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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA N. 16
Aosta, 17 aprile 2007
Deliberazione 2 marzo 2007, n. 650. Nuove disposizioni per la formazione, l’aggiornamento e l’addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell’emergenza-urgenza sanitaria e revoca della DGR 1747/2005.
LA GIUNTA REGIONALE Omissis delibera 1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le nuove disposizioni per la formazione, l’aggiornamento e l’addestramento permanente del personale operante nel sistema regionale dell’emergenza-urgenza sanitaria disciplinandone gli aspetti organizzativi, i criteri di validazione dei percorsi formativi, nonché i contenuti dei corsi di base e dell’aggiornamento e dell’addestramento permanente, come da allegati A, B, C e D alla presente deliberazione che formano parte integrante della stessa; 2. di approvare la bozza dell’attestato di partecipazione da rilasciare al personale che ha frequentato con esito positivo il corso di base come da allegato E che forma parte integrante alla presente deliberazione; 3. di stabilire che annualmente l’Azienda USL della Valle d’Aosta trasmetta alla struttura regionale competente dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali una relazione sull’attività formativa svolta; 4. di revocare, per le ragioni indicate in premessa, la propria precedente deliberazione 1747/2005; 5. di stabilire che gli oneri derivanti dall’applicazione della presente deliberazione riguardanti il personale dipen- dente e convenzionato dell’Azienda USL della Valle d’Aosta trovano copertura nell’ambito del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente assegnato annualmente alla stessa con esclusione della formazione rivolta ai volontari del soccorso per la quale è prevista annualmente apposita copertura finanziaria sul bilancio della Regione; 6. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa all’Azienda USL della Valle d’Aosta per i provvedimenti di competenza; 7. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta. _____________ ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 650 DEL 15.03.2007 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE L’AGGIORNAMENTO E L’ADDESTRAMENTO PERMANENTE DEL PERSONALE OPERANTE NEL SISTEMA REGIONALE DELL’EMERGENZA-URGENZA SANITARIA CAPO I PARTE GENERALE Le presenti disposizioni recepiscono quanto indicato dall’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di TRENTO e BOLZANO del 22.05.2003, recante «Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza» disciplinando la formazione, l’aggiornamento e l’addestramento permanente del personale che opera nel sistema regionale di emergenza-urgenza, con particolare riferimento: • agli aspetti organizzativi; • ai criteri di validazione dei percorsi formativi; • ai contenuti dei corsi e della formazione permanente. Art. 1 Tipologia della formazione 1. Il settore dell’emergenza-urgenza costituisce un particolare banco di prova delle capacità professionali, della preparazione tecnica e delle capacità relazionali per chi opera nel sistema e, pertanto, è indispensabile fornire agli operatori strumenti formativi uniformi orientati alla gestione dell’emergenza-urgenza nonché un adeguato training e retraining, documentato e verificabile, certificato da Associazioni e/o Centri di formazione accreditati a livello nazionale ed internazionale. In ottemperanza a quanto previsto a livello nazionale, la formazione del personale dell’emergenza-urgenza si può distinguere in due fasi come sotto dettagliato: a) La formazione di base specifica (corso di base) intesa quale requisito di uniformità del sapere, saper fare e saper essere, indipendentemente dal livello formativo già acquisito. La formazione di base specifica è rivolta al personale che viene inserito per la prima volta nel sistema regionale dell’emergenza-urgenza. b) L’aggiornamento inteso quale strumento di mantenimento delle conoscenze acquisite e di informazione-acquisizione delle novità in ambito professionale, e l’addestramento permanente inteso quale miglioramento e perfezionamento delle specifiche competenze cliniche e tecniche, della capacità di gestione dell’evento, dell’abilità pratica e capacità di interazione professionale ed operativa. L’aggiornamento e l’addestramento permanente sono rivolti, con periodicità annuale, a tutto il personale che già opera nel sistema regionale dell’emergenzaurgenza. 2. Al fine di assicurare una approccio sistematico al trattamento di persone colpite da un evento critico, sia la formazione di base che l’aggiornamento e addestramento permanente saranno articolati in: • momenti di apprendimento di nozioni teoriche; • momenti di acquisizione di abilità pratiche; • simulazioni per l’addestramento al corretto approccio alle diverse situazioni di emergenza-urgenza e maxiemergenza. 3. Tenuto conto della realtà regionale in cui operano figure quali i Pisteurs- Secouristes e gli Operatori del Soccorso Alpino Valdostano, e che non appartengono al SSR né ad Enti o Croci, nell’ottica di uniformare il percorso formativo di primo soccorso anche per queste figure professionali che comunque svolgono la propria attività, anche in maniera non continuativa, nell’ambito del sistema dell’emergenza-urgenza, si ritiene necessario che il percorso formativo di base e l’aggiornamento e l’addestramento permanente, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore, relativamente agli specifici compiti di soccorso sanitario loro assegnati, si armonizzi con quanto previsto per i volontari del soccorso di cui ai successivi artt. 5 e 6. Art. 2 Destinatari della formazione a) Personale Sanitario del Servizio Sanitario Regionale Medici del SSR Medici dell’emergenza territoriale convenzionati Personale infermieristico del SSR. b) Personale soccorritore b1) Personale Tecnico del SSR Operatori tecnici addetti ad attività di soccorso e trasporto infermi. b2) Volontari del soccorso convenzionati con l’Azienda USL b3) Altro Personale • Operatori della CRI convenzionata con l’Azienda USL per attività di soccorso • Operatori Enti o Croci private che operano sul territorio regionale in convenzione con l’Azienda USL per attività di soccorso • Operatori del soccorso alpino valdostano • Pisteurs – Secouristes. Art. 3 Corso di base: modalità organizzative per il personale dipendente 1. Il programma formativo del corso di base per il personale sanitario sarà articolato in 3 diversi moduli così definiti: A) Modulo clinico-assistenziale il cui obiettivo è di fornire nozioni teoriche e abilità tecniche finalizzate alla stabilizzazione e mantenimento delle funzioni vitali, al contenimento delle complicazioni che possono insorgere già nella fase extraospedaliera, nonché all’avvio di un efficace e rapido iter diagnostico-terapeutico intraospedaliero. B) Modulo organizzativo finalizzato all’apprendimento delle regole che sono alla base del sistema dell’emergenzaurgenza: le risorse impegnate, i protocolli operativi, le responsabilità individuali, l’autoprotezione e sicurezza operativa in ambiente ostile, l’organizzazione delle maxiemergenze ecc. C) Modulo relazionale finalizzato a facilitare l’interazione e la comunicazione tra i diversi soggetti che operano nel sistema, nonché ad acquisire capacità di relazione con pazienti e familiari e a gestire lo stress ed i conflitti. 2. Il programma formativo del corso di base, requisito per l’assunzione presso l’UB Soccorso Sanitario 118, per il personale tecnico dipendente SSR sarà articolato in 3 moduli così definiti: A) Modulo assistenziale finalizzato a fornire gli elementi di base non invasivi per la stabilizzazione, il mantenimento delle funzioni vitali, l’uso del DAE e per un corretto trattamento del traumatizzato sia nella fase di raccolta che in quella di trasporto. B) Modulo organizzativo i cui contenuti sono riconducibili a quanto previsto per il personale sanitario con particolare riguardo ai problemi della guida sicura dei mezzi e delle tecniche di comunicazione radiotelefoniche, l’organizzazione delle maxiemergenze ecc. C) Modulo relazionale i cui contenuti di base sono riconducibili a quanto previsto per il personale sanitario. 