazioni, in corso di
    validità, di percorsi formativi già espletati dall’operatore e
    riconducibili ad argomenti previsti nei moduli di cui al presente
    articolo, saranno oggetto di valutazione quali crediti
    formativi.
    9. La formazione di cui al presente allegato rientra nel
    sistema per la formazione continua di cui al decreto legislativo
    n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e
    pertanto concorre al raggiungimento dei crediti formativi
    annuali previsti per ciascun operatore del SSN.
    10. È compito del Dipartimento d’Emergenza
    dell’Azienda USL definire, entro 60 giorni dall’approvazione
    della presente deliberazione n. in data, quanto segue:
    • il Responsabile medico della formazione;
    • i contenuti di dettaglio del percorso formativo nel rispetto
    di quanto indicato al Capo II del presente allegato;
    • la metodologia didattica;
    • il materiale didattico;
    • la scelta dei docenti-tutors;
    • l’individuazione delle Associazioni e/o Centri di formazione
    autorizzati al rilascio delle certificazioni secondo
    Linee Guida Internazionali e Nazionali;
    • lo standard uniforme di valutazione (questionario e griglia
    di valutazione);
    • l’analisi dei crediti formativi di cui al comma 8.
    11. L’organizzazione e la gestione dei corsi di base rivolti
    al personale dipendente e ai medici di emergenza territoriale
    sono affidate all’Azienda USL che vi provvede direttamente
    o avvalendosi di soggetti esterni.
    12. In fase di prima applicazione il Dipartimento
    d’Emergenza dell’Azienda USL è autorizzato a definire
    specifici percorsi di formazione, aggiornamento e addestramento
    permanenti per il personale che alla data di adozione
    della presente deliberazione della Giunta regionale n. 650 in
    data 15.03.2007 già opera nel sistema dell’emergenza-urgenza
    da almeno un anno.
    Art. 4
    Aggiornamento e addestramento permanente:
    modalità organizzative per il personale
    di cui all’art. 2 lettere a) e b1).
    1. I programmi di aggiornamento e addestramento permanente
    per il personale di cui all’art. 2 lettere a) e b1) che
    già opera nel sistema dell’emergenza-urgenza dovranno
    prevedere:
    a) il rinnovo, entro l’anno di scadenza, delle eventuali certificazioni
    secondo le cadenze definite dalle
    Associazioni e/o dai Centri di Formazione di cui
    all’art. 1 comma 1;
    b) l’organizzazione di brevi corsi che tengano conto delle
    reali necessità di approfondimento e/o di richiamo
    espresse dal personale che opera nel sistema.
    c) la partecipazione a convegni, corsi, seminari, ecc. organizzati
    da istituzioni pubbliche o private.
    2. Sarà compito del Dipartimento di Emergenza
    dell’Azienda USL formulare annualmente il percorso di aggiornamento
    e addestramento permanente tenuto conto che:
    a) il numero di ore annuali previste non deve essere inferiore
    alle 50 ore per ciascun operatore, comprensive di
    parte teorica e parte pratica, che opera nelle UUBB di
    MCUA, Soccorso Sanitario 118, Rianimazione;
    b) non inferiore alle 20 ore annuali per il personale che
    opera nelle UUBB di Anestesia-terapia antalgica,
    Cardiologia-UTIC.
    3. L’organizzazione e la gestione dell’aggiornamento e
    addestramento permanente rivolto al personale dipendente e
    ai medici di emergenza territoriale sono affidate
    all’Azienda USL che vi provvede direttamente o avvalendosi
    di soggetti esterni.
    Art. 5
    Corso di base: modalità organizzative per i
    volontari del soccorso e altro personale
    1. Il programma formativo del corso di base ex art.1
    comma 1 lettera a) per il personale volontario del soccorso
    sarà articolato in 2 moduli e nel corso BLS-D come di seguito
    elencato:
    • Modulo «A» abilitante al trasporto con ambulanza finalizzato
    a fornire gli elementi conoscitivi e le abilità pra-
    tiche necessari per un corretto trasporto e assistenza dei
    pazienti, uso dell’ambulanza e della dotazione di bordo,
    nozioni sul corpo umano, assistenza al trasporto pediatrico,
    conoscenza dell’organizzazione del sistema
    dell’emergenza-urgenza ecc.
    • Modulo «B» tecnico-organizzativo-relazionale finalizzato:
    1) a fornire un approfondimento degli elementi di base
    non invasivi per la stabilizzazione, il mantenimento
    delle funzioni vitali, la rianimazione cardiorespiratoria
    pediatrica di base, nonché per un corretto trattamento
    delle vittime sia nella fase di raccolta che in
    quella di trasporto e per un corretto approccio al paziente
    traumatizzato ecc.
    2) all’approfondimento della conoscenza dell’organizzazione
    del sistema dell’emergenza-urgenza, dei protocolli
    in uso, delle procedure di autoprotezione durante
    il salvataggio ed il soccorso, l’organizzazione
    delle maxiemergenze ecc.
    • Corso BLS-D
    2. Gli attuali corsi certificati BLS e BLS-D vengono
    unificati nel corso certificato BLS-D obbligatorio solo per i
    volontari iscritti alle Associazioni regionali del volontariato
    del soccorso che intendono svolgere attività sulle ambulanze,
    in deroga a quanto previsto dalla DGR n. 806/2004
    Capo III art. 10 comma 3 e successive modificazioni.
    3. Sono fatti salvi i certificati BLS in corso di validità
    esclusivamente per i volontari già in servizio alla data in vigore
    della presente delibera e che svolgono in via esclusiva
    attività di trasporto.
    4. Le disposizioni per l’organizzazione del percorso formativo
    dei volontari del soccorso, la cui gestione è affidata
    all’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, sono dettagliate
    nell’allegato B.
    5. Sono fatti salvi, fino alla naturale scadenza, gli attuali
    tesserini di Ausiliario volontario del soccorso già rilasciati
    dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali secondo
    le vigenti disposizioni regionali.
    6. Per il personale appartenente ad Enti e/o Croci, come
    indicato all’art. 2 lettera b3), cui venga richiesta la partecipazione
    ad attività di soccorso secondo la programmazione
    dell’Azienda USL, dovrà essere concordato con la stessa,
    nell’ambito della convenzione che ne regolamenta i rapporti,
    un percorso formativo, e la sua validazione coerentemente
    con i contenuti del corso di base per i volontari del soccorso
    e limitatamente alla specifica attività cui sono adibiti
    gli operatori interessati.
    Tale percorso formativo dovrà essere acquisito direttamente
    dal soggetto o Ente interessato rivolgendosi alle
    Associazioni di iniziative formative.
    Art. 6
    Aggiornamento e addestramento permanente:
    modalità organizzative per il personale
    volontario ed altro personale
    1. Per i Volontari del soccorso convenzionati USL, abilitati
    al soccorso, è previsto, almeno, un aggiornamento e
    addestramento permanente annuale, necessario per il mantenimento
    della tessera che abilita al trasporto e soccorso,
    della durata di almeno 10 ore di cui minimo 3 ore a carico
    dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.
    2. Per i volontari del soccorso convenzionati USL, abilitati
    al trasporto sanitario non urgente, l’aggiornamento e addestramento
    permanente, secondo le modalità di cui sopra,
    è di almeno 10 ore biennali.
    3. Il retraining annuale BLS-D all’uso del defibrillatore
    per i volontari autorizzati ed il retraining biennale del
    BLS solo per i volontari di cui al precedente art. 5 comma
    3, rientrano nel monte ore minimo di aggiornamento e addestramento
    permanente di cui ai commi 1. 2. del presente
    articolo, secondo lo schema organizzativo di cui all’allegato
    C.
    4. Concorrono, altresì, al raggiungimento del monte ore
    minimo di aggiornamento e addestramento permanente di
    cui ai commi 1. e 2. del presente articolo, tutte quelle iniziative
    che sono finalizzate al rafforzamento della formazione
    di base e/o all’acquisizione di nuove abilità e conoscenze
    inerenti l’emergenza-urgenza sanitaria, anche organizzate
    dalle singole Associazioni, o dalla Federazione utilizzando,
    se del caso, metodologie innovative di tipo informatico.
