Nuove disposizioni in materia di reati colposi contro la persona

PDL CAMERA DEI DEPUTATI N. 518

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    CAMERA DEI DEPUTATI N. 518

    Nuove disposizioni in materia di reati colposi contro la persona

    PROPOSTA DI LEGGE
    d’iniziativa del deputato MISURACA

    Presentata il 5 maggio 2006

    ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’approvazione
    della legge 21 febbraio 2006, n. 102, recante
    disposizioni in materia di conseguenze derivanti
    da incidenti stradali, rivela la sensibilita`
    della Camera dei deputati al gravissimo e
    sempre piu` universalmente sentito problema
    delle stragi stradali e conferma il suo
    impegno a risolverlo con la proposta di
    norme tanto coraggiose quanto largamente
    rispondenti alle attese delle associazioni
    delle vittime, dei tecnici del settore e dell’intera
    opinione pubblica.
    Ma questo coraggio e questa rispondenza
    devono essere usati ancora se si
    vuole, come e` necessario, giungere a una
    soluzione legislativa dei punti nodali di
    quelle stragi, e piu` in generale del crescente
    fenomeno dei reati colposi contro la
    persona, e attuando cosı` efficacemente
    quel compito primario dello Stato che e` la
    protezione della salute e della vita dei
    cittadini e tutelando come meritano il
    dolore e la dignita` delle vittime.
    Si tratta certamente di un compito non
    facile; ed e` appunto per questo che nel
    presentare una nuova proposta di legge in
    questa allargata dimensione di tutte le offese
    non dolose alla persona e` parso opportuno
    da una parte muovere dalle acquisizioni
    di cui alla legge 21 febbraio 2006,
    n. 102, senza riproporre quanto lo stesso
    testo non ha accolto delle proposte di legge
    abbinate nn. 521, 866, 1857 e 4125, da cui
    la legge e` originata, salvo che per il risarcimento
    del danno e pero´ in un’ottica del
    tutto nuova, e dall’altra limitare le proposte
    ulteriori a quelle essenziali ai fini cennati di
    protezione e di tutela.
    La proposta di legge si muove dunque
    sulle seguenti linee.
    A) Uguaglianza di trattamento per tutte
    le fattispecie di lesioni colpose ovunque
    provocate, senza alcuna distinzione per
    quelle inferte sulla strada o sul lavoro. Se
    infatti la ragione della diversa punibilita` di
    queste ultime, quale prevista dagli articoli 589
    e 590 del codice penale, risiede nella
    pericolosita` degli ambienti e nella conseguente
    diligenza richiesta a chi vi opera
    nonche´ nell’allarme sociale che i reati
    commessi in quei campi provocano nell’opinione
    pubblica, sembra fuori discussione
    che le stesse condizioni di pericolosita`
    , necessaria diligenza e allarme siano
    presenti in tutti gli altri campi e, ad
    esempio, in quelli dell’assistenza sanitaria
    e del commercio alimentare. Non si vede
    cioe` perche´ il medico che danneggia o
    uccide chi si e` affidato alle sue cure, o il
    commerciante che immette sul mercato
    alimenti in grado di procurare malattie e
    morte, dovrebbero essere puniti in modo
    diverso e inferiore rispetto a chi sulla
    strada non rispetta la precedenza o in
    cantiere non appresta le dovute cautele.
    Il dubbio di incostituzionalita` di una
    normativa che considera in modo diverso
    colpe della stessa gravita` e con i medesimi
    anche devastanti effetti sottolinea l’esigenza
    e l’urgenza della reductio ad unum
    della colpa quale che sia il terreno nel
    quale produce i suoi effetti di danno.
    B) Aumento della pena base per i reati
    di omicidio e di lesioni colpose gravi e
    gravissime nella misura prevista dalla
    legge 21 febbraio 2006, n. 102, per l’aggravante
    relativa alla causazione di tali
    eventi sulla strada o sul lavoro e contemporanea
    esclusione della stessa aggravante.
    La previsione di pene maggiori posta
    dagli articoli 589 e 590 del codice penale
    per gli incidenti stradali e sul lavoro e`
    infatti gia` oggi priva di risultato concreto,
    o comunque di risultato apprezzabile nella
    dimensione generale dei fenomeni, compensabile
    com’e` con una qualsiasi attenuante
    anche generica e in particolare con
    quella della incensuratezza che ricorre
    nella grandissima maggioranza delle lesioni
    stradali.
    Se si considera poi che non esiste
    motivo al mondo, ne´ ragione di opportunita`
    a livello sostanziale e processuale,
    perche´ la punizione ritenuta idonea per la
    colpa che determina una grave invalidita` o
    la morte non venga applicata in tutti i
