Non riscattabile il diploma di infermiere

C.S. sentenza 13 gennaio 2006, n. 1994

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    Ai dipendenti dello Stato non è riconosciuta questa facoltà
    Non riscattabile il diploma di infermiere


    (Consiglio di Stato 1994/2006)

    Ai dipendenti dello Stato non può essere riconosciuta la facoltà di riscattare ai fini di pensione il periodo di durata legale del corso per conseguire il diploma di infermiere professionale. In tal senso si è pronunciata la Sesta Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato nella sentenza 13 gennaio 2006, n. 1994, con la quale la stessa Sezione ha accolto l’appello proposto dall’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, riformando la sentenza n. 3658/2000 emessa dal TAR per la Campania e dichiarando infondato il ricorso in primo grado a seguito del quale una dipendente da quella Università aveva ottenuto di potere riscattare ai fini di pensione il periodo di corso per il perseguimento del diploma di infermiere professionale. Secondo il Consiglio di Stato, la normativa di cui all’articolo 20 del RD 21 novembre 1929, n. 2330, che regola l’accesso al corso per il diploma di infermiere professionale, non richiede il possesso di alcun diploma post-secondario, essendo sufficiente allo scopo il certificato di licenza media di primo grado, per cui il diploma di infermiere professionale conseguito al termine della durata del corso biennale per infermiere professionale può essere considerato un diploma di scuola media superiore. Aggiunge il Consiglio di Stato che il principio enunciato nella sentenza n. 52/2000 della Corte Costituzionale, diversamente da quanto ritenuto dal TAR per la Regione Campania, è chiaro nel subordinare, la possibilità per il riscatto degli anni necessari per acquisire la prescritta preparazione per lo svolgimento di una determinata funzione, alla condizione che il diploma o il titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto “in aggiunta ad altro titolo di studio”. Ne consegue che la pretesa della dipendente interessata al riscatto degli anni di studio per acquisire il diploma di infermiere professionale non può essere soddisfatta perché si tratta di diploma conseguibile dopo due anni di un corso al quale si accede con la licenza di scuola media di primo grado. Il diploma di infermiere professionale non è quindi suscettibile di riscatto al pari di tutti i periodi di studio per il conseguimento di un diploma di Stato richiesto per l’accesso al posto di lavoro. Da qui l’accoglimento nei termini innanzi indicati dell’appello presentato dall’Università Federico II di Napoli. (11 maggio 2006)

    Consiglio di Stato - Decisione n. 1994/2006

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

    DECISIONE

    sul ricorso in appello proposto dall’Università degli Studi "Federico II" di Napoli, rappresentata e difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

    contro

    Calabrese Nicolina, non costituita;

    per l’annullamento

    della sentenza n. 3658 del 2000 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. II, resa inter partes.

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2006, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, udito l’avvocato dello Stato Giacobbe;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

    1.- Il TAR Campania, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha accolto il ricorso dell’istante avverso il provvedimento dell’Università appellante, con cui è stato denegato il riscatto della durata del corso necessario al conseguimento del diploma di "infermiere professionale".

    2.- Appella l’Università, la quale chiede la riforma della sentenza impugnata, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato la sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000 [1] (comunque estranea alla fattispecie), con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del 1° comma dell’articolo 13 TU 29 dicembre 1973 n. 1092 e dell’articolo 2 del DLgs 30 aprile 1997 n. 184 per violazione degli articoli 3 e 97della Costituzione [2], "nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario) quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo". L’Università conclude che nella specie non poteva essere ammesso a riscatto il periodo di durata del corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, in quanto sono riscattabili solo i periodi di studio successivi al conseguimento del diploma di maturità o di scuola secondaria superiore.

    3.- Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 13 gennaio 2006, è fondato.

    Il primo giudice ha ammesso a riscatto il periodo di durata del corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, muovendo dalla considerazione che la giurisprudenza costituzionale avrebbe "reiteratamente posto in rilievo" l’evoluzione della normativa in tema di "riscatti" sino a ritenere riscattabile ogni periodo di studio necessario per acquisire una maggiore preparazione professionale, richiesta per accedere ad una specifica qualifica superiore. La sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 2000, secondo il TAR, consente di "enucleare un principi generale sulla generale riscattabilità dei periodi di studio post-universitari o post-secondari funzionali alla carriera nell’Amministrazione di appartenenza".

    La argomentazione non convince, perché la normativa che regola l’accesso al corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale (RD 21novembre 1929 n. 2330, articolo 20 [3]), non richiede il possesso di alcun diploma post-secondario, essendo sufficiente il certificato di licenza media di primo grado, e l’articolo 135 del T.U. 27 luglio 1939 n. 1265 [4] prevede che alla fine del corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio, venga rilasciato un diploma di Stato per l’esercizio della professione di infermiera. Qualora l’infermiera superi con esito favorevole gli esami del terzo corso, consegue uno speciale certificato di abilitazione.

    Il diploma, conseguito dall’interessata al termine della durata del corso biennale, può essere considerato un diploma di scuola media superiore, che, seppur necessario ai fini della qualifica ricoperta, non è riscattabile così come non lo sono tutti i periodi di studio per il conseguimento di un diploma di Stato, richiesto per l’accesso al posto.

    Peraltro, la menzionata sentenza n. 52/2000 della Corte Costituzionale[1] non giustifica la statuizione del TAR, dal momento che il principio enunciato è chiaro nel subordinare la possibilità del riscatto degli anni necessari per acquisire la preparazione necessaria per lo svolgimento di una determinata funzione, alla condizione che il diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto "in aggiunta ad altro titolo di studio".

    Non può, quindi, essere soddisfatta la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuto il riscatto degli anni di studio per acquisire il diploma di Stato, necessario per l’esercizio della professione di infermiere professionale, giacché tale diploma si consegue dopo la frequenza di un corso biennale, al quale si accede con la licenza media di primo grado.

    Questa situazione consente di ritenere manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, in quanto la posizione dell’istante non è omogenea con altre per le quali la normativa prevede la possibilità del riscatto, e neppure con quelle prese in considerazione dalla Corte (durata del corso legale di studi svolto presso l’Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore post-secondario, quando il relativo diploma sia richiesto in aggiunta ad altro titolo di studio), al fine di dichiarare l’illegittimità della normativa avanti indicata, nella parte in cui non consente il riscatto.

    L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato infondato il ricorso di primo grado.

    Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe. Compensa le spese.

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Sesta - nella Camera di Consiglio. Depositata in Segreteria l’11 aprile 2006

    http://www.pensionilex.kataweb.it/article_...37896&idCat=641
     
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