    5. L’attività documentata svolta dai volontari istruttori,
    iscritti all’Albo regionale, nei confronti del personale volontario
    del soccorso concorre al raggiungimento del monte
    ore di aggiornamento e addestramento permanente di cui ai
    commi 1. e 2. del presente articolo.
    6. Il programma annuale di aggiornamento e addestramento
    permanente, suddiviso tra iniziative a carico
    dell’Assessorato e iniziative a carico delle Associazioni, è
    concordato tra il Responsabile della formazione e le
    Associazioni di volontariato del soccorso e trasmesso
    all’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali entro il
    mese di gennaio di ogni anno per gli adempimenti di competenza.
    7. Per il restante personale di cui al precedente art. 2,
    lettera b3) l’aggiornamento e addestramento permanente è
    ricompressa nel percorso formativo di cui all’art. 5, comma 5.
    Maxiemergenze ed emergenze non convenzionali
    1. Per quanto attiene alla formazione, aggiornamento e
    addestramento permanente in materia di maxiemergenzemedicina
    delle catastrofi sono previste annualmente almeno
    20 ore, comprensive di teoria e simulazioni, per il personale
    dipendente che opera nelle UUBB di MCUA, Soccorso
    Sanitario 118 e Rianimazione.
    2. Per il restante personale dipendente sarà compito del
    Dipartimento d’Emergenza quantificare il monte ore annuale
    necessario per le iniziative di formazione e aggiornamento
    nell’ambito delle maxiemergenze intra-extraospedaliere.
    3. Per il personale di cui al precedente art. 2 lettere b2) e
    b3) sarà compito dell’Azienda USL definire annualmente la
    partecipazione ad iniziative di maxiemergenza in accordo
    con la Protezione Civile.
    Art. 8
    Formazione per il servizio di
    soccorso sanitario in elicottero
    1. Ai fini della composizione degli equipaggi di volo, la
    Direzione Protezione Civile richiede e verifica il soddisfacimento
    dei percorsi formativi sanitari, di competenza U.S.L.,
    alpinistici ed aeronautici per tutto il personale sanitario impiegato
    nei turni di elisoccorso in ottemperanza alle linee
    guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario
    con elicottero contenute nell’Accordo Stato/Regioni del 3
    febbraio 2005.
    2. La Direzione Protezione Civile, di concerto con il
    Soccorso Alpino Valdostano, richiede, di norma, all’Azienda
    U.S.L. la formazione sanitaria, con conseguente certificazione
    e l’aggiornamento permanente, per tutte le Guide
    Alpine operanti nell’ambito della convenzione tra Soccorso
    Alpino Valdostano e Protezione Civile nel rispetto delle indicazioni
    contenute nell’allegato 2 delle linee guida di cui
    al comma 1.
    CAPO II
    FORMAZIONE DELLE VARIE FIGURE
    PROFESSIONALI CHE VENGONO INSERITE PER
    LA PRIMA VOLTA NEL SISTEMA
    DELL’EMERGENZA-URGENZA
    Art. 9
    Medici appartenenti al SSR
    1. Obiettivi dei corsi di formazione
    Acquisizione di conoscenze teoriche e di capacità pratiche
    sia clinico-assistenziali che organizzative e relazionali
    necessarie alla corretta e puntuale gestione di qualsiasi
    evento riconducibile ad una emergenza-urgenza intra o extra-
    ospedaliera.
    2. Durata della formazione di base specifica (corso di
    base)
    250 ore comprensive di teoria, pratica-simulazioni, tirocinio
    nell’ambito del Dipartimento d’Emergenza e valutazione.
    3. Programma
    Il programma formativo di base per il personale medico
    di nuovo inserimento è articolato in tre moduli, più un modulo
    specifico aggiuntivo, come di seguito dettagliato:
    A) Modulo clinico-assistenziale: 100 ore complessive.
    Gli argomenti trattati, nel rispetto delle consolidate
    Linee Guida Internazionali e Nazionali per l’emergenza
    sanitaria e relative certificazioni, devono riguardare:
    • il primo soccorso di base per adulti e pediatrico;
    • il soccorso avanzato e le relative manovre invasive di
    supporto vitale sia per adulti che pediatrico;
    • il soccorso traumatologico per adulti e pediatrico.
    B) Modulo organizzativo: 110 ore complessive.
    Gli argomenti trattati devono riguardare almeno:
    • la conoscenza del sistema di emergenza-urgenza in
    tutte le sue articolazioni;
    • le modalità operative quali trasporto, sistema delle
    comunicazioni, rapporti con altri Enti e/o
    Associazioni di volontariato;
    • la conoscenza dei vari protocolli in uso sia organizzativi
    che clinici ospedalieri e territoriali;
    • la conoscenza dei protocolli e dei piani regionali relativi
    alle maxiemergenze;
    • la conoscenza degli aspetti medico-legali tipici
    dell’attività di emergenzaurgenza;
    • la conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza
    sia nella fase di salvataggio che in quella di soccorso.
    C) Modulo relazionale: 40 ore complessive.
    Gli argomenti trattati devono riguardare almeno:
    • la conoscenza delle metodologie di lavoro in équipe;
    • l’acquisizione di capacità relazionali anche rispetto
    alle comunicazioni tra le componenti del sistema e
    nei confronti dell’utenza;
    • la gestione dell’ansia e delle situazioni critiche;
    • la conoscenza delle tecniche di defusing e debrifing.
    D) Modulo di centrale:
    Per questo modulo aggiuntivo, obbligatorio solo per il
    personale che sarà inserito nella centrale operativa 118,
    sono previste almeno altre 30 ore di formazione teoricopratica
    che riguardano in maniera specifica:
    • i protocolli di gestione della domanda di soccorso;
    • l’organizzazione della centrale;
    • la conoscenza della tecnologia (radiotelefonia e informatica)
    in uso presso la centrale e sui mezzi di soccorso;
    • la conoscenza toponomastica della realtà regionale;
    • i rapporti regolati da protocolli con altri Enti o realtà
    che possono essere coinvolti in situazioni di emergenza
    sanitaria e/o di maxiemergenza.
    Art. 10
    Medici convenzionati dell’emergenza territoriale
    (Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005)
    1. Nei confronti del personale medico che abbia superato
    il corso di idoneità all’emergenza sanitaria territoriale organizzato
    dalla Regione Valle d’Aosta per un orario complessivo
    non inferiore a 300 ore, non è previsto un altro corso
    di base, ma esclusivamente la partecipazione all’aggiornamento
    e addestramento permanente.
    2. Qualora il medico di emergenza territoriale (MET)
    abbia conseguito il titolo ad operare nel sistema a seguito
    del superamento del corso di 300 ore in altre realtà extraregionali
    dovrà frequentare il modulo organizzativo e quello
    relazionale per un totale di 150 ore.
    3. Tutti i medici convenzionati che operano nel sistema
    dell’emergenza-urgenza e che vengono inseriti nella centrale
    operativa 118, devono frequentare il modulo di centrale
    della durata di 30 ore teorico-pratiche di cui al precedente
    art. 9 lettera D).
    Art. 11
    Infermieri appartenenti al SSR
    1. Obiettivi dei corsi di formazione
    Favorire l’acquisizione di tecniche e strategie di intervento
    nelle più svariate situazioni critiche, applicare i protocolli
    sia clinici che organizzativi, conoscere le tecniche di
    comunicazione e relazionali.
    2. Durata della formazione di base specifica (corso di
    base)
    238 ore suddivise tra teoria, pratica-simulazioni, tirocinio
    nell’ambito del Dipartimento di Emergenza e valutazione.
    3. Programma
    Il programma di formazione di base per il personale infermieristico
    di nuovo inserimento nel sistema dell’emergenza-
    urgenza è articolato in 3 moduli come di seguito dettagliato:
    A) Modulo clinico-assistenziale: 98 ore complessive.