    campi nei quali quella colpa si verifica,
    cade la stessa logica possibilita` di scinderne
    la punizione in pena base e aggravante.
    C) Estensione della sanzione amministrativa
    accessoria della sospensione della
    abilitazione all’esercizio dell’attivita` nell’ambito
    della quale sono stati commessi
    reati di omicidio o di lesioni colpose,
    prevista dall’articolo 6 della legge 21 febbraio
    2006, n. 102, per i responsabili di
    sinistri stradali, ai responsabili degli stessi
    reati ovunque commessi e nella stessa
    misura.
    Si tratta di una logica conseguenza
    della proposta di unificare la disciplina
    penale per tutti i reati del genere.
    La mancata previsione di una misura
    minima della sanzione da applicare potra`
    permettere peraltro una congrua applicazione
    della norma nei casi piu` delicati,
    specie in materia sanitaria.
    D) Necessita` , in tutti i casi di applicazione
    della pena su richiesta, quando si
    tratta dei piu` gravi reati colposi contro la
    persona, di una procedura conciliativa che
    metta di fronte il responsabile e la vittima
    e subordini l’accoglimento della richiesta
    al riconoscimento della colpa e al risarcimento
    dei danni.
    L’articolata proposta di legge, fondata
    sulle indicazioni di una autorevole dottrina
    e su accenni normativi gia` presenti
    per i processi dinanzi al giudice di pace,
    costituisce un compromesso tra le richieste
    delle associazioni delle vittime, che
    rivendicano il diritto a esprimere su quella
    richiesta un consenso determinante, e l’attuale
    sistema – incompatibile non solo con
    la valutazione popolare del significato del
    processo ma con i motivi di fondo che nel
    nostro ordinamento presiedono alla punizione
    dei reati e quindi con l’emenda, la
    deterrenza e la pubblica riaffermazione
    del significato e della cogenza delle regole
    violate – che consente al responsabile
    anche di eventi gravissimi di ottenere la
    riduzione di un terzo della pena senza
    riconoscere la propria colpa, senza risarcire
    i danni e senza neppure comparire di
    fronte al giudice.
    E) Distinzione, quanto al danno alla
    persona, tra danno non patrimoniale e
    danno da morte, ambedue peraltro risarcibili
    anche in difetto di reato. E`
    in
    particolare previsto:
    risarcimento del danno biologico,
    quando e` permanente e superiore al 10
    per cento, secondo una tabella conforme a
    quella gia` in vigore per le micropermanenze
    e adeguabile al valore della moneta
    e invece in misura fissa, anche essa pero`
    adeguabile, quando il danno e` temporaneo;
    risarcimento di ogni altro danno non
    patrimoniale in via equitativa;
    risarcimento del danno da morte,
    anche ove si tratti di morte cosiddetta
    « immediata », con aggancio al « valore »
    biologico della vittima, esclusa ogni valutazione
    equitativa, e in misura fissa, in
    modo cioe` che il responsabile paghi il
    danno che ha provocato a prescindere dal
    numero e dalla qualita` degli aventi diritto
    al risarcimento;
    attribuzione integrale di tale risarcimento
    fisso all’unico superstite e sua distribuzione,
    quando i superstiti siano invece
    piu` d’uno, in parti uguali salvo riserve
    preventive rispettose della loro vicinanza
    parentale o sentimentale alla vittima, secondo
    uno schema alla fine molto piu`
    semplice ed efficace di quanto a prima
    vista possa apparire.
    Anche questa parte della proposta di
    legge, per l’aspetto piu` innovativo e cioe`
    per quanto attiene al danno da morte,
    nasce dalla considerazione che le vittime e
    le loro associazioni attribuiscono a una
    perdita che non puo` essere valutata diversamente
    da persona a persona e che
    deve dunque essere risarcita in termini
    univoci e predeterminati.
    F) Agevolazioni processuali per le
    azioni civili riguardanti i piu` gravi reati
    colposi contro la persona, in particolare in
    materia della loro prescrizione e delle
    spese, nonche´ protezione dei crediti conseguiti
    da quelle azioni in sede di concorso
    e rispetto alla loro aggredibilita` da parte di
    terzi.
    Una non indifferente parte del Paese
    attende che siano sciolti i nodi che la
    presente proposta di legge ritiene di evidenziare
    alla discussione come determinanti
    per i fini di rispetto della salute,
    della vita, della dignita` e del dolore delle
    vittime.
    Sta alla nostra capacita` di interpretare
    il sentimento e il volere popolari, veri
    titolari del potere democratico, fare sı` che
    questa attesa non vada delusa.

