Volontario deve risarcire la CRI per incidente Ambulanza

EMILIA ROMAGNA Sentenza 1146 Responsabilità 30-10-2006

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    EMILIA ROMAGNA Sentenza 1146 2006 Responsabilità 30-10-2006

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE DEI CONTI

    SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

    PER L'EMILIA - ROMAGNA

    Composta dai seguenti magistrati:

    Dr. Giovanni Bencivenga Presidente

    Dr. Chiara Bersani Consigliere Rel.

    Dr. Massimo De Maria Consigliere

    ha pronunciato la seguente

    S EN T E N Z A

    nel giudizio 37436, ad istanza della Procura in persona del S.P.G. Eugenio Musumeci, contro ***** Primo, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Cappello e con lei domiciliato in Bologna alla Via Rubbiani 3

    Visti gli atti ed i documenti di causa;

    Ritenuto in

    FATTO

    Con atto di citazione notificato il 26-27 ottobre 2005 la Procura della Corte dei Conti ha convenuto in giudizio, previo invito a dedurre e nei termini , il Sig. ***** Primo, volontario del soccorso presso il comitato locale di Imola della Croce Rossa Italiana, per sentirlo condannare al risarcimento del danno da lui causato per aver determinato un incidente stradale nel quale la ambulanza da lui guidata subiva danni molto gravi a seguito di un sinistro avvenuto il 4.6.2003 lungo l'autostrada A14 in prossimità dell'uscita di Castel S. Pietro.


    L'incidente è consistito nello scontro con un autoarticolato proveniente dalla carreggiata opposta della autostrada, a seguito del tentativo di intromissione nella carreggiata stessa da parte del ***** il quale, alla guida della autoambulanza CRI 15**9, modello FIAT Ducato e diretto al centro iperbaico di Ravenna, avvedutosi di aver superato per distrazione l'uscita di Castel S. Pietro, anziché proseguire sino al casello successivo in direzione Bologna e rientrare in autostrada nella carreggiata opposta, ha deciso di tentare l'inversione di marcia; l'impatto con l'autoarticolato che sopraggiungeva ha sbalzato la autoambulanza contro la barriera di separazione delle carreggiate, provocando danni ad un trasportato (frattura dell'omero) e danni alla autoambulanza che la Procura ha determinato in euro 30.000,00.

    Risulta dagli atti che il ***** stava svolgendo un servizio programmato, in conformità ad una convenzione tra la Croce Rossa e la ASL di Imola, per il trasporto dei pazienti tra l'Ospedale di Castel S. Pietro ed il Centro Iperbarico di Ravenna, e che dunque stava svolgendo un servizio ordinario di trasporto senza la sussistenza di condizioni di urgenza, e che la manovra azzardata era stata veementemente sconsigliata dall'altro componente dell'equipaggio, il Sig. **** Vittorio.

    La Procura ha rilevato che da tali circostanze emerge con evidenza la colpa grave, consistente sia nella gravità della trasgressione alle norme di circolazione, che vietano l'inversione di marcia in autostrada anche per le autoambulanze che non stiano svolgendo servizio di trasporto urgente, sia nella palese pericolosità ed imprudenza della manovra.

    Sempre dagli atti risulta che il danno subito dalla autoambulanza è stato indicato in euro 25.000,00 circa nella denunzia del fatto dannoso redatta dalla Croce Rossa ed inviata alla Procura della Corte dei Conti il 28.9.2004, ed in euro 15.000,00 circa , riferiti alle riparazioni necessarie (rottura fiancata dx, cofano, cristalli, danni motore e radiatore) nel rapporto del sinistro del Comitato Locale della Croce Rossa redatto il 4.6.2003 e inviato all'Assicurazione; tuttavia la Procura ha determinato il danno in euro 30.000,00 , pari al valore approssimativo di una nuova autoambulanza, sulla base della nota della Croce Rossa a lei inviata il 7.2.2005, dalla quale risulta che la autoambulanza in questione è stata demolita per non conveniente riparazione.

    La Procura ha concluso dunque per la condanna del convenuto a euro 30.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo e spese di giudizio.