    Gli argomenti trattati, nel rispetto delle consolidate
    Linee Guida Internazionali e Nazionali per l’emergenza
    sanitaria e relative certificazioni, devono riguardare:
    • il primo soccorso di base per adulti e pediatrico;
    • il soccorso avanzato di supporto vitale per adulti e
    pediatrico;
    • il soccorso avanzato traumatologico per adulti e pediatri
    con acquisizione di tecniche invasive di competenza
    infermieristica;
    • la gestione del triage intra-extraospedaliero;
    • percorsi assistenziali che garantiscono la continuità
    delle cure.
    B) Modulo organizzativo: 100 ore complessive.
    Gli argomenti trattati devono riguardare almeno:
    • la conoscenza del sistema di emergenza-urgenza in
    tutte le sue articolazioni;
    • le modalità operative quali trasporto, sistema delle
    comunicazioni, rapporti con altri Enti e/o
    Associazioni di volontariato;
    • la conoscenza dei vari protocolli in uso sia organizzativi
    che clinici ospedalieri e territoriali;
    • la conoscenza dei protocolli e dei piani regionali relativi
    alle maxiemergenze;
    • la conoscenza degli aspetti medico-legali tipici
    dell’attività di emergenzaurgenza;
    • la conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza
    sia nella fase di salvataggio che in quella di soccorso;
    • la conoscenza e gestione delle attrezzature sanitarie e
    del materiale in uso sui mezzi di trasporto e soccorso;
    • il triage telefonico.
    C) Modulo relazionale: 40 ore complessive.
    Gli argomenti trattati devono riguardare almeno:
    • la conoscenza delle metodologie di lavoro in équipe;
    • l’acquisizione di capacità relazionali anche rispetto
    alle comunicazioni tra le componenti del sistema e
    nei confronti dell’utenza;
    • la gestione dell’ansia e delle situazioni critiche;
    • la conoscenza delle tecniche di defusing e debrifing.
    D) Modulo di centrale: 40 ore complessive.
    Questo modulo aggiuntivo solo per il personale che viene
    inserito nella Centrale 118, prevede almeno altre 30
    ore di formazione teorico-pratica come indicato al precedente
    art. 9 lettera D) e 10 ore di tirocinio in centrale.
    Art. 12
    Personale tecnico appartenente al SSR
    1. Obiettivi dei corsi di formazione
    Favorire conoscenze e capacità tecniche finalizzate sia
    alla corretta guida dei mezzi di soccorso e automediche, sia
    al corretto trattamento dei feriti e ammalati nella fase di barellamento
    e di trasporto. Acquisire nozioni e conoscenze
    tecniche di base dei mezzi di soccorso in dotazione.
    Acquisire nozioni e tecniche utili per una fattiva collaborazione
    con il personale sanitario sia nella fase del salvataggio
    che del soccorso e trasporto.
    Sviluppare e promuovere conoscenze di primo intervento
    non invasivo.
    Acquisire conoscenze e tecniche operative in uso presso
    la centrale operativa.
    2. Durata della formazione di base specifica propedeutica
    all’assunzione presso l’UB Soccorso Sanitario 118
    800 ore suddivise in teoria, pratica-simulazione, tirocinio
    nell’ambito del Dipartimento di Emergenza e valutazione.
    3. Programma
    Il programma di formazione di base per il personale tecnico
    dipendente SSR di nuovo inserimento nel sistema
    dell’emergenza-urgenza è articolato in tre moduli base, più
    un modulo aggiuntivo specifico come di seguito dettagliato:
    A) Modulo assistenziale: 350 ore complessive.
    Gli argomenti trattati, nel rispetto delle Linee Guida
    Internazionali e Nazionali per l’emergenza sanitaria e
    relative certificazioni, devono riguardare almeno:
    • nozioni e tecniche di base di supporto vitale sia per
    adulti che pediatrico;
    • conoscenze e abilità nelle manovre di immobilizzazione,
    barellamento e trasporto dei pazienti traumatizzati;
    • conoscenza delle procedure di triage extraospedaliero;
    • utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;
    • nozioni e tecniche di salvataggio.
    B) Modulo organizzativo: 300 ore complessive.
    Gli argomenti trattati devono riguardare almeno:
    • la conoscenza del sistema di emergenza-urgenza in
    tutte le sue articolazioni;
    • le modalità operative quali trasporto, sistema delle
    radiocomunicazioni, rapporti con altri Enti e/o
    Associazioni di volontariato;
    • la conoscenza e applicazione dei vari protocolli in
    uso nell’ambito del sistema dell’emergenza;
    • la conoscenza e applicazione dei protocolli e dei piani
    regionali relativi alle maxiemergenze;
    • la conoscenza degli aspetti medico-legali tipici
    dell’attività di emergenza-urgenza;
    • la conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza
    sia nella fase di salvataggio che in quella di soccorso;
    • conoscenza e controllo delle attrezzature in uso sui
    mezzi di trasporto e soccorso;
    • la conoscenza di tecniche di guida sicura;
    • la conoscenza e l’uso dei protocolli riguardanti i
    mezzi di trasporto;
    • nozioni di base riguardanti l’elisoccorso.
    C) Modulo relazionale: 150 ore complessive.
    Gli argomenti trattati devono riguardare almeno:
    • la conoscenza delle metodologie di lavoro in équipe;
    • l’acquisizione di capacità relazionali anche rispetto
    alle comunicazioni tra le componenti del sistema e
    nei confronti dell’utenza;
    • la gestione dell’ansia e delle situazioni critiche;
    • la conoscenza delle tecniche di defusing e debrifing.
    D) Modulo di centrale: 40 ore complessive.
    Per questo modulo aggiuntivo, obbligatorio solo per il
    personale che sarà inserito nella centrale operativa 118,
    sono previste almeno altre 30 ore di formazione teoricopratica
    come indicato al precedente art. 9 lettera D) e 10
    ore di tirocinio in centrale.
    Art. 13
    Volontari del soccorso convenzionati con l’USL
    1. Obiettivi dei corsi di formazione
    • riconoscere le situazioni critiche ed agire secondo il
    principio del vedere-giudicare-agire;
    • acquisire nozioni teoriche e capacità pratiche per poter
    affrontare il trasporto con ambulanza anche in caso di
    eventi critici improvvisi non prevedibili;
    • favorire la conoscenza e la necessaria manualità per un
    corretto intervento di base che garantisca il controllo
    delle funzioni vitali, il barellamento e l’immobilizzazione
    del traumatizzato, la guida dei mezzi di soccorso.
    2. Durata della formazione di base specifica (corso di
    base)
    87 ore complessive teorico-pratiche, ivi compresa la valutazione.
    Da questo monte ore è escluso il tempo necessario
    per l’esame finale dell’iter formativo.
    3. Programma
    Il programma di formazione di base si articola in 2 moduli,
    e nel corso certificato BLS-D secondo il percorso formativo
    dettagliato nell’Allegato C, tenuto conto, altresì,
    della diversa tipologia di attività svolta dai volontari del
    soccorso nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza e
    trasporto infermi:
    – Modulo «A» abilitante al trasporto con ambulanza: 44
    ore complessive.
    Gli argomenti trattati, anche nel rispetto delle consolidate
    Linee Guida Internazionali e Nazionali per l’emergenza
    sanitaria e relativa certificazione, devono riguardare
    in particolare:
    • il ruolo del volontariato nel sistema dell’emergenzaurgenza;
    • l’organizzazione regionale e nazionale del volontariato
    del soccorso;
    • semplici nozioni sul corpo umano e su alcune patologie
    rispetto alle quali anche il personale non sanitario
    può correttamente intervenire;
    • semplici nozioni in caso di interventi di tipo pediatrico;
    • incidenti domestici;
    • organizzazione del sistema di trasporto, rapporti con
    la centrale 118 e con l’ufficio trasporti secondari
    (taxi sanitario);
    • nozioni e tecniche inerenti i mezzi, le attrezzature ed
    il materiale utilizzati per il trasporto e soccorso sanitario;
    • corretta bonifica dei mezzi e delle attrezzature in uso;
    • nozioni e pratica del barellamento e corretto trasporto;
    • nozioni di base di autoprotezione, igiene personale;
    • conoscenza dei principali protocolli in uso presso il
    118;
    • nozioni sull’uso degli apparati di radiocomunicazione;
    • semplici nozioni medico-legali inerenti l’attività del
    volontario.