3. Per il personale sanitario e tecnico dipendente del SSR, che viene inserito nella centrale operativa di soccorso sanitario 118, è previsto un modulo aggiuntivo specifico definito modulo di centrale finalizzato a fornire adeguati elementi di conoscenza teorico-pratica riguardanti la gestione della domanda di soccorso, il corretto utilizzo delle risorse, l’utilizzo di protocolli che regolano i rapporti con i vari Enti coinvolti nel sistema dell’emergenza-urgenza, il corretto utilizzo della tecnologia di centrale e dei programmi informatici, ecc. 4. La valutazione del corsista avviene alla fine di ogni singolo modulo in cui è articolata la formazione di base. In particolare: a) il superamento del modulo clinico-assistenziale di cui al comma 1 e del modulo assistenziale di cui al comma 2 è validato dal Responsabile della formazione sulla base del conseguimento di tutte le certificazioni previste per i diversi profili professionali (BLS, BLS-D, ACLS, PHTLS, PBLS ecc.) rilasciate da Associazioni e/o Centri di formazione secondo le Linee Guida Internazionali e Nazionali; b) il superamento dei moduli organizzativo-relazionale – di centrale di cui al comma 1 e 2 è validato dal Responsabile della formazione sulla base di un esito positivo, con punteggio minimo di 6/10, della valutazione teorico-pratica effettuata dai docenti-tutors, secondo standards di valutazione uniformi che prevedono l’uso di strumenti quali questionario per verificare il livello conoscitivo e griglia di valutazione per misurare il livello del saper fare e saper essere. 5. Il mancato superamento di uno o più moduli comporta la ripetizione delle prove di valutazione teorico-pratiche, relative al modulo stesso, entro i successivi tre mesi. 6. Il personale dipendente che abbia superato tutti i moduli previsti ottiene il rilascio da parte dell’Azienda USL di un attestato, come da allegato, che valida il compimento del percorso formativo specifico. 7. Fatte salve le specifiche modalità di accesso e concorsuali che disciplinano le assunzioni alla dipendenza del SSR e la regolamentazione della mobilità degli operatori dipendenti USL, la copertura del posto in organico: a) presso le seguenti UU.BB afferenti al Dipartimento d’Emergenza: MCUA, Soccorso Sanitario 118 e Rianimazione, comporta, entro il primo biennio di attività nel sistema, l’obbligo della partecipazione, con validazione positiva, al percorso formativo di base specifico per profilo professionale, secondo l’articolazione prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo; b) presso le altre UU.BB afferenti al Dipartimento di Emergenza: Anestesia e terapia antalgica, Cardiologia- UTIC, comporta, entro il biennio di attività nel sistema, l’obbligo della partecipazione, con relativa certificazione, almeno ai corsi di BLS-D, P-BLS, ACLS, P-ACLS, salvo ulteriore integrazione formativa che sarà definita dal Dipartimento d’Emergenza sulla base delle specifiche esigenze organizzative. 8. Eventuali attestazioni e/o certificazioni, in corso di validità, di percorsi formativi già espletati dall’operatore e riconducibili ad argomenti previsti nei moduli di cui al presente articolo, saranno oggetto di valutazione quali crediti formativi. 9. La formazione di cui al presente allegato rientra nel sistema per la formazione continua di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e pertanto concorre al raggiungimento dei crediti formativi annuali previsti per ciascun operatore del SSN. 10. È compito del Dipartimento d’Emergenza dell’Azienda USL definire, entro 60 giorni dall’approvazione della presente deliberazione n. in data, quanto segue: • il Responsabile medico della formazione; • i contenuti di dettaglio del percorso formativo nel rispetto di quanto indicato al Capo II del presente allegato; • la metodologia didattica; • il materiale didattico; • la scelta dei docenti-tutors; • l’individuazione delle Associazioni e/o Centri di formazione autorizzati al rilascio delle certificazioni secondo Linee Guida Internazionali e Nazionali; • lo standard uniforme di valutazione (questionario e griglia di valutazione); • l’analisi dei crediti formativi di cui al comma 8. 11. L’organizzazione e la gestione dei corsi di base rivolti al personale dipendente e ai medici di emergenza territoriale sono affidate all’Azienda USL che vi provvede direttamente o avvalendosi di soggetti esterni. 12. In fase di prima applicazione il Dipartimento d’Emergenza dell’Azienda USL è autorizzato a definire specifici percorsi di formazione, aggiornamento e addestramento permanenti per il personale che alla data di adozione della presente deliberazione della Giunta regionale n. 650 in data 15.03.2007 già opera nel sistema dell’emergenza-urgenza da almeno un anno. Art. 4 Aggiornamento e addestramento permanente: modalità organizzative per il personale di cui all’art. 2 lettere a) e b1). 1. I programmi di aggiornamento e addestramento permanente per il personale di cui all’art. 2 lettere a) e b1) che già opera nel sistema dell’emergenza-urgenza dovranno prevedere: a) il rinnovo, entro l’anno di scadenza, delle eventuali certificazioni secondo le cadenze definite dalle Associazioni e/o dai Centri di Formazione di cui all’art. 1 comma 1; b) l’organizzazione di brevi corsi che tengano conto delle reali necessità di approfondimento e/o di richiamo espresse dal personale che opera nel sistema. c) la partecipazione a convegni, corsi, seminari, ecc. organizzati da istituzioni pubbliche o private. 2. Sarà compito del Dipartimento di Emergenza dell’Azienda USL formulare annualmente il percorso di aggiornamento e addestramento permanente tenuto conto che: a) il numero di ore annuali previste non deve essere inferiore alle 50 ore per ciascun operatore, comprensive di parte teorica e parte pratica, che opera nelle UUBB di MCUA, Soccorso Sanitario 118, Rianimazione; b) non inferiore alle 20 ore annuali per il personale che opera nelle UUBB di Anestesia-terapia antalgica, Cardiologia-UTIC. 3. L’organizzazione e la gestione dell’aggiornamento e addestramento permanente rivolto al personale dipendente e ai medici di emergenza territoriale sono affidate all’Azienda USL che vi provvede direttamente o avvalendosi di soggetti esterni. Art. 5 Corso di base: modalità organizzative per i volontari del soccorso e altro personale 1. Il programma formativo del corso di base ex art.1 comma 1 lettera a) per il personale volontario del soccorso sarà articolato in 2 moduli e nel corso BLS-D come di seguito elencato: • Modulo «A» abilitante al trasporto con ambulanza finalizzato a fornire gli elementi conoscitivi e le abilità pra- tiche necessari per un corretto trasporto e assistenza dei pazienti, uso dell’ambulanza e della dotazione di bordo, nozioni sul corpo umano, assistenza al trasporto pediatrico, conoscenza dell’organizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza ecc. • Modulo «B» tecnico-organizzativo-relazionale finalizzato: 1) a fornire un approfondimento degli elementi di base non invasivi per la stabilizzazione, il mantenimento delle funzioni vitali, la rianimazione cardiorespiratoria pediatrica di base, nonché per un corretto trattamento delle vittime sia nella fase di raccolta che in quella di trasporto e per un corretto approccio al paziente traumatizzato ecc. 2) all’approfondimento della conoscenza dell’organizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza, dei protocolli in uso, delle procedure di autoprotezione durante il salvataggio ed il soccorso, l’organizzazione delle maxiemergenze ecc. • Corso BLS-D 2. Gli attuali corsi certificati BLS e BLS-D vengono unificati nel corso certificato BLS-D obbligatorio solo per i volontari iscritti alle Associazioni regionali del volontariato del soccorso che intendono svolgere attività sulle ambulanze, in deroga a quanto previsto dalla DGR n. 806/2004 Capo III art. 10 comma 3 e successive modificazioni. 3. Sono fatti salvi i certificati BLS in corso di validità esclusivamente per i volontari già in servizio alla data in vigore della presente delibera e che svolgono in via esclusiva attività di trasporto. 4. Le disposizioni per l’organizzazione del percorso formativo dei volontari del soccorso, la cui gestione è affidata all’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, sono dettagliate nell’allegato B. 5. Sono fatti salvi, fino alla naturale scadenza, gli attuali tesserini di Ausiliario volontario del soccorso già rilasciati dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali secondo le vigenti disposizioni regionali. 6. Per il personale appartenente ad Enti e/o Croci, come indicato all’art. 2 lettera b3), cui venga richiesta la partecipazione ad attività di soccorso secondo la programmazione dell’Azienda USL, dovrà essere concordato con la stessa, nell’ambito della convenzione che ne regolamenta i rapporti, un percorso formativo, e la sua validazione coerentemente con i contenuti del corso di base per i volontari del soccorso e limitatamente alla specifica attività cui sono adibiti gli operatori interessati. Tale percorso formativo dovrà essere acquisito direttamente dal soggetto o Ente interessato rivolgendosi alle Associazioni di iniziative formative. Art. 6 Aggiornamento e addestramento permanente: modalità organizzative per il personale volontario ed altro personale 1. Per i Volontari del soccorso convenzionati USL, abilitati al soccorso, è previsto, almeno, un aggiornamento e addestramento permanente annuale, necessario per il mantenimento della tessera che abilita al trasporto e soccorso, della durata di almeno 10 ore di cui minimo 3 ore a carico dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali. 2. Per i volontari del soccorso convenzionati USL, abilitati al trasporto sanitario non urgente, l’aggiornamento e addestramento permanente, secondo le modalità di cui sopra, è di almeno 10 ore biennali. 