    Il convenuto si è costituito il 15.6.2006 eccependo in primis il difetto di giurisdizione della Corte sul rapporto del convenuto con la croce Rossa, non qualificabile rapporto di impiego, e nel merito ha addotto a giustificazione della sua colpa di aver effettuato la manovra azzardata pur sempre nell'interesse, che ha ritenuto meritevole di tutela, di giungere quanto prima possibile a destinazione . Ha poi rilevato che non possono essere non considerate circostanze esimenti, o diminuenti dell'elemento psicologico, il fatto che il convenuto, ex dipendente della Croce Rossa con mansioni di autista ed infermiere del 118, avesse prestato opera di volontario presso la croce Rossa dopo il collocamento a riposo sin dal 1.1.1994, prestando lavoro non retribuito in maniera disinteressata e per scopi umanitari.

    Il convenuto ha poi contestato la quantificazioni del danno effettuata dalla Procura, ed in particolare il valore di euro 30.000,00, che corrispondendo al valore approssimativo di una nuova autoambulanza non è certo risarcitorio del valore della vecchia autoambulanza ante sinistro; lo stesso valore di una autoambulanza nuova sarebbe assai inferiore, come dimostrerebbe il preventivo del concessionario FIAT Auto Sica s.r.l. depositato dal ricorrente, che indica il prezzo di euro 20.000,00; il contrasto tra la cifra di euro 25.000,00 e quella di euro 15.000,00, entrambe indicate in rapporti di sinistro dalla Croce Rossa, evidenzierebbe che l'importo comunicato alla Procura non è determinato con esattezza; inoltre, a scomputo del danno andrebbe comunque tenuto conto delle decurtazioni derivanti dal fatto, affermato dal ricorrente, che la vettura non né stata rottamata ma al contrario le sue parti integre sono state riutilizzate per la riparazione o il complemento di altre autoambulanze, ivi comprese le attrezzature in dotazione.

    Conclude il convenuto in via principale per la dichiarazione di difetto di giurisdizione e, nel merito, per la assoluzione per mancanza di colpa grave, ed in via subordinata per una reiezione della citazione per mancata prova del danno, o per una riduzione del danno secondo equità, chiedendo espletamento di istruttoria per testi su punti specificatamente indicati, tutti inerenti il riutilizzo delle parti integre e delle attrezzature della autoambulanza, e consulenza d'ufficio per la quantificazione del danno, con vittoria di spese di giudizio

    All'udienza del 5.7.2006 l'Avv. Cappello ha ribadito le argomentazioni e conclusioni, insistendo sulle censure relative alla quantificazione del danno operata dalla Procura e chiedendo in via subordinata una riduzione dell'addebito in funzione sia dell'effetto punitivo che la condanna avrebbe nei confronti del prestatore di servizio volontario e non remunerato, sia della entità del reddito del convenuto; quanto all'elemento soggettivo, al fatto che l'art. 14 del codice della strada consente l'inversione a U alle autoambulanza con luce lampeggiante in funzione.

    Il P.M. ha contestato la censura sul difetto di giurisdizione e si è opposto alle richieste istruttorie di parte convenuta, contestandone anche il preventivo depositato agli atti, in quanto informale, non firmato e non sufficientemente indicativo, ma non si è opposto all'eventuale esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

    DIRITTO

    Oggetto del giudizio è l'accertamento della responsabilità conseguente ad incidente stradale occorso ad un volontario del soccorso della Croce Rossa a seguito di manovra di inversione di carreggiata di marcia in autostrada.


    1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, essendo collegata la giurisdizione della Corte dei Conti non al rapporto di pubblico impiego, ma al più vasto ambito del rapporto di servizio, nel quale sicuramente ricade, come afferma la costante giurisprudenza, anche l'ipotesi del rapporto di volontariato al servizio della Croce Rossa.