    – Modulo «B» tecnico-organizzativo-relazionale: 35 ore
    complessive.
    Gli argomenti trattati, anche nel rispetto delle consolidate
    Linee Guida Internazionali e Nazionali per l’emergenza
    sanitaria e relativa certificazione, devono riguardare
    in particolare:
    • approfondimenti delle nozioni e tecniche di base di
    supporto vitale pediatrico;
    • conoscenze e abilità nelle manovre di immobilizzazione,
    barellamento e trasporto dei pazienti traumatizzati;
    • nozioni di primo trattamento non invasivo in situazioni
    patologiche di più frequente riscontro,quali:
    ustioni, congelamenti, avvelenamenti ecc.;
    • conoscenza delle procedure di triage extraospedaliero;
    • la conoscenza del sistema di emergenza-urgenza in
    tutte le sue articolazioni;
    • la conoscenza dei piani regionali relativi alle maxiemergenze;
    • la conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurez-
    za sia nella fase di salvataggio che in quella di soccorso;
    • la gestione dell’ansia e delle situazioni critiche;
    • la conoscenza delle tecniche di defusing e debriefing.
    – Corso certificato BLS-D di 8 ore abilitante a svolgere
    attività sulle ambulanze.
    Art. 14
    Le figure del docente formatore e del
    volontario istruttore dei soccorritori
    1. Le criticità riscontrate in merito alle modalità di formazione
    dei soccorritori impongono una particolare attenzione
    nell’individuare una maggior qualità didattica,
    un’uniformità delle prestazioni erogate dai volontari soccorritori,
    un uniforme standard di utilizzo delle linee guida
    internazionali e nazionali, oltre all’unicità del materiale didattico
    e delle modalità di formazione e retraining. A tal fine
    si rende necessario uno standard di competenza minimo
    indispensabile in grado di sviluppare capacità di docenza
    dei formatori attraverso l’acquisizione di linguaggio e strumenti
    comuni.
    2. I docenti formatori ed i volontari istruttori che intervengono
    nella formazione di base dei soccorritori e nella fase
    di aggiornamento e addestramento permanente devono
    partecipare al rispettivo corso di formazione come definito
    nell’allegato D.
    Art. 15
    Il responsabile medico della formazione
    dei volontari del soccorso
    1. L’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali individua
    un medico con esperienza di almeno 5 anni nel sistema
    dell’emergenza-urgenza e di almeno tre anni come docente
    in materie inerenti all’emergenza-urgenza, cui compete
    la responsabilità dell’organizzazione didattica e la gestione
    dei corsi di formazione e di aggiornamento nel rispetto
    dei contenuti dalla presente deliberazione.
    _____________
    ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELLA
    GIUNTA REGIONALE N. 650 DEL 15 MARZO 2007
    DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ITER
    FORMATIVO (CORSO DI BASE) PER I VOLONTARI
    DEL SOCCORSO ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI
    Art. 1
    Norme generali
    1. L’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali defi-
    nisce annualmente, con deliberazione della Giunta regionale,
    sulla base delle indicazioni dell’Azienda USL, il numero
    massimo dei Volontari del Soccorso da qualificare nonché
    le risorse necessarie allo svolgimento dei corsi.
    2. Nel corso di ogni anno solare sono previste due sessioni
    di formazione:
    a) una sessione primaverile che, di norma, si articola nei
    mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
    b) una sessione autunnale che, di norma, si articola nei mesi
    di settembre, ottobre, novembre, dicembre.
    3. I Presidenti delle Associazioni di volontariato del
    soccorso, entro il 15 del mese di gennaio ed entro il 1° luglio
    di ogni anno, sono tenuti a trasmettere alla Federazione
    regionale dei volontari del soccorso l’elenco dei nuovi volontari
    in possesso dei requisiti necessari per poter partecipare
    all’iter formativo che abilita al trasporto e/o soccorso
    sanitario con ambulanza.
    Tale elenco dovrà indicare i nominativi dei volontari
    che intendono frequentare solo il Modulo A ed i nominativi
    dei volontari che, invece, intendono proseguire frequentando
    anche il Modulo B abilitante al soccorso sanitario.
    Eventuali diverse scelte in corso d’opera dovranno essere
    tempestivamente comunicate alla Federazione.
    4. La Federazione regionale dei volontari del soccorso,
    in accordo con il Responsabile medico della formazione di
    cui all’art. 15 all. A, programma il calendario dettagliato
    che prevede:
    • giorni e orario delle lezioni;
    • i nominativi dei docenti formatori;
    • le sedi di svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche.
    Tale calendario sarà quindi trasmesso all’Assessorato
    Sanità, Salute e Politiche sociali per gli adempimenti amministrativi
    di competenza entro il primo marzo per la sessione
    primaverile ed entro il primo settembre per la sessione
    autunnale.
    Art. 2
    Requisiti di ammissione al corso di base, Modulo A
    1. Tutti i volontari di età compresa tra i 18 ed i 65 anni
    compiuti che sono iscritti ad un’Associazione regionale, in
    possesso di certificazione di idoneità psico-fisica e che abbiano
    effettuato almeno 40 ore di servizio come terzo di
    equipaggio, possono partecipare alle sessioni del Modulo A
    del corso di base di cui all’Allegato A Capo II art. 13.
    Organizzazione del modulo A
    1. Il modulo, della durata complessiva di 44 ore, è articolato
    in:
    • sessione teorica di ore 12;
    • sessione pratica di ore 32 comprensive della verifica effettuata
    al termine del modulo.
    2. La sessione teorica viene svolta secondo gli orari definiti
    dal Responsabile medico della formazione. I contenuti
    della parte teorica del modulo, nel rispetto di quanto indicato
    nell’Allegato A Capo II art. 13, sono dettagliati nell’allegato
    C. Al termine del modulo saranno ammessi alla verifica
    i volontari che non abbiano superato massimo 3 ore di
    assenza alle lezioni teoriche, documentate come previsto
    dal successivo art. 11.
    3. La sessione pratica viene svolta secondo le modalità
    organizzative individuate dal Responsabile Medico della
    formazione.
    I partecipanti a tale sessione saranno quantificati sulla
    base della disponibilità dei docenti formatori iscritti all’albo
    regionale, tenendo conto che ogni docente formatore può
    seguire adeguatamente da un minimo di 6 ad un massimo di
    10 volontari di una o più Associazioni.
    I contenuti di abilità pratica del modulo, nel rispetto di
    quanto indicato nell’allegato A Capo II art. 13, sono dettagliati
    nell’allegato C.
    Per questa sessione sono ammesse massimo 4 ore di assenza
    alle lezioni pratiche, documentate come previsto dal
    successivo art. 11.
    4. La verifica, a conclusione dell’iter formativo del modulo,
    previa validazione delle presenze nel rispetto di quanto
    sopra indicato, consiste in un test scritto a risposta multipla,
    scelto tra almeno 4 serie di 30 domande ciascuno sugli
    argomenti teorico-pratici in cui si articola il modulo.
    Tale verifica è affidata al Responsabile medico della
    formazione o medico delegato e ad un docente formatore
    del corso.
    Il test si intende superato con risposte esatte pari al 70%
    delle domande.
    Il volontario che non supera tale verifica può ripetere
    solo una volta il test entro la successiva sessione di formazione
    senza l’obbligo di partecipare alle lezioni.