3. Il retraining annuale BLS-D all’uso del defibrillatore per i volontari autorizzati ed il retraining biennale del BLS solo per i volontari di cui al precedente art. 5 comma 3, rientrano nel monte ore minimo di aggiornamento e addestramento permanente di cui ai commi 1. 2. del presente articolo, secondo lo schema organizzativo di cui all’allegato C. 4. Concorrono, altresì, al raggiungimento del monte ore minimo di aggiornamento e addestramento permanente di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo, tutte quelle iniziative che sono finalizzate al rafforzamento della formazione di base e/o all’acquisizione di nuove abilità e conoscenze inerenti l’emergenza-urgenza sanitaria, anche organizzate dalle singole Associazioni, o dalla Federazione utilizzando, se del caso, metodologie innovative di tipo informatico. 5. L’attività documentata svolta dai volontari istruttori, iscritti all’Albo regionale, nei confronti del personale volontario del soccorso concorre al raggiungimento del monte ore di aggiornamento e addestramento permanente di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo. 6. Il programma annuale di aggiornamento e addestramento permanente, suddiviso tra iniziative a carico dell’Assessorato e iniziative a carico delle Associazioni, è concordato tra il Responsabile della formazione e le Associazioni di volontariato del soccorso e trasmesso all’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali entro il mese di gennaio di ogni anno per gli adempimenti di competenza. 7. Per il restante personale di cui al precedente art. 2, lettera b3) l’aggiornamento e addestramento permanente è ricompressa nel percorso formativo di cui all’art. 5, comma 5. Maxiemergenze ed emergenze non convenzionali 1. Per quanto attiene alla formazione, aggiornamento e addestramento permanente in materia di maxiemergenzemedicina delle catastrofi sono previste annualmente almeno 20 ore, comprensive di teoria e simulazioni, per il personale dipendente che opera nelle UUBB di MCUA, Soccorso Sanitario 118 e Rianimazione. 2. Per il restante personale dipendente sarà compito del Dipartimento d’Emergenza quantificare il monte ore annuale necessario per le iniziative di formazione e aggiornamento nell’ambito delle maxiemergenze intra-extraospedaliere. 3. Per il personale di cui al precedente art. 2 lettere b2) e b3) sarà compito dell’Azienda USL definire annualmente la partecipazione ad iniziative di maxiemergenza in accordo con la Protezione Civile. Art. 8 Formazione per il servizio di soccorso sanitario in elicottero 1. Ai fini della composizione degli equipaggi di volo, la Direzione Protezione Civile richiede e verifica il soddisfacimento dei percorsi formativi sanitari, di competenza U.S.L., alpinistici ed aeronautici per tutto il personale sanitario impiegato nei turni di elisoccorso in ottemperanza alle linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero contenute nell’Accordo Stato/Regioni del 3 febbraio 2005. 2. La Direzione Protezione Civile, di concerto con il Soccorso Alpino Valdostano, richiede, di norma, all’Azienda U.S.L. la formazione sanitaria, con conseguente certificazione e l’aggiornamento permanente, per tutte le Guide Alpine operanti nell’ambito della convenzione tra Soccorso Alpino Valdostano e Protezione Civile nel rispetto delle indicazioni contenute nell’allegato 2 delle linee guida di cui al comma 1. CAPO II FORMAZIONE DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI CHE VENGONO INSERITE PER LA PRIMA VOLTA NEL SISTEMA DELL’EMERGENZA-URGENZA Art. 9 Medici appartenenti al SSR 1. Obiettivi dei corsi di formazione Acquisizione di conoscenze teoriche e di capacità pratiche sia clinico-assistenziali che organizzative e relazionali necessarie alla corretta e puntuale gestione di qualsiasi evento riconducibile ad una emergenza-urgenza intra o extra- ospedaliera. 2. Durata della formazione di base specifica (corso di base) 250 ore comprensive di teoria, pratica-simulazioni, tirocinio nell’ambito del Dipartimento d’Emergenza e valutazione. 3. Programma Il programma formativo di base per il personale medico di nuovo inserimento è articolato in tre moduli, più un modulo specifico aggiuntivo, come di seguito dettagliato: A) Modulo clinico-assistenziale: 100 ore complessive. Gli argomenti trattati, nel rispetto delle consolidate Linee Guida Internazionali e Nazionali per l’emergenza sanitaria e relative certificazioni, devono riguardare: • il primo soccorso di base per adulti e pediatrico; • il soccorso avanzato e le relative manovre invasive di supporto vitale sia per adulti che pediatrico; • il soccorso traumatologico per adulti e pediatrico. B) Modulo organizzativo: 110 ore complessive. Gli argomenti trattati devono riguardare almeno: • la conoscenza del sistema di emergenza-urgenza in tutte le sue articolazioni; • le modalità operative quali trasporto, sistema delle comunicazioni, rapporti con altri Enti e/o Associazioni di volontariato; • la conoscenza dei vari protocolli in uso sia organizzativi che clinici ospedalieri e territoriali; • la conoscenza dei protocolli e dei piani regionali relativi alle maxiemergenze; • la conoscenza degli aspetti medico-legali tipici dell’attività di emergenzaurgenza; • la conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza sia nella fase di salvataggio che in quella di soccorso. C) Modulo relazionale: 40 ore complessive. Gli argomenti trattati devono riguardare almeno: • la conoscenza delle metodologie di lavoro in équipe; • l’acquisizione di capacità relazionali anche rispetto alle comunicazioni tra le componenti del sistema e nei confronti dell’utenza; • la gestione dell’ansia e delle situazioni critiche; • la conoscenza delle tecniche di defusing e debrifing. D) Modulo di centrale: Per questo modulo aggiuntivo, obbligatorio solo per il personale che sarà inserito nella centrale operativa 118, sono previste almeno altre 30 ore di formazione teoricopratica che riguardano in maniera specifica: • i protocolli di gestione della domanda di soccorso; • l’organizzazione della centrale; • la conoscenza della tecnologia (radiotelefonia e informatica) in uso presso la centrale e sui mezzi di soccorso; • la conoscenza toponomastica della realtà regionale; • i rapporti regolati da protocolli con altri Enti o realtà che possono essere coinvolti in situazioni di emergenza sanitaria e/o di maxiemergenza. Art. 10 Medici convenzionati dell’emergenza territoriale (Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005) 1. Nei confronti del personale medico che abbia superato il corso di idoneità all’emergenza sanitaria territoriale organizzato dalla Regione Valle d’Aosta per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, non è previsto un altro corso di base, ma esclusivamente la partecipazione all’aggiornamento e addestramento permanente. 2. Qualora il medico di emergenza territoriale (MET) abbia conseguito il titolo ad operare nel sistema a seguito del superamento del corso di 300 ore in altre realtà extraregionali dovrà frequentare il modulo organizzativo e quello relazionale per un totale di 150 ore. 3. Tutti i medici convenzionati che operano nel sistema dell’emergenza-urgenza e che vengono inseriti nella centrale operativa 118, devono frequentare il modulo di centrale della durata di 30 ore teorico-pratiche di cui al precedente art. 9 lettera D). Art. 11 Infermieri appartenenti al SSR 1. Obiettivi dei corsi di formazione Favorire l’acquisizione di tecniche e strategie di intervento nelle più svariate situazioni critiche, applicare i protocolli sia clinici che organizzativi, conoscere le tecniche di comunicazione e relazionali. 2. Durata della formazione di base specifica (corso di base) 238 ore suddivise tra teoria, pratica-simulazioni, tirocinio nell’ambito del Dipartimento di Emergenza e valutazione. 