    2. Nel merito ritiene il Collegio indubbiamente sussistente l'elemento della colpa grave, non rientrando la manovra fra quelle consentite alle autoambulanze ( per le quali l'inversione di carreggiata è consentita solo in condizioni di urgenza, a lampeggiante attivo, circostanza questa esclusa nel caso di specie, riguardante un trasporto ordinario di pazienti tra due nosocomi, senza condizioni di urgenza). La gravità della violazione delle norme di circolazione basta di per sé a provare la colpa grave sotto il profilo della colpa specifica, anche a prescindere dalla considerazione della colpa generica, pure evidente dalla alta pericolosità ed imprudenza della manovra stessa.

    Né appaiono esimenti o giustificative le ragioni addotte dal convenuto, di voler espletare comunque il servizio nel più breve tempo possibile, poiché tale interesse non appare meritevole di tutela, rimanendo conforme a legge e a diligenza l'espletamento del servizio conformemente ai tempi ordinari e nel rispetto delle regole dell'ordinamento.

    3.Quanto alla sussistenza e determinazione del danno, esso non è provato con elementi oggettivi ed inconfutabili da nessuna delle parti.

    Peraltro, tutti i dati agli atti del giudizio risultano coerenti se raffrontati alla luce dei diversi contesti ai quali essi si riferiscono, e tale fatto consente a questo giudice di ricostruire l'entità del danno alla luce del supporto degli atti di causa, senza il ricorso all'equità o alle richieste istruttorie di parte, che vengono pertanto respinte.

    Si osserva infatti che non vi è intima contraddittorietà tra le cifre indicative del danno : la cifra di 30.000,00, indicata dalla Procura quale valore di una nuova autoambulanza ( ma non già ante sinistro) corrisponde approssimativamente alla cifra di 25.000,00 euro indicata dalla denunzia della Croce Rossa alla Corte dei Conti, che tiene conto invece della obsolescenza di cinque anni del veicolo; la cifra di 15.000,00 euro , indicata dalla denunzia della Croce Rossa alla Assicurazione, si riferisce alle sole riparazioni necessarie, e dunque non comprende la - intuibile, alla luce di tale elemento - riutilizzazione del materiale interno (pari approssimativamente a 10.000,00, e cioè alla differenza tra le somme di euro 25.000,00 e 15.000,000, differenza esattamente riscontrabile, infatti, tra il valore di una autoambulanza nuova completa (i 30.000,00 euro indicati dalla Procura) ed il valore di una autovettura dello stesso tipo non accessoriata ad autoambulanza (i 20.000,00 euro indicati dal preventivo depositato dal convenuto). Tali elementi, complessivamente coerenti e non contraddittori, formano prova sufficiente dell'ammontare del danno e consentono a questo Collegio di determinare il danno direttamente imputabile al convenuto in euro 15.000,00, pari al valore della autoambulanza ante sinistro meno il valore della attrezzature interne, che nonostante la rottamazione alla quale afferma la Croce Rossa si è provveduto, sono state presumibilmente riutilizzate dalla Croce Rossa al fine di evitare sprechi di materiale.

    Ritiene tuttavia il Collegio di procedere ad una riduzione del danno sopra quantificato, sia in considerazione del lungo servizio prestato dal convenuto presso la Croce Rossa in qualità di autista , che non risulta aver precedenti addebiti dall'ente di appartenenza, sia in ragione del titolo di servizio, onorario e non retribuito, sia in relazione al reddito percepito, evidenziato nel CUD 2005 depositato agli atti del giudizio. In ragione di tutti questi elementi il danno può essere ridotto all'ammontare di euro 5.000,00 complessivi delle spese di giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al soddisfo.

    P.Q.M.

    La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna - definitivamente pronunziando, condanna il Sig. ***** Primo, meglio in epigrafe specificato, a risarcire alla sezione locale di Imola della Croce Rossa Italiana la somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno occorso alla autoambulanza CRI 15**9, comprensivi delle spese di giudizio e accessori sino alla data della presente decisione, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo.

    Così deciso in Bologna il 5.7.2006

    L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

    F.TO Chiara Bersani F.TO Giovanni Bencivenga



    Depositata in Segreteria il giorno 30 ottobre 2006

    Il Direttore della Segreteria

    f.to Dott.ssa Valeria Sama



    per leggere la sentenza originale cliccami

    Edited by coeslazio - 26/11/2006, 18:37
     
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