    5. Al termine della sessione verranno ammessi all’esame
    finale dell’iter formativo di cui al successivo art. 9 i volontari
    che abbiano superato la verifica di cui sopra, che
    abbiano un curriculum di servizio documentato pari ad al-
    meno 65 ore e che siano in possesso della certificazione
    BLS-D.
    6. Il superamento dell’esame finale relativo ai contenuti
    del modulo A, abilita il volontario solo al trasporto sanitario
    con ambulanza non urgente o programmato (taxi sanitario).
    Tale abilitazione è certificata dalla tessera individuale rilasciata
    dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.
    Art. 4
    Requisiti di esonero della
    frequenza del modulo A
    1. I volontari che sono in possesso della certificazione
    BLS-D e di una delle seguenti qualifiche:
    • Medico-chirurgo
    • Infermiere
    • Operatore tecnico addetto ad attività di soccorso e trasporto
    infermi
    • Soccorritore che presta attività presso altre Associazioni
    di Volontariato/CRI
    sono direttamente ammessi sia alla verifica di cui
    all’art. 3 comma 4, che all’esame finale; in quest’ultimo caso
    devono comunque documentare almeno 65 ore di servizio
    nell’ambito dell’attività della propria Associazione.
    Art. 5
    Requisiti di ammissione al corso di base, Modulo B
    1. Possono partecipare alle sessioni del Modulo B di cui
    all’allegato A Capo II art. 13 i volontari che, avendo frequentato
    l’iter formativo del modulo A, intendono conseguire
    l’abilitazione anche al soccorso sanitario. Tale abilitazione
    è certificata dalla tessera individuale rilasciata
    dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.
    Art. 6
    Organizzazione del modulo B
    1. La durata complessiva della sessione teorico-pratica è
    di 35 ore, comprensiva di verifica; sono consentite al massimo
    4 ore di assenza, documentate come previsto dal successivo
    art. 11.
    2. L’accesso alle sessioni del modulo è previsto per un
    numero di volontari quantificabile sulla base dei docenti
    formatori disponibili, tenendo conto che ogni docente formatore
    può seguire adeguatamente da un minimo di 6 ad
    un massimo di 10 volontari di una o più Associazioni limitrofe.
    3. La durata delle singole lezioni di approfondimento
    teorico-pratiche sarà definita dal Responsabile medico della
    formazione.
    4. I contenuti del modulo, nel rispetto di quanto indicato
    nell’allegato A Capo II art. 13, sono dettagliati nell’allegato
    C.
    5. Il modulo si intende superato, previa verifica, effettuata
    dai docenti formatori, a conclusione della sessione
    teorico-pratica del modulo per l’ammissione all’esame finale,
    secondo quanto previsto al successivo art. 9 consiste in
    un test scritto a risposta multipla, scelto tra almeno 2 serie
    di 30 domande ciascuno sugli argomenti teorico-pratici in
    cui si articola il modulo.
    La verifica è affidata al Responsabile medico della formazione
    o medico delegato e al docente formatore del corso.
    Il test si intende superato con risposte esatte pari al 70%
    delle domande.
    Il volontario che non supera tale verifica può ripetere
    solo una volta il test entro la successiva sessione di formazione
    senza l’obbligo di partecipare alle lezioni.
    6. Al termine della sessione del modulo B verranno ammessi
    all’esame finale di cui al successivo art. 9 i volontari
    in regola con:
    a) le ore di frequenza;
    b) il superamento della verifica;
    c) l’acquisizione della prevista certificazione BLS-D;
    d) un ulteriore curriculum di servizio effettivo su ambulanza
    documentato pari ad almeno 20 ore.
    Art. 7
    Corso certificato BLS-D
    1. L’organizzazione del corso certificato BLS-D della
    durata di otto ore, cui non è consentita alcuna assenza, sarà
    definita dal Responsabile medico della formazione nel rispetto
    delle regole applicate dalle Associazioni e/o dai
    Centri di formazione di cui al Capo 1 art. 1 comma 1, che
    rilasciano l’attestato.
    Art. 8
    Requisiti di esonero della
    frequenza del modulo B
    1. I volontari che sono in possesso di certificazione
    BLS-D e di una delle seguenti qualifiche:
    • Medico-chirurgo
    • Infermiere
    • Operatore tecnico addetto ad attività di soccorso e trasporto
    infermi
    sono direttamente ammessi alla verifica di cui al precedente
    art. 6 comma 5.
    Art. 9
    Esame finale dell’iter formativo
    1. Il Responsabile medico della formazione deve trasmettere
    all’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali
    per gli adempimenti di competenza tutta la documentazione
    validata, ivi compresi le attestazioni di presenza ed i registri
    di cui al successivo art. 11, unitamente all’elenco dei volontari
    che hanno superato con esito positivo le verifiche previste
    per i 2 moduli ed acquisito l’attestato BLS-D.
    2. L’esame finale, espletato in orario extraformazione, è
    articolato in:
    • per il Modulo A su 2 prove di abilità riguardanti le tecniche
    apprese durante la sessione pratica prevista
    all’art. 3 all. B comma 3;
    • per il modulo B su 3 prove di abilità sulle tecniche apprese
    durante il corso.
    3. Per ogni prova il volontario dispone di un punteggio
    da 0 a 10 stabilito dalla commissione d’esame di cui
    all’art. 10.
    4. L’esame si intende superato se il volontario raggiunge
    almeno il 70% del punteggio assegnato. In caso di esito
    negativo, l’esame può essere ripetuto una sola volta entro la
    successiva seduta d’esame, senza dover ripetere tutta la sessione
    in cui si articolano i rispettivi moduli.
    Art. 10
    Commissione d’esame finale
    1. Una apposita commissione d’esame ha il compito di
    valutare quanto appreso dal volontario durante la formazione
    dei vari moduli ad esclusione dei contenuti relativi alla
    certificazione di cui all’art. 7 dell’All. B, ed alle verifiche
    previste alla fine di ogni sessione dei rispettivi moduli.
    2. Tale commissione d’esame dovrà essere composta da:
    • il Responsabile medico della formazione o medico delegato;
    • due docenti formatori del corso;
    • un funzionario dell’Assessorato Sanità, Salute e
    Politiche sociali;
    • un rappresentante della Federazione regionale delle
    Associazioni di Volontariato del soccorso;
    • un dipendente dell’Assessorato Sanità, Salute e
    Politiche sociali con funzioni di segreteria.
    3. Ai lavori della commissione e durante lo svolgimento
    delle prove non sono ammesse persone estranee alla
    Commissione.
    4. Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio,
    da parte dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali,
    della tessera che abilita:
    • al trasporto non urgente e programmato, se il volontario
    ha optato solo per le sessioni relative al modulo A;
    • al trasporto e soccorso, se il volontario ha optato anche
    per la sessione relativa al modulo B.
    Art. 11
    Materiale didattico, firme di presenza, registri
    1. Ad ogni volontario iscritto al corso di base sarà consegnato,
    prima dell’inizio del corso, il materiale didattico
    (dispense, manuali ecc.) a supporto di quanto viene insegnato
    durante la frequenza dei vari moduli.
    2. Le attestazioni di presenza saranno predisposte
    dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali al fine di
    documentare in maniera uniforme l’effettiva partecipazione
    dei volontari alle varie lezioni in cui si articola il corso di
    base.
    3. Un apposito registro sarà fornito al Responsabile medico
    della formazione da parte dell’Assessorato Sanità,
    Salute e Politiche sociali. Tale registro, debitamente compilato
    in ogni sua parte dai singoli docenti formatori, rappresenta
    la documentazione ufficiale dell’attività formativa effettivamente
    svolta e dell’impegno orario dei docenti formatori.
    Art. 12
    Crediti formativi
    1. Fatto salvo quanto previsto dagli art. 4 e 8 del presente
    allegato, il Responsabile medico della formazione, in accordo
    con i docenti formatori del corso stesso, valuterà
    l’ammissibilità di eventuali crediti formativi tra cui la certificazione
    BLSD, in corso di validità, di cui il volontario è
    già in possesso e che, se ritenuti conformi all’iter formativo
    previsto dalla presente deliberazione, lo esonerano dal dover
    frequentare le ore previste nelle varie sessioni dei moduli.