3. Programma Il programma di formazione di base per il personale infermieristico di nuovo inserimento nel sistema dell’emergenza- urgenza è articolato in 3 moduli come di seguito dettagliato: A) Modulo clinico-assistenziale: 98 ore complessive. Gli argomenti trattati, nel rispetto delle consolidate Linee Guida Internazionali e Nazionali per l’emergenza sanitaria e relative certificazioni, devono riguardare: • il primo soccorso di base per adulti e pediatrico; • il soccorso avanzato di supporto vitale per adulti e pediatrico; • il soccorso avanzato traumatologico per adulti e pediatri con acquisizione di tecniche invasive di competenza infermieristica; • la gestione del triage intra-extraospedaliero; • percorsi assistenziali che garantiscono la continuità delle cure. B) Modulo organizzativo: 100 ore complessive. Gli argomenti trattati devono riguardare almeno: • la conoscenza del sistema di emergenza-urgenza in tutte le sue articolazioni; • le modalità operative quali trasporto, sistema delle comunicazioni, rapporti con altri Enti e/o Associazioni di volontariato; • la conoscenza dei vari protocolli in uso sia organizzativi che clinici ospedalieri e territoriali; • la conoscenza dei protocolli e dei piani regionali relativi alle maxiemergenze; • la conoscenza degli aspetti medico-legali tipici dell’attività di emergenzaurgenza; • la conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza sia nella fase di salvataggio che in quella di soccorso; • la conoscenza e gestione delle attrezzature sanitarie e del materiale in uso sui mezzi di trasporto e soccorso; • il triage telefonico. C) Modulo relazionale: 40 ore complessive. Gli argomenti trattati devono riguardare almeno: • la conoscenza delle metodologie di lavoro in équipe; • l’acquisizione di capacità relazionali anche rispetto alle comunicazioni tra le componenti del sistema e nei confronti dell’utenza; • la gestione dell’ansia e delle situazioni critiche; • la conoscenza delle tecniche di defusing e debrifing. D) Modulo di centrale: 40 ore complessive. Questo modulo aggiuntivo solo per il personale che viene inserito nella Centrale 118, prevede almeno altre 30 ore di formazione teorico-pratica come indicato al precedente art. 9 lettera D) e 10 ore di tirocinio in centrale. Art. 12 Personale tecnico appartenente al SSR 1. Obiettivi dei corsi di formazione Favorire conoscenze e capacità tecniche finalizzate sia alla corretta guida dei mezzi di soccorso e automediche, sia al corretto trattamento dei feriti e ammalati nella fase di barellamento e di trasporto. Acquisire nozioni e conoscenze tecniche di base dei mezzi di soccorso in dotazione. Acquisire nozioni e tecniche utili per una fattiva collaborazione con il personale sanitario sia nella fase del salvataggio che del soccorso e trasporto. Sviluppare e promuovere conoscenze di primo intervento non invasivo. Acquisire conoscenze e tecniche operative in uso presso la centrale operativa. 2. Durata della formazione di base specifica propedeutica all’assunzione presso l’UB Soccorso Sanitario 118 800 ore suddivise in teoria, pratica-simulazione, tirocinio nell’ambito del Dipartimento di Emergenza e valutazione. 3. Programma Il programma di formazione di base per il personale tecnico dipendente SSR di nuovo inserimento nel sistema dell’emergenza-urgenza è articolato in tre moduli base, più un modulo aggiuntivo specifico come di seguito dettagliato: A) Modulo assistenziale: 350 ore complessive. Gli argomenti trattati, nel rispetto delle Linee Guida Internazionali e Nazionali per l’emergenza sanitaria e relative certificazioni, devono riguardare almeno: • nozioni e tecniche di base di supporto vitale sia per adulti che pediatrico; • conoscenze e abilità nelle manovre di immobilizzazione, barellamento e trasporto dei pazienti traumatizzati; • conoscenza delle procedure di triage extraospedaliero; • utilizzo dei defibrillatori semiautomatici; • nozioni e tecniche di salvataggio. B) Modulo organizzativo: 300 ore complessive. Gli argomenti trattati devono riguardare almeno: • la conoscenza del sistema di emergenza-urgenza in tutte le sue articolazioni; • le modalità operative quali trasporto, sistema delle radiocomunicazioni, rapporti con altri Enti e/o Associazioni di volontariato; • la conoscenza e applicazione dei vari protocolli in uso nell’ambito del sistema dell’emergenza; • la conoscenza e applicazione dei protocolli e dei piani regionali relativi alle maxiemergenze; • la conoscenza degli aspetti medico-legali tipici dell’attività di emergenza-urgenza; • la conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza sia nella fase di salvataggio che in quella di soccorso; • conoscenza e controllo delle attrezzature in uso sui mezzi di trasporto e soccorso; • la conoscenza di tecniche di guida sicura; • la conoscenza e l’uso dei protocolli riguardanti i mezzi di trasporto; • nozioni di base riguardanti l’elisoccorso. C) Modulo relazionale: 150 ore complessive. Gli argomenti trattati devono riguardare almeno: • la conoscenza delle metodologie di lavoro in équipe; • l’acquisizione di capacità relazionali anche rispetto alle comunicazioni tra le componenti del sistema e nei confronti dell’utenza; • la gestione dell’ansia e delle situazioni critiche; • la conoscenza delle tecniche di defusing e debrifing. D) Modulo di centrale: 40 ore complessive. Per questo modulo aggiuntivo, obbligatorio solo per il personale che sarà inserito nella centrale operativa 118, sono previste almeno altre 30 ore di formazione teoricopratica come indicato al precedente art. 9 lettera D) e 10 ore di tirocinio in centrale. Art. 13 Volontari del soccorso convenzionati con l’USL 1. Obiettivi dei corsi di formazione • riconoscere le situazioni critiche ed agire secondo il principio del vedere-giudicare-agire; • acquisire nozioni teoriche e capacità pratiche per poter affrontare il trasporto con ambulanza anche in caso di eventi critici improvvisi non prevedibili; • favorire la conoscenza e la necessaria manualità per un corretto intervento di base che garantisca il controllo delle funzioni vitali, il barellamento e l’immobilizzazione del traumatizzato, la guida dei mezzi di soccorso. 2. Durata della formazione di base specifica (corso di base) 87 ore complessive teorico-pratiche, ivi compresa la valutazione. Da questo monte ore è escluso il tempo necessario per l’esame finale dell’iter formativo. 3. Programma Il programma di formazione di base si articola in 2 moduli, e nel corso certificato BLS-D secondo il percorso formativo dettagliato nell’Allegato C, tenuto conto, altresì, della diversa tipologia di attività svolta dai volontari del soccorso nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza e trasporto infermi: – Modulo «A» abilitante al trasporto con ambulanza: 44 ore complessive. Gli argomenti trattati, anche nel rispetto delle consolidate Linee Guida Internazionali e Nazionali per l’emergenza sanitaria e relativa certificazione, devono riguardare in particolare: • il ruolo del volontariato nel sistema dell’emergenzaurgenza; • l’organizzazione regionale e nazionale del volontariato del soccorso; • semplici nozioni sul corpo umano e su alcune patologie rispetto alle quali anche il personale non sanitario può correttamente intervenire; • semplici nozioni in caso di interventi di tipo pediatrico; • incidenti domestici; • organizzazione del sistema di trasporto, rapporti con la centrale 118 e con l’ufficio trasporti secondari (taxi sanitario); • nozioni e tecniche inerenti i mezzi, le attrezzature ed il materiale utilizzati per il trasporto e soccorso sanitario; • corretta bonifica dei mezzi e delle attrezzature in uso; • nozioni e pratica del barellamento e corretto trasporto; • nozioni di base di autoprotezione, igiene personale; • conoscenza dei principali protocolli in uso presso il 118; • nozioni sull’uso degli apparati di radiocomunicazione; • semplici nozioni medico-legali inerenti l’attività del volontario. – Modulo «B» tecnico-organizzativo-relazionale: 35 ore complessive. Gli argomenti trattati, anche nel rispetto delle consolidate Linee Guida Internazionali e Nazionali per l’emergenza sanitaria e relativa certificazione, devono riguardare in particolare: • approfondimenti delle nozioni e tecniche di base di supporto vitale pediatrico; • conoscenze e abilità nelle manovre di immobilizzazione, barellamento e trasporto dei pazienti traumatizzati; • nozioni di primo trattamento non invasivo in situazioni patologiche di più frequente riscontro,quali: ustioni, congelamenti, avvelenamenti ecc.; • conoscenza delle procedure di triage extraospedaliero; • la conoscenza del sistema di emergenza-urgenza in tutte le sue articolazioni; • la conoscenza dei piani regionali relativi alle maxiemergenze; • la conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurez- za sia nella fase di salvataggio che in quella di soccorso; • la gestione dell’ansia e delle situazioni critiche; • la conoscenza delle tecniche di defusing e debriefing. – Corso certificato BLS-D di 8 ore abilitante a svolgere attività sulle ambulanze. Art. 14 Le figure del docente formatore e del volontario istruttore dei soccorritori 1. Le criticità riscontrate in merito alle modalità di formazione dei soccorritori impongono una particolare attenzione nell’individuare una maggior qualità didattica, un’uniformità delle prestazioni erogate dai volontari soccorritori, un uniforme standard di utilizzo delle linee guida internazionali e nazionali, oltre all’unicità del materiale didattico e delle modalità di formazione e retraining. A tal fine si rende necessario uno standard di competenza minimo indispensabile in grado di sviluppare capacità di docenza dei formatori attraverso l’acquisizione di linguaggio e strumenti comuni. 