Pronta disponibilità responsabilità e tempistica

regolamentazione pronta disponibilità

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    Pronta disponibilità responsabilità e tempistica

    Buonasera a voi della FIALS, sono un' op.tecn.autista di ambulanze della ASL/BA, sono qui a formularvi alcune domande sulla regolamentazione della pronta disponibilità. Nel nostro servizio ambulanze del P.O in cui lavoro ( 2 autoambulanze in dotazione), quando parte l' autista in servizio notturno ( uno in servizio attivo ed un' altro in pronta disponibilità ), non viene convocato l' autista reperibile a sostituire quello in servizio, ovvero si lascia scoperto, a volte per diverse ore della notte, un servizio di emergenza Ospedaliera ( no 118 ). L' autista reperibile viene unicamente convocato quando si presenta una seconda emergenza a cui l' autista in servizio non può, poichè impegnato fuori sede per altre urgenze. La domande sono : - è possibile lasciare scoperto e per diverse ore della notte, un servizio di ambulanze Ospedaliera, considerato che siamo in presenza di pronta disponibilità " integrativa " e non " sostitutiva " ? - E' " normale " che quando sono reperibile, mi convoca telefonicamente il medico in servizio notturno del P.S. e, nel cuore della notte, mi comunica di fare prestissimo-correre, poichè c' è un trasferimento urgente da ottemperare ? ( emorragia cerebrale in atto, aneurismi cardiaci o cerebrali, neonati nati prematuramente , ecc. ecc. ) - se, dopo aver fatto il più presto possibile e con tutte le agitazioni del caso, mi metto nella mia auto per raggiungere velocemente l' Ospedale e questa per un guasto improvviso non parte, ipotizzando successivamente un caso di malasanità, a quali eventuali conseguenze penali vado incontro ? Di chi è la responsabilità ? Mia, che ho avuto un' imprevisto di natura meccanica alla mia auto, o del Madico, che non mi ha convocato per tempo a sostituire il collega già impegnato in altro servizio d' istituto ? Un grazie anticipato per le vostre cortese risposte che vorreste dare alla mia qui presente. (20/05/2015)

    La situazione rappresentata nel quesito costituisce sicuramente un rischio per la efficacia del servizio e per la salute degli assistiti. Per ciò che concerne i rischi a carico del dipendente, le ipotesi limite indicate sono da ricomprendere nelle situazioni di forza maggiore che costituiscono esimente per la responsabilità penale. Più complesso è il caso della chiamata in ritardo da parte del medico ma poiché tutte le chiamate sono tracciate non dovrebbe essere difficile ricostruire la tempistica al fine di dimostrare la buona fede e la mancanza di colpa del dipendente. Ad ogni buon conto, si ricorda che la pronta disponibilità è disciplinata dall’art. 7 del CCNL del 20.9.2001. Riguardo al tempo necessario a raggiungere la struttura il primo comma del citato art. 7 rinvia alla concertazione aziendale: è pertanto in questa sede che devono essere affrontati e definiti tutti gli aspetti operativi del servizio di PD – come quelli oggetto del quesito - ponendo attenzione a garantire, da una lato, la continuità assistenziale e la garanzia del servizio ma, dall’altro, a tutelare il lavoratore chiamato dalla pronta disponibilità.


    www.fials.it/esperto_read.php?id=1613#.VgAFFcocf18
     
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