    PROPOSTA DI LEGGE
    ___
    ART. 1.
    (Unificazione e aumento della pena edittale
    per il reato di omicidio colposo).
    1. Il primo comma dell’articolo 589 del
    codice penale e` sostituito dal seguente:
    « Chiunque cagiona per colpa la morte
    di una persona e` punito con la reclusione
    da due a cinque anni ».
    2. Il secondo comma dell’articolo 589
    del codice penale e` abrogato.
    ART. 2.
    (Unificazione e aumento delle pene edittali
    per i reati di lesioni colpose gravi e gravissime).
    1. Il secondo comma dell’articolo 590
    del codice penale e` sostituito dal seguente:
    « Se la lesione e` grave, la pena e` della
    reclusione da tre mesi a un anno; se e`
    gravissima, della reclusione da uno a tre
    anni ».
    2. Il terzo comma dell’articolo 590 del
    codice penale e` abrogato.
    3. Il quinto comma dell’articolo 590 del
    codice penale e` sostituito dal seguente:
    « Il delitto e` punibile a querela salvo
    nei casi previsti dal primo comma ».
    ART. 3.
    (Sanzioni amministrative accessorie per i
    reati di lesioni e di omicidio colposi).
    1. Nei confronti del responsabile dei
    reati di lesioni personali colpose, al definitivo
    accertamento del reato consegue la
    sanzione amministrativa accessoria della
    sospensione da quindici giorni a tre mesi
    delle autorizzazioni, licenze, abilitazioni e
    patenti amministrative relative alle attivita`
    nell’ambito delle quali il reato e` stato
    consumato.
    2. Se la lesione personale colposa e`
    grave o gravissima la sospensione prevista
    dal comma 1 e` fino a due anni.
    3. Nel caso di omicidio colposo la
    sospensione prevista dal comma 1 e` fino a
    quattro anni.
    4. La sanzione amministrativa accessoria
    di cui al comma 1 e` diminuita fino ad
    un terzo nel caso di applicazione della
    pena su richiesta ai sensi degli articoli 444
    e seguenti del codice di procedura penale.
    ART. 4.
    (Esclusione dei meccanismi di riduzione di
    pena in ordine ai reati di lesioni mortali o
    gravissime).
    1. Dopo il comma 3 dell’articolo 438 del
    codice di procedura penale e` inserito il
    seguente:
    « 3-bis. Nelle ipotesi di cui agli articoli
    589, primo comma, e 590, secondo comma,
    del codice penale, la richiesta e` procedibile
    a condizione che prima di ogni altro atto e
    decisione siano avvertite della richiesta le
    persone offese dal reato e, ove lo chiedano,
    siano ascoltate anche in ordine alla congruita`
    della pena richiesta o legalmente
    prevista e sia quindi promosso dal giudice, e
    attuato nei termini da lui stabiliti, comportando
    improcedibilita` il rifiuto comunque
    motivato dell’indagato o dell’imputato, il
    suo confronto diretto con le persone offese
    dinanzi allo stesso giudice al fine di una
    riparazione comprendente il pubblico riconoscimento
    della propria colpa e il risarcimento
    in termini congrui di tutti i danni
    risarcibili per legge ».
    2. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 444
    del codice di procedura penale e` inserito
    il seguente:
    « 1-ter. Nelle ipotesi di cui agli articoli
    589, primo comma, e 590, secondo
    comma, del codice penale, la richiesta e`
    procedibile a condizione che prima di ogni
    altro atto e decisione sono avvertite della
    richiesta le persone offese dal reato e, ove
    lo chiedano, siano ascoltate anche in ordine
    alla congruita` della pena richiesta o
    legalmente prevista e sia quindi promosso
    dal giudice, e attuato nei termini da lui
    stabiliti, comportando improcedibilita` il
    rifiuto comunque motivato dell’indagato o
    dell’imputato, il suo confronto diretto con
    le persone offese dinanzi allo stesso giudice
    al fine di una riparazione comprendente
    il pubblico riconoscimento della
    propria colpa e il risarcimento in termini
    congrui di tutti i danni risarcibili per
    legge ».
    ART. 5.
    (Risarcimento del danno alla persona).
    1. Al libro IV, titolo IX, del codice
    civile, dopo l’articolo 2059 sono aggiunti i
    seguenti:
    « ART. 2059-bis. – (Risarcimento del
    danno non patrimoniale). – Il danno biologico
    permanente viene risarcito, anche
    ove il fatto offensivo non costituisca reato,
    attribuendo al punteggio riconosciuto il
    valore fissato dalla tabella unica nazionale
    prevista dall’articolo 23, comma 4, della
    legge 12 dicembre 2002, n. 273, predisposta
    sviluppando fino a 100 i meccanismi di
    calcolo di cui alla tabella prevista dall’articolo
    5 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
    La tabella di cui al primo comma e`
    redatta dal Ministero della giustizia ed e`
    adeguata annualmente alle variazioni del