2. I docenti formatori ed i volontari istruttori che intervengono nella formazione di base dei soccorritori e nella fase di aggiornamento e addestramento permanente devono partecipare al rispettivo corso di formazione come definito nell’allegato D. Art. 15 Il responsabile medico della formazione dei volontari del soccorso 1. L’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali individua un medico con esperienza di almeno 5 anni nel sistema dell’emergenza-urgenza e di almeno tre anni come docente in materie inerenti all’emergenza-urgenza, cui compete la responsabilità dell’organizzazione didattica e la gestione dei corsi di formazione e di aggiornamento nel rispetto dei contenuti dalla presente deliberazione. _____________ ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 650 DEL 15 MARZO 2007 DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ITER FORMATIVO (CORSO DI BASE) PER I VOLONTARI DEL SOCCORSO ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI Art. 1 Norme generali 1. L’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali defi- nisce annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni dell’Azienda USL, il numero massimo dei Volontari del Soccorso da qualificare nonché le risorse necessarie allo svolgimento dei corsi. 2. Nel corso di ogni anno solare sono previste due sessioni di formazione: a) una sessione primaverile che, di norma, si articola nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno; b) una sessione autunnale che, di norma, si articola nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre. 3. I Presidenti delle Associazioni di volontariato del soccorso, entro il 15 del mese di gennaio ed entro il 1° luglio di ogni anno, sono tenuti a trasmettere alla Federazione regionale dei volontari del soccorso l’elenco dei nuovi volontari in possesso dei requisiti necessari per poter partecipare all’iter formativo che abilita al trasporto e/o soccorso sanitario con ambulanza. Tale elenco dovrà indicare i nominativi dei volontari che intendono frequentare solo il Modulo A ed i nominativi dei volontari che, invece, intendono proseguire frequentando anche il Modulo B abilitante al soccorso sanitario. Eventuali diverse scelte in corso d’opera dovranno essere tempestivamente comunicate alla Federazione. 4. La Federazione regionale dei volontari del soccorso, in accordo con il Responsabile medico della formazione di cui all’art. 15 all. A, programma il calendario dettagliato che prevede: • giorni e orario delle lezioni; • i nominativi dei docenti formatori; • le sedi di svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche. Tale calendario sarà quindi trasmesso all’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali per gli adempimenti amministrativi di competenza entro il primo marzo per la sessione primaverile ed entro il primo settembre per la sessione autunnale. Art. 2 Requisiti di ammissione al corso di base, Modulo A 1. Tutti i volontari di età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti che sono iscritti ad un’Associazione regionale, in possesso di certificazione di idoneità psico-fisica e che abbiano effettuato almeno 40 ore di servizio come terzo di equipaggio, possono partecipare alle sessioni del Modulo A del corso di base di cui all’Allegato A Capo II art. 13. Organizzazione del modulo A 1. Il modulo, della durata complessiva di 44 ore, è articolato in: • sessione teorica di ore 12; • sessione pratica di ore 32 comprensive della verifica effettuata al termine del modulo. 2. La sessione teorica viene svolta secondo gli orari definiti dal Responsabile medico della formazione. I contenuti della parte teorica del modulo, nel rispetto di quanto indicato nell’Allegato A Capo II art. 13, sono dettagliati nell’allegato C. Al termine del modulo saranno ammessi alla verifica i volontari che non abbiano superato massimo 3 ore di assenza alle lezioni teoriche, documentate come previsto dal successivo art. 11. 3. La sessione pratica viene svolta secondo le modalità organizzative individuate dal Responsabile Medico della formazione. I partecipanti a tale sessione saranno quantificati sulla base della disponibilità dei docenti formatori iscritti all’albo regionale, tenendo conto che ogni docente formatore può seguire adeguatamente da un minimo di 6 ad un massimo di 10 volontari di una o più Associazioni. I contenuti di abilità pratica del modulo, nel rispetto di quanto indicato nell’allegato A Capo II art. 13, sono dettagliati nell’allegato C. Per questa sessione sono ammesse massimo 4 ore di assenza alle lezioni pratiche, documentate come previsto dal successivo art. 11. 4. La verifica, a conclusione dell’iter formativo del modulo, previa validazione delle presenze nel rispetto di quanto sopra indicato, consiste in un test scritto a risposta multipla, scelto tra almeno 4 serie di 30 domande ciascuno sugli argomenti teorico-pratici in cui si articola il modulo. Tale verifica è affidata al Responsabile medico della formazione o medico delegato e ad un docente formatore del corso. Il test si intende superato con risposte esatte pari al 70% delle domande. Il volontario che non supera tale verifica può ripetere solo una volta il test entro la successiva sessione di formazione senza l’obbligo di partecipare alle lezioni. 5. Al termine della sessione verranno ammessi all’esame finale dell’iter formativo di cui al successivo art. 9 i volontari che abbiano superato la verifica di cui sopra, che abbiano un curriculum di servizio documentato pari ad al- meno 65 ore e che siano in possesso della certificazione BLS-D. 6. Il superamento dell’esame finale relativo ai contenuti del modulo A, abilita il volontario solo al trasporto sanitario con ambulanza non urgente o programmato (taxi sanitario). Tale abilitazione è certificata dalla tessera individuale rilasciata dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali. Art. 4 Requisiti di esonero della frequenza del modulo A 1. I volontari che sono in possesso della certificazione BLS-D e di una delle seguenti qualifiche: • Medico-chirurgo • Infermiere • Operatore tecnico addetto ad attività di soccorso e trasporto infermi • Soccorritore che presta attività presso altre Associazioni di Volontariato/CRI sono direttamente ammessi sia alla verifica di cui all’art. 3 comma 4, che all’esame finale; in quest’ultimo caso devono comunque documentare almeno 65 ore di servizio nell’ambito dell’attività della propria Associazione. Art. 5 Requisiti di ammissione al corso di base, Modulo B 1. Possono partecipare alle sessioni del Modulo B di cui all’allegato A Capo II art. 13 i volontari che, avendo frequentato l’iter formativo del modulo A, intendono conseguire l’abilitazione anche al soccorso sanitario. Tale abilitazione è certificata dalla tessera individuale rilasciata dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali. Art. 6 Organizzazione del modulo B 1. La durata complessiva della sessione teorico-pratica è di 35 ore, comprensiva di verifica; sono consentite al massimo 4 ore di assenza, documentate come previsto dal successivo art. 11. 2. L’accesso alle sessioni del modulo è previsto per un numero di volontari quantificabile sulla base dei docenti formatori disponibili, tenendo conto che ogni docente formatore può seguire adeguatamente da un minimo di 6 ad un massimo di 10 volontari di una o più Associazioni limitrofe. 3. La durata delle singole lezioni di approfondimento teorico-pratiche sarà definita dal Responsabile medico della formazione. 4. I contenuti del modulo, nel rispetto di quanto indicato nell’allegato A Capo II art. 13, sono dettagliati nell’allegato C. 5. Il modulo si intende superato, previa verifica, effettuata dai docenti formatori, a conclusione della sessione teorico-pratica del modulo per l’ammissione all’esame finale, secondo quanto previsto al successivo art. 9 consiste in un test scritto a risposta multipla, scelto tra almeno 2 serie di 30 domande ciascuno sugli argomenti teorico-pratici in cui si articola il modulo. La verifica è affidata al Responsabile medico della formazione o medico delegato e al docente formatore del corso. Il test si intende superato con risposte esatte pari al 70% delle domande. Il volontario che non supera tale verifica può ripetere solo una volta il test entro la successiva sessione di formazione senza l’obbligo di partecipare alle lezioni. 