Organizzazione dell'orario di lavoro - dir. 93/104/CE e 2000/34/CE

D.L. 8/8/2003 n.66

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    testo in vigore dal: 24-11-2010

    LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

    Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
    (10G0209) (GU n. 262 del 9-11-2010 - Suppl. Ordinario n.243)



    Art. 7. (Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro)


    1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come da ultimo modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a 5.000 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa e' da 800 a 4.500 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e' da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e' da 900 a 1.500 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta». 2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».





    Note all'art. 7:
    - Il testo dell'art. 18-bis del decreto legislativo 8
    aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e
    della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
    dell'organizzazione dell'orario di lavoro), come da ultimo
    modificato dall'art. 41 del decreto-legge 25 giugno 2008,
    n. 112, convertito, con modfificazioni, dalla legge 6
    agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge,
    e' il seguente:
    «Art. 18-bis (Sanzioni). - 1. La violazione del divieto
    di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6,
    dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
    compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con
    l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro
    a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui
    le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle
    lettere a), b) c), dell'art. 11, comma 2, sono adibite al
    lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in
    forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore
    anteriori al previsto inizio della prestazione.
    2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14,
    comma 1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con
    l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
    3. In caso di violazione delle disposizioni previste
    dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 9, comma 1, si applica la
    sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la
    violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
    si e' verificata in almeno tre periodi di riferimento di
    cui all'art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e'
    da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a piu'
    di dieci lavoratori ovvero si e' verificata in almeno
    cinque periodi di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 o
    4, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a 5.000 euro e
    non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura
    ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste
    dall'art. 10, comma 1, si applica la sanzione
    amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la
    violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
    si e' verificata in almeno due anni, la sanzione
    amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si
    riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
    verificata in almeno quattro anni, la sanzione
    amministrativa e' da 800 a 4.500 euro e non e' ammesso il
    pagamento della sanzione in misura ridotta.
    4. In caso di violazione delle disposizioni previste
    dall'art. 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa
    pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce
    a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata in
    almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione
    amministrativa e' da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si
    riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
    verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la
    sanzione amministrativa e' da 900 a 1.500 euro e non e'
    ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
    5.
    6. La violazione delle disposizioni previste dall'art.
    5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da
    25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di
    cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso
    dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative,
    la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e'
    ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
    7. La violazione delle disposizioni previste dall'art.
    13, commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa
    da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni
    lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti
    previsti.».
    - Il testo dell'art. 11, comma 7, del decreto
    legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della
    normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi
    a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma
    della legge 31 dicembre 1998, n. 485) come modificato dalla
    presente legge, e' il seguente:
    «Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi
    mercantili). - 1. Fatte salve le disposizioni riportate al
    comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore
    marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su una
    durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a
    settimana e riposo nei giorni festivi.
    2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo
    a bordo delle navi sono cosi' stabiliti:
    a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non
    deve essere superiore a:
    1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e
    2) 72 ore su un periodo di sette giorni;
    ovvero
    b) il numero minimo delle ore di riposo non deve
    essere inferiore a:
    1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e
    2) 77 ore su un periodo di sette giorni.
    3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non
    piu' di due periodi distinti, uno dei quali dovra' essere
    almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra
    periodi consecutivi di riposo non dovra' superare le 14
    ore.
    4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di
    salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e
    normative nazionali e da convenzioni internazionali sono
    svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei
    periodi di riposo del lavoratore e non provocare
    affaticamento.
    5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si
    trovi in disponibilita' alle chiamate, dovra' beneficiare
    di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il
    normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di
    lavoro.
    6. I periodi di riposo per il personale di guardia
    impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli
    stabiliti all'art. 12 del decreto del Presidente della
    Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le
    misure minime di cui al comma 3.
    7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere
    derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello
    nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente
    piu' rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni
    nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono
    essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali
    stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
    piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il
    ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di
    periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la
    concessione di riposi compensativi per i lavoratori
    marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi
    di breve durata o adibite a servizi portuali.
    8. I lavoratori marittimi di eta' inferiore a 18 anni
    non devono svolgere la propria attivita' lavorativa a bordo
    in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per
    «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9
    ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo
    dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.
    9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca
    nazionali e' affissa, in posizione facilmente accessibile e
    redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una
    tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del
    presente decreto con l'organizzazione del servizio di
    bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:
    a) l'orario del servizio in navigazione e del
    servizio in porto; nonche'
    b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero
    minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente
    decreto o dai contratti collettivi in vigore.
    10. Una copia del contratto collettivo e una copia
    delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di
    tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a
    disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi
    di vigilanza.
    11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere
    dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di
    lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e
    di ore di riposo e sino al ripristino delle normali
    condizioni di navigazione, per le attivita' inerenti:
    a) la sicurezza della navigazione in relazione a
    situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il
    carico trasportato e per la stessa nave;
    b) le operazioni di soccorso ad altre unita'
    mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo
    in mare.
    12. Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata
    la normale condizione di navigazione, il coordinamento
    della nave deve far si' che i lavoratori marittimi,
    impegnati in attivita' lavorative in un periodo previsto di
    riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.».




     
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3 replies since 27/10/2006, 23:55   415 views
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