    _____________
    ALLEGATO C ALLA DELIBERAZIONE DELLA
    GIUNTA REGIONALE N. 650 DEL 15 MARZO 2007
    ARTICOLAZIONE DEI MODULI FORMATIVI DEL
    CORSO DI BASE PER I VOLONTARI DEL SOCCORSO
    ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI
    MODULO A
    PERCORSO FORMATIVO
    Responsabile
    Il responsabile medico della formazione dei volontari
    del soccorso o suo delegato medico e/o infermiere con comprovata
    esperienza nell’area dell’emergenza-urgenza ed in
    possesso dei titoli di formatore/istruttore nell’ambito specifico.
    Docenti-Formatori
    Personale sanitario e tecnico formatore come previsto
    dall’art. 14 Allegato A.
    Test di gradimento
    Al termine della sessione teorica e di quella pratica saranno
    somministrati tests di gradimento anonimi al fine di
    poter meglio valutare la qualità del lavoro didattico svolto.
    SESSIONE TEORICA
    (12 ore)
    Obiettivi formativi
    • Acquisire le nozioni di base necessarie ad una corretta
    assistenza ai pazienti che necessitano di trasporto in ambulanza;
    • Corretto approccio nei casi in cui necessita un primo intervento
    di soccorso;
    • Conoscenza dei mezzi, delle attrezzature e del materiale
    in uso;
    • Conoscenza del sistema in cui il volontario svolge la sua
    opera.
    In particolare gli argomenti trattati in questa sessione
    sono i seguenti:
    1. aspetti generali dell’organizzazione del sistema regionale
    e nazionale di emergenza-urgenza sanitaria;
    2. competenze, ruolo e specificità del volontario del soccorso
    anche per quanto attiene all’educazione della popolazione
    ad un corretto approccio alle manovre di primo
    soccorso;
    3. la struttura del corpo umano: semplici nozioni di anatomia
    e fisiologia di interesse nel soccorso;
    4. nozioni in merito alle funzioni vitali ed ai segnali utili
    per riconoscere le situazioni critiche secondo il principio
    del vedere-giudicare-agire;
    5. conoscenza dei vari protocolli in uso presso la centrale
    118, codici di invio ecc.;
    6. conoscenza dei protocolli che regolano i rapporti con altri
    Enti;
    7. conoscenza dei protocolli e delle norme regionali che
    regolano il trasporto secondario non urgente (taxi sanitario);
    8. conoscenza e modalità di compilazione del materiale
    cartaceo tipo: scheda di soccorso, schede per la manutenzione
    dei mezzi, libretto di bordo ecc.;
    9. conoscenza delle ambulanze, delle norme che ne regolamentano
    l’utilizzo, delle regole utili ad evitare danni legati
    al trasporto;
    10. nozioni generali di autoprotezione durante le fasi di salvataggio
    e soccorso;
    11. elementi di igiene e prevenzione infezioni secondo i
    protocolli in uso presso l’Azienda USL, bonifica mezzi
    e attrezzature;
    12. la tutela del volontario ed elementi di nozioni legali inerenti
    l’attività di trasporto e soccorso con ambulanza;
    13. nozioni di rischio e prevenzione degli incidenti domestici;
    14. controllo scadenze materiale in uso;
    15. il CDS e le leggi complentari;
    16. il corretto uso dei dispositivi di allarme;
    17. cenni ad alcune problematiche mediche relative al trasporto
    sanitario.
    SESSIONE PRATICA
    (32 ore)
    Obiettivi formativi
    • Acquisizione di tecniche e manovre utili per un corretto
    approccio ai pazienti che vengono trasportati con l’ambulanza;
    • Acquisizione di abilità da porre in atto in caso di imprevisto
    evento critico.
    In particolare gli argomenti trattati in questa sessione
    sono i seguenti:
    1. le comunicazioni radio in fonia e dati, l’alfabeto NATO,
    modalità d’uso delle radio portatili, veicolari e del datacom;
    2. conoscenza delle varie attrezzature e del materiale in
    uso sulle ambulanze;
    3. tecniche di barellamento e di trasporto del paziente in
    sicurezza;
    4. modalità d’uso delle bombole di ossigeno, modalità di
    somministrazione, uso del saturimetro;
    5. modalità d’uso degli estintori in dotazione;
    6. tecniche di immobilizzazione del capo;
    7. tecniche di prelevamento manuale a ponte e a cucchiaio;
    8. modalità d’uso dei collari cervicali;
    9. modalità d’uso della barella cucchiaio e rigida spinale;
    10. come utilizzare l’aspiratore di secrezioni;
    11. utilizzo e funzionamento del materasso a depressione;
    12. utilizzo e funzionamento della sedia portantina;
    13. prelevamento manuale dall’auto;
    14. uso di steccobende, telo portapersone, bendaggi e fasciature;
    15. tecniche di posizionamento in autotrasfusione e laterale
    di sicurezza;
    16. tecniche di rianimazione cardiorespiratoria pediatrica;
    17. cosa fare e cosa non fare in caso di: ustioni, traumi,
    traumi penetranti, avvelenamenti, folgorazione, morso
    di vipera, annegamento;
    18. sincope, convulsioni, modificazione stato di coscienza;
    19. dispnea, palpitazioni, punture di insetti;
    20. crisi di panico e sistemi di autocontrollo.
    Verifica di fine modulo
    La verifica di questa sessione viene effettuata con un test
    scritto a risposta multipla di cui all’allegato B art. 3 comma
    4.
    MODULO B
    PERCORSO FORMATIVO
    SESSIONE TEORICO-PRATICA
    (35 ore con verifica)
    Responsabile
    Il responsabile medico della formazione dei volontari
    del soccorso o suo delegato medico e/o infermiere con comprovata
    esperienza nell’area dell’emergenza-urgenza ed in
    possesso dei titoli di formatore/istruttore nell’ambito specifico.
    Docenti-Formatori
    Personale sanitario e tecnico formatore come previsto
    dall’art.14 Allegato A.
    Test di gradimento
    Al termine della sessione sarà somministrato un test di
    gradimento anonimo al fine di poter meglio valutare la qualità
    del lavoro didattico svolto.
    Verifica di fine modulo
    La verifica di questa sessione viene effettuata dai docenti
    formatori e consiste in test come indicato nell’allegato B
    art. 6 comma 5.
    Obiettivi formativi
    • Acquisire ulteriori conoscenze teoriche e capacità pratiche
    necessarie ad affrontare, anche in attesa dell’intervento
    del personale sanitario, le varie situazioni critiche
    e a gestire il trasporto in urgenza;
    • Acquisire conoscenze teoriche e capacità pratiche per
    un corretto approccio al paziente traumatizzato;
    • Acquisire nozioni e capacità pratiche necessarie ad effettuare
    le manovre di rianimazione cardiopolmonare di
    base nel neonato e bambino;
    • Completamento del percorso formativo rispetto alla conoscenza
    del funzionamento del sistema dell’emergenza-
    urgenza, ivi comprese le problematiche tipiche della
    medicina delle catastrofi, con particolare riguardo alle
    regole che disciplinano l’attività della centrale operativa
    118;
    • Acquisizione di nozioni e tecniche utili alla gestione
    dell’emotività.