6. Al termine della sessione del modulo B verranno ammessi all’esame finale di cui al successivo art. 9 i volontari in regola con: a) le ore di frequenza; b) il superamento della verifica; c) l’acquisizione della prevista certificazione BLS-D; d) un ulteriore curriculum di servizio effettivo su ambulanza documentato pari ad almeno 20 ore. Art. 7 Corso certificato BLS-D 1. L’organizzazione del corso certificato BLS-D della durata di otto ore, cui non è consentita alcuna assenza, sarà definita dal Responsabile medico della formazione nel rispetto delle regole applicate dalle Associazioni e/o dai Centri di formazione di cui al Capo 1 art. 1 comma 1, che rilasciano l’attestato. Art. 8 Requisiti di esonero della frequenza del modulo B 1. I volontari che sono in possesso di certificazione BLS-D e di una delle seguenti qualifiche: • Medico-chirurgo • Infermiere • Operatore tecnico addetto ad attività di soccorso e trasporto infermi sono direttamente ammessi alla verifica di cui al precedente art. 6 comma 5. Art. 9 Esame finale dell’iter formativo 1. Il Responsabile medico della formazione deve trasmettere all’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali per gli adempimenti di competenza tutta la documentazione validata, ivi compresi le attestazioni di presenza ed i registri di cui al successivo art. 11, unitamente all’elenco dei volontari che hanno superato con esito positivo le verifiche previste per i 2 moduli ed acquisito l’attestato BLS-D. 2. L’esame finale, espletato in orario extraformazione, è articolato in: • per il Modulo A su 2 prove di abilità riguardanti le tecniche apprese durante la sessione pratica prevista all’art. 3 all. B comma 3; • per il modulo B su 3 prove di abilità sulle tecniche apprese durante il corso. 3. Per ogni prova il volontario dispone di un punteggio da 0 a 10 stabilito dalla commissione d’esame di cui all’art. 10. 4. L’esame si intende superato se il volontario raggiunge almeno il 70% del punteggio assegnato. In caso di esito negativo, l’esame può essere ripetuto una sola volta entro la successiva seduta d’esame, senza dover ripetere tutta la sessione in cui si articolano i rispettivi moduli. Art. 10 Commissione d’esame finale 1. Una apposita commissione d’esame ha il compito di valutare quanto appreso dal volontario durante la formazione dei vari moduli ad esclusione dei contenuti relativi alla certificazione di cui all’art. 7 dell’All. B, ed alle verifiche previste alla fine di ogni sessione dei rispettivi moduli. 2. Tale commissione d’esame dovrà essere composta da: • il Responsabile medico della formazione o medico delegato; • due docenti formatori del corso; • un funzionario dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali; • un rappresentante della Federazione regionale delle Associazioni di Volontariato del soccorso; • un dipendente dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali con funzioni di segreteria. 3. Ai lavori della commissione e durante lo svolgimento delle prove non sono ammesse persone estranee alla Commissione. 4. Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio, da parte dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, della tessera che abilita: • al trasporto non urgente e programmato, se il volontario ha optato solo per le sessioni relative al modulo A; • al trasporto e soccorso, se il volontario ha optato anche per la sessione relativa al modulo B. Art. 11 Materiale didattico, firme di presenza, registri 1. Ad ogni volontario iscritto al corso di base sarà consegnato, prima dell’inizio del corso, il materiale didattico (dispense, manuali ecc.) a supporto di quanto viene insegnato durante la frequenza dei vari moduli. 2. Le attestazioni di presenza saranno predisposte dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali al fine di documentare in maniera uniforme l’effettiva partecipazione dei volontari alle varie lezioni in cui si articola il corso di base. 3. Un apposito registro sarà fornito al Responsabile medico della formazione da parte dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali. Tale registro, debitamente compilato in ogni sua parte dai singoli docenti formatori, rappresenta la documentazione ufficiale dell’attività formativa effettivamente svolta e dell’impegno orario dei docenti formatori. Art. 12 Crediti formativi 1. Fatto salvo quanto previsto dagli art. 4 e 8 del presente allegato, il Responsabile medico della formazione, in accordo con i docenti formatori del corso stesso, valuterà l’ammissibilità di eventuali crediti formativi tra cui la certificazione BLSD, in corso di validità, di cui il volontario è già in possesso e che, se ritenuti conformi all’iter formativo previsto dalla presente deliberazione, lo esonerano dal dover frequentare le ore previste nelle varie sessioni dei moduli. _____________ ALLEGATO C ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 650 DEL 15 MARZO 2007 ARTICOLAZIONE DEI MODULI FORMATIVI DEL CORSO DI BASE PER I VOLONTARI DEL SOCCORSO ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI MODULO A PERCORSO FORMATIVO Responsabile Il responsabile medico della formazione dei volontari del soccorso o suo delegato medico e/o infermiere con comprovata esperienza nell’area dell’emergenza-urgenza ed in possesso dei titoli di formatore/istruttore nell’ambito specifico. Docenti-Formatori Personale sanitario e tecnico formatore come previsto dall’art. 14 Allegato A. Test di gradimento Al termine della sessione teorica e di quella pratica saranno somministrati tests di gradimento anonimi al fine di poter meglio valutare la qualità del lavoro didattico svolto. SESSIONE TEORICA (12 ore) Obiettivi formativi • Acquisire le nozioni di base necessarie ad una corretta assistenza ai pazienti che necessitano di trasporto in ambulanza; • Corretto approccio nei casi in cui necessita un primo intervento di soccorso; • Conoscenza dei mezzi, delle attrezzature e del materiale in uso; • Conoscenza del sistema in cui il volontario svolge la sua opera. In particolare gli argomenti trattati in questa sessione sono i seguenti: 1. aspetti generali dell’organizzazione del sistema regionale e nazionale di emergenza-urgenza sanitaria; 2. competenze, ruolo e specificità del volontario del soccorso anche per quanto attiene all’educazione della popolazione ad un corretto approccio alle manovre di primo soccorso; 3. la struttura del corpo umano: semplici nozioni di anatomia e fisiologia di interesse nel soccorso; 4. nozioni in merito alle funzioni vitali ed ai segnali utili per riconoscere le situazioni critiche secondo il principio del vedere-giudicare-agire; 5. conoscenza dei vari protocolli in uso presso la centrale 118, codici di invio ecc.; 6. conoscenza dei protocolli che regolano i rapporti con altri Enti; 7. conoscenza dei protocolli e delle norme regionali che regolano il trasporto secondario non urgente (taxi sanitario); 8. conoscenza e modalità di compilazione del materiale cartaceo tipo: scheda di soccorso, schede per la manutenzione dei mezzi, libretto di bordo ecc.; 9. conoscenza delle ambulanze, delle norme che ne regolamentano l’utilizzo, delle regole utili ad evitare danni legati al trasporto; 10. nozioni generali di autoprotezione durante le fasi di salvataggio e soccorso; 11. elementi di igiene e prevenzione infezioni secondo i protocolli in uso presso l’Azienda USL, bonifica mezzi e attrezzature; 12. la tutela del volontario ed elementi di nozioni legali inerenti l’attività di trasporto e soccorso con ambulanza; 13. nozioni di rischio e prevenzione degli incidenti domestici; 14. controllo scadenze materiale in uso; 15. il CDS e le leggi complentari; 16. il corretto uso dei dispositivi di allarme; 17. cenni ad alcune problematiche mediche relative al trasporto sanitario. SESSIONE PRATICA (32 ore) Obiettivi formativi • Acquisizione di tecniche e manovre utili per un corretto approccio ai pazienti che vengono trasportati con l’ambulanza; • Acquisizione di abilità da porre in atto in caso di imprevisto evento critico. In particolare gli argomenti trattati in questa sessione sono i seguenti: 1. le comunicazioni radio in fonia e dati, l’alfabeto NATO, modalità d’uso delle radio portatili, veicolari e del datacom; 2. conoscenza delle varie attrezzature e del materiale in uso sulle ambulanze; 3. tecniche di barellamento e di trasporto del paziente in sicurezza; 4. modalità d’uso delle bombole di ossigeno, modalità di somministrazione, uso del saturimetro; 5. modalità d’uso degli estintori in dotazione; 6. tecniche di immobilizzazione del capo; 7. tecniche di prelevamento manuale a ponte e a cucchiaio; 8. modalità d’uso dei collari cervicali; 