Il risarcimento del danno in favore del terzo trasportato

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    Coeslazio

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    Il risarcimento del danno in favore del terzo trasportato

    In base a quanto disposto dall'art. 122, comma secondo, del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209 del 2005) "l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto". Occorre dunque, preliminarmente, definire la nozione di terzo trasportato rilevante ai fini dell'applicazione di questa norma.

    Prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice delle Assicurazioni, la precedente disciplina (Legge 990/1969) non considerava terzi i soggetti trasportati e, conseguentemente, li escludeva dai benefici dell'assicurazione obbligatoria. Successivamente, la Legge n. 39/1977, modificando il regime precedente, estendeva la tutela anche ai trasportati, fatte salve alcune categorie di persone, quali quelle che avevano la disponibilità giuridica o di fatto del veicolo - il proprietario o il conducente qualora trasportato - e quelle che si trovavano in rapporto di parentela con questi, come il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli affiliati e gli altri parenti entro il terzo grado.


    La figura del terzo trasportato nella interpretazione della giurisprudenza

    Anche la giurisprudenza era costante nel ritenere che il diritto al risarcimento, in tali casi, trovava il proprio fondamento giuridico nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (la norma generale del codice civile che regola la responsabilità extracontrattuale), ritenendosi inapplicabile ai casi di specie la presunzione di colpa sancita all'art. 2054 c.c.
    Tale ulteriore limite è stato poi rimosso solo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 1991 che ha dichiarato l'illegittimità della suddetta previsione, anche per contrasto con quanto previsto dalla corrispondente normativa europea (direttiva CEE del 29 dicembre 1983).
    Il regime della responsabilità, tuttavia, cambiava in ragione del titolo in forza del quale era avvenuto il trasporto. Il trasportato, infatti, avrebbe potuto ottenere il risarcimento del danno patito, in caso di trasporto oneroso o a titolo gratuito, in forza di responsabilità contrattuale, nel caso di trasporto amichevole o di cortesia, in forza di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
    Si riteneva infatti che la L. 990/69 pur avendo imposto la copertura assicurativa del trasporto - a qualsiasi titolo - non avesse sancito, a carico del proprietario oltre che del conducente, l'applicazione delle presunzioni di cui all'art. 2054 alle ipotesi di trasporto a titolo di cortesia (Cass. 3 Marzo 1995 n. 2471).
    Diversamente a partire dal 1998 la Cassazione, affermando l'irrilevanza della qualificazione giuridica del rapporto instauratosi tra trasportato a titolo di cortesia ed il vettore ai fini del risarcimento del danno patito dal primo, stabiliva:"In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso e gratuito). Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno." (Cass. 26 Ottobre 1998 n. 10629 e 21 Marzo 2001 n. 4022).
    Tale orientamento giurisprudenziale pone pertanto in capo al vettore un obbligo assoluto di protezione dell'incolumità personale di chiunque riporti un danno che sia casualmente connesso all'attività di guida.
    Questa impostazione si armonizza anche con quanto previsto successivamente dall'art. 28 Legge n. 142 del 1992, in base al quale "non è terzo trasportato e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulata a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro".


    Il risarcimento del danno nella attuale disciplina normativa


    L'evoluzione nella disciplina del risarcimento dei danni del terzo trasportato culmina tuttavia nell'art. 141, del nuovo Codice delle Assicurazioni: "Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148".
    Alla luce di tale norma, dunque, la proponibilità dell'azione che il terzo trasportato può esperire nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo su cui viaggiava è subordinata, in primo luogo, alla sussistenza di un danno (sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale), e di un sinistro. La norma precisa, tuttavia, che il risarcimento da parte della compagnia assicurativa del vettore è contenuto nei limiti del massimale di legge (€ 774.685,35). Conseguentemente, l'eventuale maggior danno potrà essere richiesto dal trasportato alla compagnia assicurativa del responsabile civile (veicolo antagonista e non quello del vettore).


