Normativa tecnica relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato

GU n. 268 del 15-11-1996

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    MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - DECRETO 5 novembre 1996

    Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo.
    GU n. 268 del 15-11-1996


    IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
    E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

    Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto
    legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
    Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
    della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
    16 dicembre 1992, n. 495;
    Visto l'art. 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada
    che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonche'
    l'art. 203, comma 2, lettera dd), del regolamento di esecuzione dello
    stesso codice che attribuisce al Ministero dei trasporti e della
    navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei
    trasporti in concessione, la facolta' di classificare come uso
    speciale altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee
    per tale uso;
    Visto l'art. 177, comma 1, del nuovo codice della strada, secondo
    cui i veicoli assimilati alle autoambulanze, destinati al trasporto
    di plasma ed organi, sono soggetti al riconoscimento di idoneita' al
    servizio da parte della Direzione generale della motorizzazione
    civile e dei trasporti in concessione;
    Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla
    circolazione degli autoveicoli destinati al soccorso avanzato con
    personale medico e infermieristico a bordo;
    Decreta:


    Art. 1.
    Classificazione degli autoveicoli di soccorso avanzato
    Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al
    trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con
    personale medico ed infermieristico a bordo, denominati autoveicoli
    di soccorso avanzato. Essi rientrano nella categoria dei veicoli
    definiti all'art. 54, comma 1, lettera g), del nuovo codice della
    strada, quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari
    attrezzature.
    Ai sensi dell'art. 82 del citato codice sono da considerarsi
    destinati ad uso proprio gli autoveicoli di soccorso avanzato in
    proprieta' o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali,
    cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza
    o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano
    acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con
    facolta' di compera.

    Art. 2.
    Rispondenza a norme generali
    Gli autoveicoli di soccorso avanzato in relazione alla loro massa
    debbono essere conformi alle norme applicabili alla data di
    presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di
    accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, ai veicoli
    della categoria internazionale M1, di cui all'art. 47 del nuovo
    codice della strada.

    Art. 3.
    Caratteristiche costruttive
    Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono rispondere alle
    caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto,
    di cui esso costituisce parte integrante.


    Roma, 5 novembre 1996


    Il direttore generale: BERRUTI




    ALLEGATO TECNICO


    1. Caratteristiche generali.
    1.1. La tara degli autoveicoli, oltre quanto definito per la
    generalita' dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa
    necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.
    1.2. Gli autoveicoli debbono essere dotati:
    di almeno due posti a sedere, oltre quello del conducente;
    di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle
    d'accesso alla cabina, nonche' una porta posizionata sulla parte
    posteriore del veicolo stesso.
    2. Segni distintivi.
    2.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati di un dispositivo
    supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di
    quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.
    2.2. Gli autoveicoli debbono avere la colorazione fondamentale
    bianca e portare su ogni fiancata, nonche' anteriormente (se esiste
    lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo
    internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto
    ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.
    2.3. Gli autoveicoli debbono essere dotati di una fascia di
    pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione,
    di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte
    posteriore, nonche' nella parte interna delle ante della porta
    posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre
    indicazioni (es: fascia aziendale), purche' non luminose,
    retroriflettenti o fosforescenti.
    2.4. Sulla fiancata degli autoveicoli di soccorso avanzato deve
    essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la
    denominazione dell'ente che ha la proprieta' o l'usufrutto del
    veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato
    con facolta' di compera.
    3. Accessori.
    I materiali di rivestimento comunque presenti nel compartimento
    sanitario debbono essere ignifughi o autoestinguenti.
    Gli autoveicoli di soccorso avanzato debbono essere muniti di
    estintore.

     
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