9. modalità d’uso della barella cucchiaio e rigida spinale; 10. come utilizzare l’aspiratore di secrezioni; 11. utilizzo e funzionamento del materasso a depressione; 12. utilizzo e funzionamento della sedia portantina; 13. prelevamento manuale dall’auto; 14. uso di steccobende, telo portapersone, bendaggi e fasciature; 15. tecniche di posizionamento in autotrasfusione e laterale di sicurezza; 16. tecniche di rianimazione cardiorespiratoria pediatrica; 17. cosa fare e cosa non fare in caso di: ustioni, traumi, traumi penetranti, avvelenamenti, folgorazione, morso di vipera, annegamento; 18. sincope, convulsioni, modificazione stato di coscienza; 19. dispnea, palpitazioni, punture di insetti; 20. crisi di panico e sistemi di autocontrollo. Verifica di fine modulo La verifica di questa sessione viene effettuata con un test scritto a risposta multipla di cui all’allegato B art. 3 comma 4. MODULO B PERCORSO FORMATIVO SESSIONE TEORICO-PRATICA (35 ore con verifica) Responsabile Il responsabile medico della formazione dei volontari del soccorso o suo delegato medico e/o infermiere con comprovata esperienza nell’area dell’emergenza-urgenza ed in possesso dei titoli di formatore/istruttore nell’ambito specifico. Docenti-Formatori Personale sanitario e tecnico formatore come previsto dall’art.14 Allegato A. Test di gradimento Al termine della sessione sarà somministrato un test di gradimento anonimo al fine di poter meglio valutare la qualità del lavoro didattico svolto. Verifica di fine modulo La verifica di questa sessione viene effettuata dai docenti formatori e consiste in test come indicato nell’allegato B art. 6 comma 5. Obiettivi formativi • Acquisire ulteriori conoscenze teoriche e capacità pratiche necessarie ad affrontare, anche in attesa dell’intervento del personale sanitario, le varie situazioni critiche e a gestire il trasporto in urgenza; • Acquisire conoscenze teoriche e capacità pratiche per un corretto approccio al paziente traumatizzato; • Acquisire nozioni e capacità pratiche necessarie ad effettuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base nel neonato e bambino; • Completamento del percorso formativo rispetto alla conoscenza del funzionamento del sistema dell’emergenza- urgenza, ivi comprese le problematiche tipiche della medicina delle catastrofi, con particolare riguardo alle regole che disciplinano l’attività della centrale operativa 118; • Acquisizione di nozioni e tecniche utili alla gestione dell’emotività. In particolare gli argomenti trattati sono i seguenti: 1. conoscenza delle procedure di triage extraospedaliero; 2. approfondimenti dei protocolli che regolano i rapporti con VVF, 112, SAV ecc.; 3. approfondimento dei protocolli in uso intra-extraospedalieri; 4. approfondimenti per una guida in sicurezza durante le missioni di soccorso; 5. tecniche di rimozione del casco; 6. tecniche di roll-over; 7. tecniche di prelevamento dall’auto con estricatore; 8. approfondimento sulle tecniche di immobilizzazione, prelevamento e trasporto del paziente traumatizzato; 9. elementi di conoscenza dell’elisoccorso e soccorso in condizioni ambientali difficili; 10. approfondimenti sull’uso e controllo delle attrezzature di bordo; 11. approfondimenti sull’organizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza intraextraospedaliera e sull’organizzazione del soccorso in zona di montagna (modello della risposta in due tempi); 12. conoscenza dell’organizzazione e protocolli regionali riguardanti le maxiemergenze, ivi compreso cenni di NBCR; 13. capacità di relazione con l’équipe e l’utenza; 14. nozioni utili per un eventuale supporto all’azione del personale sanitario in corso di rendez-vous; 15. conoscenza dei sistemi in uso di autoprotezione durante le fasi di soccorso e salvataggio; 16. nozioni di base per saper riconoscere ed affrontare le alterazioni emotive e psicologiche conseguenti all’impatto con eventi critici. CORSO CERTIFICATO BLS-D (8 ore) SUPPORTO VITALE DI BASE PER ADULTI CON USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO Accesso L’attestato BLS-D è la certificazione che viene rilasciata dalle Associazioni e/o dai Centri di formazione di cui al Capo 1 art.1 comma 1 secondo le linee guida nazionali e internazionali abilitante a svolgere attività con uso di ambulanza. Docenti Personale formato secondo Linee Guida Internazionali e Nazionali con titolo di istruttore certificato, iscritto nel registro regionale sezione C. Durata Il corso BLS-D ha una durata di otto ore comprensive della valutazione finale, salvo diversa regolamentazione prevista dalle Associazioni e/o dai Centri di formazione sulla base dei periodici aggiornamenti delle Linee guida internazionali e nazionali. Valutazione e Certificazione La valutazione del corsista consta di una prova teorica e pratica. Viene quindi rilasciato, in caso di esito positivo, un certificato dall’Associazione e/o dai Centri di formazione secondo le linee guida internazionali e nazionali, con validità biennale. Obiettivi formativi a) Acquisire le nozioni e le capacità pratiche necessarie ad effettuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare nell’adulto. b) Acquisire le nozioni e le capacità pratiche per utilizzare il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). In particolare i partecipanti al corso dovranno acquisire nozioni e capacità pratiche per: • una corretta valutazione delle funzioni vitali (respiro, cardiocircolo, coscienza) secondo la regola del vederegiudicare- agire; • una preliminare valutazione della sicurezza dello scenario e allertamento del 118; • una conoscenza della fisiopatologia della morte cardiaca improvvisa; • effettuare le varie manovre di disostruzione delle prime vie aeree sia nel soggetto cosciente che in quello incosciente; • effettuare le manovre di respirazione bocca a bocca-con maschera-con pallone Ambu; • effettuare la somministrazione di ossigeno; • effettuare il massaggio cardiaco esterno; • effettuare la manovra di Heimlich; • usare in sicurezza il DAE. AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO PERMANENTE Nell’ambito dell’aggiornamento e addestramento permanente, come indicato nell’allegato A Capo I art. 6, è previsto, tra l’altro, un retraining rispettivamente per il BLS e BLS-D. Responsabile dell’aggiornamento-addestramento permanente È il responsabile medico della formazione dei volontari del soccorso o suo delegato medico e/o infermiere con comprovata esperienza nell’area dell’emergenza-urgenza ed in- possesso dei titoli di formatore/istruttore nell’ambito specifico. Docenti Personale sanitario e tecnico formatore e/o istruttore volontario come previsto dall’art.14 Allegato A. RETRAINING BLS Accesso Possono accedere, fino ad esaurimento, a tale retraining solo i volontari che rispondono ai requisiti di cui all’art. 5 comma 3 All. A. Durata Sono previste, salvo diversa determinazione delle Associazioni e/o dai Centri di formazione, 3 ore di retraining da svolgersi nel corso dell’anno di scadenza. Superato questo limite il volontario dovrà ripetere ex novo il corso per il rilascio del certificato. Valutazione e Certificazione La valutazione del corsista consta di una prova pratica da parte degli istruttori delle Associazioni e/o Centri di formazione che hanno rilasciato l’attestato-certificato iniziale. Viene quindi rinnovato, in caso di esito positivo, tale attestato- certificato con ulteriore validità di due anni. Obiettivi del retraining • Aggiornamento delle nozioni teoriche e pratiche secondo le indicazioni delle linee guida internazionali; • Riaddestramento sulle manovre di rianimazione cardiorespiratoria. RETRAINING BLS-D Durata Sono previste almeno 2 ore annuali di retraining, salvo diversa determinazione delle Associazioni e/o dei Centri di formazione. Valutazione e Certificazione La ricertificazione del corsista prevede un riaddestramento pratico da parte degli istruttori delle Associazioni e/o dei Centri di formazione che hanno rilasciato il certificato iniziale, con valutazione finale teorica e pratica. Viene quindi rinnovato, in caso di esito positivo, tale certificato con ulteriore validità di un anno. Validità della certificazione BLS-D Nel caso in cui non siano rispettate le scadenze come sopra indicato, per il mantenimento della validità della certificazione BLS-D vengono applicate le regole previste dalle Associazioni e/o dai Centri di formazione cui compete la responsabilità del rilascio dei certificati. Obiettivi del retraining • Aggiornamento delle nozioni teoriche e pratiche secondo le indicazioni delle linee guida internazionali; • Riaddestramento sull’uso del defibrillatore semiautomatico esterno. ALCUNI ARGOMENTI DI AGGIORNAMENTOADDESTRAMENTO PERMANENTE Obiettivo Al fine di uniformare il più possibile la