    L'azione giudiziale del risarcimento



    Nel caso, invece, in cui sia necessario esperire un'azione giudiziale, quest'ultima dovrà essere esercitata nei confronti dell'assicurazione del vettore, salva la possibilità per la compagnia assicuratrice del responsabile civile di intervenire nel giudizio ed estromettere l'assicurazione del vettore, riconoscendo dunque la totale responsabilità del proprio assicurato.
    Nella nuova disciplina non è poi chiaro se il trasportato possa comunque decidere di agire direttamente contro l'impresa assicuratrice del responsabile civile. In altri termini, rimane il dubbio se l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del veicolo che ha effettuato il trasporto costituisca l'unica via possibile e, quindi, se l'art. 141 deroghi o meno al precetto generale di cui all'art. 144 (che disciplina l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile).
    Quest'ultima norma prevede, infatti, che "il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione".
    L'opinione prevalente della dottrina che si è interrogata in ordine al rapporto intercorrente tra le due norme, rigetta la tesi che ammette la cumulabilità delle due azioni, abbracciando la tesi opposta dell'alternatività. Le motivazioni di tale impostazione risiedono in due principali argomentazioni.
    In primo luogo si rileva che l'art. 141 cod. cit. prevede una disciplina speciale per il caso specifico del terzo trasportato su uno dei veicoli coinvolti nel sinistro, in deroga alla disciplina generale dettata per gli altri danneggiati; in secondo luogo, si afferma che la previsione di cui al citato art. 141 non avrebbe alcun senso se concorresse con quella di cui all'art. 144, dal momento che anche il vettore sarebbe pur sempre un responsabile aggredibile al pari degli altri conducenti coinvolti nel sinistro.
    Dello stesso avviso è anche una parte della giurisprudenza di merito che si è pronunciata sulla possibilità per il trasportato di evocare in giudizio esclusivamente il titolare-conducente del veicolo antagonista (quale "responsabile del danno") e la relativa compagnia assicuratrice affermando che "l'art. 141 C.d.A. non reca alcuna espressa preclusione in tal senso, circostanza che pare sufficiente ad escludere che nell'ipotesi in esame il legislatore abbia inteso sottrarre al trasportato-danneggiato le azioni precedentemente esperibili ai sensi degli artt. 2043-2054 c.c. e dell'art. 18 L. 990/69. La previsione dell'art. 141 primo comma ultima parte C.d.A., secondo la quale resta "fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazioni del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto da un massimale superiore a quello minimo", non sembra contraddire la predetta interpretazione ma, semmai, avvalorarla. Si ritiene dunque che anche nel vigore della nuova disciplina il trasportato al pari di qualsiasi altro danneggiato, possa comunque agire a titolo risarcitorio nei conforti del "responsabile del sinistro" diverso dal proprio vettore in base agli ordinari principi codicistici e a titolo indennitario nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista in base al nuovo art. 144 C.d.A." (Trib. Torino, sentenza n. 6070 dell'11 ottobre 2007).
    Si rileva, infine che la tutela del terzo trasportato resta esclusa dalla procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 Codice delle Assicurazioni, che, limitata alla sola ipotesi di sinistro tra due veicoli, al comma 2 espressamente prevede la possibilità di applicazione soltanto per i danni al veicolo, alle cose trasportate (sia del proprietario che del conducente), alle lesioni sofferte dal conducente non responsabile non superiori al 9% di invalidità permanente ma esclude il ristoro dei danni sofferti dal terzo trasportato ed i sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero.



    Avv. Alessandra Manzo

    http://casellario.inail.it/cci/Informazion...-1628789805.jsp
     
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  2. MicheleSalva
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    Interessante articolo!
    anche qui ho trovato utili informazioni su terzo trasportato e risarcimento da incidente stradale:
     
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1 replies since 23/1/2011, 14:45   1765 views
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