    In particolare gli argomenti trattati sono i seguenti:
    1. conoscenza delle procedure di triage extraospedaliero;
    2. approfondimenti dei protocolli che regolano i rapporti
    con VVF, 112, SAV ecc.;
    3. approfondimento dei protocolli in uso intra-extraospedalieri;
    4. approfondimenti per una guida in sicurezza durante le
    missioni di soccorso;
    5. tecniche di rimozione del casco;
    6. tecniche di roll-over;
    7. tecniche di prelevamento dall’auto con estricatore;
    8. approfondimento sulle tecniche di immobilizzazione,
    prelevamento e trasporto del paziente traumatizzato;
    9. elementi di conoscenza dell’elisoccorso e soccorso in
    condizioni ambientali difficili;
    10. approfondimenti sull’uso e controllo delle attrezzature
    di bordo;
    11. approfondimenti sull’organizzazione del sistema
    dell’emergenza-urgenza intraextraospedaliera e sull’organizzazione
    del soccorso in zona di montagna (modello
    della risposta in due tempi);
    12. conoscenza dell’organizzazione e protocolli regionali riguardanti
    le maxiemergenze, ivi compreso cenni di NBCR;
    13. capacità di relazione con l’équipe e l’utenza;
    14. nozioni utili per un eventuale supporto all’azione del
    personale sanitario in corso di rendez-vous;
    15. conoscenza dei sistemi in uso di autoprotezione durante
    le fasi di soccorso e salvataggio;
    16. nozioni di base per saper riconoscere ed affrontare le alterazioni
    emotive e psicologiche conseguenti all’impatto
    con eventi critici.
    CORSO CERTIFICATO BLS-D
    (8 ore)
    SUPPORTO VITALE DI BASE PER ADULTI
    CON USO DEL DEFIBRILLATORE
    SEMIAUTOMATICO
    Accesso
    L’attestato BLS-D è la certificazione che viene rilasciata
    dalle Associazioni e/o dai Centri di formazione di cui al
    Capo 1 art.1 comma 1 secondo le linee guida nazionali e internazionali
    abilitante a svolgere attività con uso di ambulanza.
    Docenti
    Personale formato secondo Linee Guida Internazionali e
    Nazionali con titolo di istruttore certificato, iscritto nel registro
    regionale sezione C.
    Durata
    Il corso BLS-D ha una durata di otto ore comprensive
    della valutazione finale, salvo diversa regolamentazione
    prevista dalle Associazioni e/o dai Centri di formazione sulla
    base dei periodici aggiornamenti delle Linee guida internazionali
    e nazionali.
    Valutazione e Certificazione
    La valutazione del corsista consta di una prova teorica e
    pratica.
    Viene quindi rilasciato, in caso di esito positivo, un certificato
    dall’Associazione e/o dai Centri di formazione secondo
    le linee guida internazionali e nazionali, con validità
    biennale.
    Obiettivi formativi
    a) Acquisire le nozioni e le capacità pratiche necessarie ad
    effettuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare
    nell’adulto.
    b) Acquisire le nozioni e le capacità pratiche per utilizzare
    il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).
    In particolare i partecipanti al corso dovranno acquisire
    nozioni e capacità pratiche per:
    • una corretta valutazione delle funzioni vitali (respiro,
    cardiocircolo, coscienza) secondo la regola del vederegiudicare-
    agire;
    • una preliminare valutazione della sicurezza dello scenario
    e allertamento del 118;
    • una conoscenza della fisiopatologia della morte cardiaca
    improvvisa;
    • effettuare le varie manovre di disostruzione delle prime
    vie aeree sia nel soggetto cosciente che in quello incosciente;
    • effettuare le manovre di respirazione bocca a bocca-con
    maschera-con pallone Ambu;
    • effettuare la somministrazione di ossigeno;
    • effettuare il massaggio cardiaco esterno;
    • effettuare la manovra di Heimlich;
    • usare in sicurezza il DAE.
    AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO
    PERMANENTE
    Nell’ambito dell’aggiornamento e addestramento permanente,
    come indicato nell’allegato A Capo I art. 6, è previsto,
    tra l’altro, un retraining rispettivamente per il BLS e
    BLS-D.
    Responsabile dell’aggiornamento-addestramento permanente
    È il responsabile medico della formazione dei volontari
    del soccorso o suo delegato medico e/o infermiere con comprovata
    esperienza nell’area dell’emergenza-urgenza ed in-
    possesso dei titoli di formatore/istruttore nell’ambito specifico.
    Docenti
    Personale sanitario e tecnico formatore e/o istruttore volontario
    come previsto dall’art.14 Allegato A.
    RETRAINING BLS
    Accesso
    Possono accedere, fino ad esaurimento, a tale retraining
    solo i volontari che rispondono ai requisiti di cui all’art. 5
    comma 3 All. A.
    Durata
    Sono previste, salvo diversa determinazione delle
    Associazioni e/o dai Centri di formazione, 3 ore di retraining
    da svolgersi nel corso dell’anno di scadenza. Superato
    questo limite il volontario dovrà ripetere ex novo il corso
    per il rilascio del certificato.
    Valutazione e Certificazione
    La valutazione del corsista consta di una prova pratica
    da parte degli istruttori delle Associazioni e/o Centri di formazione
    che hanno rilasciato l’attestato-certificato iniziale.
    Viene quindi rinnovato, in caso di esito positivo, tale attestato-
    certificato con ulteriore validità di due anni.
    Obiettivi del retraining
    • Aggiornamento delle nozioni teoriche e pratiche secondo
    le indicazioni delle linee guida internazionali;
    • Riaddestramento sulle manovre di rianimazione cardiorespiratoria.
    RETRAINING BLS-D
    Durata
    Sono previste almeno 2 ore annuali di retraining, salvo
    diversa determinazione delle Associazioni e/o dei Centri di
    formazione.
    Valutazione e Certificazione
    La ricertificazione del corsista prevede un riaddestramento
    pratico da parte degli istruttori delle Associazioni e/o
    dei Centri di formazione che hanno rilasciato il certificato
    iniziale, con valutazione finale teorica e pratica.
    Viene quindi rinnovato, in caso di esito positivo, tale
    certificato con ulteriore validità di un anno.
    Validità della certificazione BLS-D
    Nel caso in cui non siano rispettate le scadenze come
    sopra indicato, per il mantenimento della validità della certificazione
    BLS-D vengono applicate le regole previste dalle
    Associazioni e/o dai Centri di formazione cui compete la
    responsabilità del rilascio dei certificati.
    Obiettivi del retraining
    • Aggiornamento delle nozioni teoriche e pratiche secondo
    le indicazioni delle linee guida internazionali;
    • Riaddestramento sull’uso del defibrillatore semiautomatico
    esterno.
    ALCUNI ARGOMENTI DI AGGIORNAMENTOADDESTRAMENTO
    PERMANENTE
    Obiettivo
    Al fine di uniformare il più possibile la formazione continua
    dei volontari, fatte salve esigenze particolari non prevedibili
    e comunque utili per il mantenimento di una adeguata
    performance, di seguito vengono elencati una serie di
    possibili argomenti che potranno essere annualmente concordati
    tra il Responsabile medico della formazione e le
    Associazioni interessate.
    Docenti
    Formatori e/o istruttori volontari come previsto nell’all.
    A art. 14.
    Argomenti
    • Maxiemergenze
    • Ustioni
    • Avvelenamenti
    • Congelamenti
    • Trattamento non invasivo delle ferite
    • Immobilizzazione arti e materassino
    • Rimozione casco, collare, roll-over
    • Estricatore e rigida spinale
    • Prelevamento manuale
    • Uso sedia e telo
    • Soccorso al cardiopatico, al soggetto con insufficienza
    respiratoria
    • Soccorso al soggetto in coma
    • Utilizzo dell’ossigeno
    • Soccorso pediatrico
    • Rendez-vous con elicottero
    • Incidenti domestici: quali sono i più frequenti, come
    evitarli, cosa fare in caso di incidente
    _____________
    ALLEGATO D ALLA DELIBERAZIONE DELLA
    GIUNTA REGIONALE N. 650 DEL 15 MARZO 2007
    CORSO PER DOCENTI FORMATORI E VOLONTARI
    ISTRUTTORI DEL PERSONALE SOCCORRITORE
    1. Tipologia dei formatori/istruttori
    Sono previste due figure di formatori/istruttori:
    a) il formatore, medico-infermiere-tecnico dipendente
    USL, che opera nel sistema dell’emergenza sanitaria,
    cui compete la formazione di base e l’aggiornamentoaddestramento
    permanente;
    b) l’istruttore volontario del soccorso cui compete l’aggiornamento
    e addestramento permanente.