formazione continua dei volontari, fatte salve esigenze particolari non prevedibili e comunque utili per il mantenimento di una adeguata performance, di seguito vengono elencati una serie di possibili argomenti che potranno essere annualmente concordati tra il Responsabile medico della formazione e le Associazioni interessate. Docenti Formatori e/o istruttori volontari come previsto nell’all. A art. 14. Argomenti • Maxiemergenze • Ustioni • Avvelenamenti • Congelamenti • Trattamento non invasivo delle ferite • Immobilizzazione arti e materassino • Rimozione casco, collare, roll-over • Estricatore e rigida spinale • Prelevamento manuale • Uso sedia e telo • Soccorso al cardiopatico, al soggetto con insufficienza respiratoria • Soccorso al soggetto in coma • Utilizzo dell’ossigeno • Soccorso pediatrico • Rendez-vous con elicottero • Incidenti domestici: quali sono i più frequenti, come evitarli, cosa fare in caso di incidente _____________ ALLEGATO D ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 650 DEL 15 MARZO 2007 CORSO PER DOCENTI FORMATORI E VOLONTARI ISTRUTTORI DEL PERSONALE SOCCORRITORE 1. Tipologia dei formatori/istruttori Sono previste due figure di formatori/istruttori: a) il formatore, medico-infermiere-tecnico dipendente USL, che opera nel sistema dell’emergenza sanitaria, cui compete la formazione di base e l’aggiornamentoaddestramento permanente; b) l’istruttore volontario del soccorso cui compete l’aggiornamento e addestramento permanente. 2. Obiettivi e Modalità Organizzative del Corso per formatori Obiettivi Sviluppare le capacità di insegnamento dei formatori attraverso l’acquisizione di un linguaggio comune e di strumenti didattici uniformi, al fine di rendere omogenea la preparazione didattica e migliorare le caratteristiche comunicative. Organizzazione Il corso è programmato e organizzato dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali in collaborazione con l’Azienda USL. Accesso L’ammissione al corso è consentita al personale (medici, infermieri e personale tecnico) che opera nel sistema dell’emergenza-urgenza da almeno 4 anni. Eventuale esperienza didattica documentata, riguardante la materia del soccorso, di almeno due anni è requisito utile per priorità di accesso al corso. Responsabile del corso Un medico con esperienza di almeno cinque anni sia co- me operatore nel sistema dell’emergenza-urgenza sia come docente in materia di soccorso, nominato dalla Regione. Docenti Sono previsti docenti esperti esterni all’Azienda USL regionale appartenenti ad Agenzie e/o Centri formativi con documentata esperienza nella formazione,addestramento e comunicazione relativamente al personale soccorritore in possesso di certificazione di formatori di istruttori secondo le Linee Guida Internazionali e Nazionali. Iter formativo a) La durata del corso è di 32 ore comprensive di teoriapratica e verifica. b) L’organizzazione del corso viene concordata con il Responsabile del corso sia per quanto riguarda il calendario che le modalità di verifica, eventuali assenze e quant’altro necessiti per il buon andamento delle sessioni di formazione. c) I docenti-tutors del corso dovranno valutare con adeguati test le capacità dei formatori formulando, in caso di esito positivo, un giudizio di superamento del corso che sarà, comunque, validato dal Responsabile medico del corso. Attestato L’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali rilascia un attestato di «docente formatore per la formazione dei soccorritori» sulla base della documentazione fornita dal Responsabile medico del corso. Retraining Ogni due anni sono previste almeno 6 ore di retraining obbligatorio per il mantenimento dell’attestato di «Docente Formatore». È compito del Responsabile medico del corso articolare le ore di retraining sulla base dei contenuti del corso e dell’esperienza acquisita durante la formazione dei soccorritori. Mancato rinnovo dell’attestato L’attestato, con aggiornamento sul registro regionale, non viene rinnovato: a) nel caso in cui non siano state effettuate le ore previste di retraining; b) nel caso in cui il formatore non abbia svolto attività di formazione/aggiornamento nell’ambito dei corsi per Volontari del Soccorso per più di 12 mesi anche non consecutivi. Contenuti del corso per formatori Indicativamente i contenuti del corso sono: • L’analisi del ruolo • Il ruolo della formazione • Teorie di comunicazione verbale e non verbale • Obiettivi educativi specifici • Tecniche di costruzione degli scenari • Supporti audiovisivi • Tecniche di valutazione • Le varie tecniche di supporto vitale di base e nel trauma. • Utilizzo delle attrezzature in dotazione. 3. Obiettivi e Modalità Organizzative del Corso per volontari istruttori Obiettivi Sviluppare le capacità di insegnamento dei volontari istruttori attraverso l’acquisizione di un linguaggio comune e di strumenti didattici uniformi, al fine di rendere omogenea la preparazione didattica necessaria per gli aggiornamenti. Organizzazione Il corso è programmato ed organizzato dall’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali in collaborazione con l’Azienda USL. Accesso L’ammissione al corso è consentito ai volontari che abbiano conseguito l’abilitazione al «soccorso e trasporto sanitario » e che operano attivamente nel sistema dell’emergenzaurgenza da almeno 2 anni. Eventuale esperienza didattica documentata riguardante la materia del soccorso, di almeno due anni, anche non consecutivi, ed a seguire l’anzianità di iscrizione presso l’Associazione di appartenenza sono requisiti utili per priorità di accesso al corso Responsabile del corso Un medico con esperienza di almeno cinque anni sia come operatore nel sistema dell’emergenza-urgenza sia come docente in materia di soccorso nominato dalla Regione. Docenti Sono previsti docenti esperti esterni all’Azienda USL regionale appartenenti ad Agenzie e/o Centri formativi con documentata esperienza nella formazione, addestramento e comunicazione relativamente al personale soccorritore in possesso di certificazione di formatori di istruttori secondo le Linee Guida Internazionali e Nazionali Iter formativo a) La durata del corso è di 16 ore comprensive di teoriapratica e verifica. b) L’organizzazione del corso viene concordata con il Responsabile del corsosia per quanto riguarda il calendario che le modalità di verifica, eventuali assenze e quant’altro necessiti per il buon andamento delle sessioni di formazione. c) I docenti-tutors del corso dovranno valutare con adeguati test le capacità dei formatori formulando, in caso di esito positivo, un giudizio di superamento del corso che sarà, comunque, validato dal Responsabile medico del corso. Attestato L’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali rilascia un attestato di «Istruttore volontario del soccorso» sulla base della documentazione fornita dal Responsabile medico del corso. Retraining Ogni due anni sono previste almeno 4 ore di retraining obbligatorio per il mantenimento dell’attestato di «Istruttore volontario del soccorso» È compito del Responsabile medico del corso articolare le ore di retraining sulla base dei contenuti del corso e dell’esperienza acquisita durante l’aggiornamento dei soccorritori. Mancato Rinnovo dell’attestato L’attestato, con aggiornamento sul registro regionale, non viene rinnovato solo: a) nel caso in cui non siano state effettuate le ore previste di retraining; b) nel caso in cui il volontario istruttore non abbia svolto attività di aggiornamento per più di 12 mesi anche non consecutivi. Contenuti del corso per volontari istruttori Indicativamente i contenuti del corso sono: • Aspetti relazionali • Strategie e tecniche didattiche • Tecniche di costruzione degli scenari • Conoscenza del materiale didattico utilizzato • Supporti audiovisivi • Tecniche di supporto vitale di base e nel trauma. • Utilizzo delle attrezzature in dotazione. _____________ ALLEGATO E ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 650 DEL 15.03.2007 ATTESTATO AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA FORMAZIONE DEL PERSONALE CHE OPERA NEL SISTEMA DELL’EMERGENZA-URGENZA (Deliberazione della Giunta regionale n. __ del _____) Il Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, vista la documentazione del percorso formativo del: medico [ ] infermiere [ ] operatore tecnico [ ] rilasciata dal responsabile medico della formazione ATTESTA che il ____________________ medico [ ] infermiere [ ] operatore tecnico [ ] ha frequentato il corso di base con esito positivo. Il Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta ____________________________________ Aosta, _______________________________
http://www.regione.vda.it/amministrazione/...007/16-2007.pdf
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