    costo della vita desunte dagli indici ISTAT
    dei prezzi al consumo per le famiglie di
    operai e di impiegati.
    A titolo di danno biologico temporaneo
    e` liquidato un importo di euro 50, da
    adeguare con le modalita` previste dal
    secondo comma, per ogni giorno di inabilita`
    assoluta; in caso di inabilita` temporanea
    inferiore al 100 per cento la liquidazione
    avviene in misura corrispondente
    alla percentuale di inabilita` riconosciuta
    per ciascun giorno.
    Il danno biologico e` risarcibile indipendentemente
    dalla sua incidenza sulla capacita`
    di produzione di reddito del danneggiato.
    Ogni altro danno non patrimoniale
    della vittima ed eventualmente dei suoi
    familiari viene risarcito, anche ove il fatto
    offensivo non costituisca reato, su base
    equitativa tenendo conto della sofferenza
    patita e di quella presunta per il futuro,
    della gravita` dell’offesa alla dignita` e alla
    qualita` della vita presunte secondo l’apprezzamento
    del giudice nonche´ delle ulteriori
    conseguenze negative, per gli stessi
    aspetti o per altri, provate dal danneggiato.
    ART. 2059-ter. – (Risarcimento del
    danno da morte). – Il danno da morte
    viene risarcito, anche ove il fatto offensivo
    non costituisca reato e anche in caso di
    morte immediata, nella misura del doppio
    del danno biologico del 100 per cento da
    riconoscere alla vittima, se sopravvissuta.
    Il risarcimento di cui al primo comma
    assorbe o e` assorbito da quello eventualmente
    riconosciuto o erogato alla vittima
    prima della morte.
    Hanno diritto al risarcimento di cui al
    primo comma i familiari superstiti se
    parenti anche adottivi entro il terzo grado,
    compresi i concepiti al momento dell’evento
    se poi nati, il coniuge anche
    separato o divorziato, il convivente more
    uxorio, i terzi che provino di essere stati
    legati alla vittima da profondi e duraturi
    vincoli affettivi.
    La quota di ciascun superstite viene
    liquidata in percentuale sul totale secondo
    i criteri seguenti: per un solo superstite al
    100 per cento; per piu` superstiti con
    divisione in parti uguali, salvo le seguenti
    preventive riserve:
    1) in favore della madre e del padre
    anche adottivi e anche non conviventi,
    purche´ ancora in famiglia, di figlio unico
    senza prole: 20 per cento ciascuno;
    2) in favore della madre e del padre
    anche adottivi e anche non conviventi,
    purche´ ancora in famiglia, di figlio unico
    con prole o di altri figli viventi: 15 per
    cento ciascuno;
    3) in favore della madre e del padre
    anche adottivi e anche non conviventi non
    piu` in famiglia: 10 per cento ciascuno;
    4) in favore del coniuge non separato
    legalmente o di fatto o del convivente more
    uxorio: 20 per cento;
    5) in favore del figlio o dei figli anche
    adottivi compresi i concepiti se poi nati: 15
    per cento complessivamente;
    6) in favore del germano o dei germani:
    15 per cento complessivamente ».
    ART. 6.
    (Agevolazioni per i crediti in materia di risarcimento
    dei danni causati da reati di omicidio
    e di lesioni colpose gravi e gravissime).
    1. Dopo l’articolo 175 del codice di
    procedura civile e` inserito il seguente:
    « ART. 175-bis. – (Agevolazioni per i
    crediti in materia di risarcimento dei danni
    causati da reati di omicidio e di lesioni
    colpose gravi e gravissime). – Alle azioni
    relative a risarcimento dei danni in fattispecie
    di lesioni personali colpose gravi o
    gravissime e di omicidio colposo non e`
    applicabile il termine di prescrizione di
    cui al secondo comma dell’articolo 2947
    del codice civile.
    Ai processi relativi alle azioni di cui al
    primo comma si applicano le esenzioni previste
    dall’articolo unico della legge 2 aprile
    1958, n. 319, e successive modificazioni,
    anche in ordine alle procedure di cui al
    secondo comma dello stesso articolo unico.
    Ai crediti nascenti dalle sentenze anche
    non definitive e dalle ordinanze o sentenze
    di attribuzione di provvisionale pronunciate
    nei processi di cui al primo comma
    e` attribuito privilegio generale sui mobili
    ed essi sono collocati nei crediti di cui alla
    lettera a) del secondo comma dell’articolo
    2777 del codice civile.
    Le somme liquidate a titolo di risarcimento
    per le fattispecie di cui al primo
    comma non sono assoggettabili ad azione
    esecutiva, a procedura concorsuale, a obbligo
    di denuncia o ad imposizione fiscale ».

    http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/st...5PDL0009000.pdf
     
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