    2. Obiettivi e Modalità Organizzative del Corso per formatori
    Obiettivi
    Sviluppare le capacità di insegnamento dei formatori attraverso
    l’acquisizione di un linguaggio comune e di strumenti
    didattici uniformi, al fine di rendere omogenea la preparazione
    didattica e migliorare le caratteristiche comunicative.
    Organizzazione
    Il corso è programmato e organizzato dall’Assessorato
    Sanità, Salute e Politiche sociali in collaborazione con
    l’Azienda USL.
    Accesso
    L’ammissione al corso è consentita al personale (medici,
    infermieri e personale tecnico) che opera nel sistema
    dell’emergenza-urgenza da almeno 4 anni. Eventuale esperienza
    didattica documentata, riguardante la materia del
    soccorso, di almeno due anni è requisito utile per priorità di
    accesso al corso.
    Responsabile del corso
    Un medico con esperienza di almeno cinque anni sia co-
    me operatore nel sistema dell’emergenza-urgenza sia come
    docente in materia di soccorso, nominato dalla Regione.
    Docenti
    Sono previsti docenti esperti esterni all’Azienda USL
    regionale appartenenti ad Agenzie e/o Centri formativi con
    documentata esperienza nella formazione,addestramento e
    comunicazione relativamente al personale soccorritore in
    possesso di certificazione di formatori di istruttori secondo
    le Linee Guida Internazionali e Nazionali.
    Iter formativo
    a) La durata del corso è di 32 ore comprensive di teoriapratica
    e verifica.
    b) L’organizzazione del corso viene concordata con il
    Responsabile del corso sia per quanto riguarda il calendario
    che le modalità di verifica, eventuali assenze e
    quant’altro necessiti per il buon andamento delle sessioni
    di formazione.
    c) I docenti-tutors del corso dovranno valutare con adeguati
    test le capacità dei formatori formulando, in caso di
    esito positivo, un giudizio di superamento del corso che
    sarà, comunque, validato dal Responsabile medico del
    corso.
    Attestato
    L’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali rilascia
    un attestato di «docente formatore per la formazione dei
    soccorritori» sulla base della documentazione fornita dal
    Responsabile medico del corso.
    Retraining
    Ogni due anni sono previste almeno 6 ore di retraining
    obbligatorio per il mantenimento dell’attestato di «Docente
    Formatore».
    È compito del Responsabile medico del corso articolare
    le ore di retraining sulla base dei contenuti del corso e
    dell’esperienza acquisita durante la formazione dei soccorritori.
    Mancato rinnovo dell’attestato
    L’attestato, con aggiornamento sul registro regionale,
    non viene rinnovato:
    a) nel caso in cui non siano state effettuate le ore previste
    di retraining;
    b) nel caso in cui il formatore non abbia svolto attività di
    formazione/aggiornamento nell’ambito dei corsi per
    Volontari del Soccorso per più di 12 mesi anche non
    consecutivi.
    Contenuti del corso per formatori
    Indicativamente i contenuti del corso sono:
    • L’analisi del ruolo
    • Il ruolo della formazione
    • Teorie di comunicazione verbale e non verbale
    • Obiettivi educativi specifici
    • Tecniche di costruzione degli scenari
    • Supporti audiovisivi
    • Tecniche di valutazione
    • Le varie tecniche di supporto vitale di base e nel trauma.
    • Utilizzo delle attrezzature in dotazione.
    3. Obiettivi e Modalità Organizzative del Corso per volontari
    istruttori
    Obiettivi
    Sviluppare le capacità di insegnamento dei volontari
    istruttori attraverso l’acquisizione di un linguaggio comune
    e di strumenti didattici uniformi, al fine di rendere omogenea
    la preparazione didattica necessaria per gli aggiornamenti.
    Organizzazione
    Il corso è programmato ed organizzato dall’Assessorato
    Sanità, Salute e Politiche sociali in collaborazione con
    l’Azienda USL.
    Accesso
    L’ammissione al corso è consentito ai volontari che abbiano
    conseguito l’abilitazione al «soccorso e trasporto sanitario
    » e che operano attivamente nel sistema dell’emergenzaurgenza
    da almeno 2 anni. Eventuale esperienza didattica
    documentata riguardante la materia del soccorso, di
    almeno due anni, anche non consecutivi, ed a seguire l’anzianità
    di iscrizione presso l’Associazione di appartenenza
    sono requisiti utili per priorità di accesso al corso
    Responsabile del corso
    Un medico con esperienza di almeno cinque anni sia come
    operatore nel sistema dell’emergenza-urgenza sia come
    docente in materia di soccorso nominato dalla Regione.
    Docenti
    Sono previsti docenti esperti esterni all’Azienda USL
    regionale appartenenti ad Agenzie e/o Centri formativi con
    documentata esperienza nella formazione, addestramento e
    comunicazione relativamente al personale soccorritore in
    possesso di certificazione di formatori di istruttori secondo
    le Linee Guida Internazionali e Nazionali
    Iter formativo
    a) La durata del corso è di 16 ore comprensive di teoriapratica
    e verifica.
    b) L’organizzazione del corso viene concordata con il
    Responsabile del corsosia per quanto riguarda il calendario
    che le modalità di verifica, eventuali assenze e
    quant’altro necessiti per il buon andamento delle sessioni
    di formazione.
    c) I docenti-tutors del corso dovranno valutare con adeguati
    test le capacità dei formatori formulando, in caso di
    esito positivo, un giudizio di superamento del corso che
    sarà, comunque, validato dal Responsabile medico del
    corso.
    Attestato
    L’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali rilascia
    un attestato di «Istruttore volontario del soccorso» sulla base
    della documentazione fornita dal Responsabile medico
    del corso.
    Retraining
    Ogni due anni sono previste almeno 4 ore di retraining
    obbligatorio per il mantenimento dell’attestato di «Istruttore
    volontario del soccorso»
    È compito del Responsabile medico del corso articolare
    le ore di retraining sulla base dei contenuti del corso e
    dell’esperienza acquisita durante l’aggiornamento dei soccorritori.
    Mancato Rinnovo dell’attestato
    L’attestato, con aggiornamento sul registro regionale,
    non viene rinnovato solo:
    a) nel caso in cui non siano state effettuate le ore previste
    di retraining;
    b) nel caso in cui il volontario istruttore non abbia svolto
    attività di aggiornamento per più di 12 mesi anche non
    consecutivi.
    Contenuti del corso per volontari istruttori
    Indicativamente i contenuti del corso sono:
    • Aspetti relazionali
    • Strategie e tecniche didattiche
    • Tecniche di costruzione degli scenari
    • Conoscenza del materiale didattico utilizzato
    • Supporti audiovisivi
    • Tecniche di supporto vitale di base e nel trauma.
    • Utilizzo delle attrezzature in dotazione.
    _____________
    ALLEGATO E ALLA DELIBERAZIONE DELLA
    GIUNTA REGIONALE N. 650 DEL 15.03.2007
    ATTESTATO
    AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA
    FORMAZIONE DEL PERSONALE CHE OPERA
    NEL SISTEMA DELL’EMERGENZA-URGENZA
    (Deliberazione della Giunta regionale n. __ del _____)
    Il Direttore Generale dell’Azienda USL
    della Valle d’Aosta, vista la
    documentazione del percorso formativo del:
    medico [ ] infermiere [ ] operatore tecnico [ ]
    rilasciata dal responsabile medico della formazione
    ATTESTA
    che il ____________________ medico [ ]
    infermiere [ ]
    operatore tecnico [ ]
    ha frequentato il corso di base con esito positivo.
    Il Direttore Generale
    dell’Azienda USL della Valle d’Aosta
    ____________________________________
    Aosta, _______________________________


    http://www.regione.vda.it/amministrazione/...007/16-2007.pdf


     
    .
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