Coeslazio
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LEGGE 13 febbraio 2012 , n. 11
(12G0024) Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1
1. All'articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «, nonche' per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi» sono soppresse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2396): Presentato dall'on. Marina Magistrelli ed altri il 21 ottobre 2010. Assegnato alla 8ª commissione (lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberante, il 9 novembre 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Esaminato dalla 8ª commissione il 17 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010. Camera dei deputati (atto n. 3901): Assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 29 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, II e V. Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 18 gennaio 2011; il 3 e 8 novembre 2011; il 6 dicembre 2011. Nuovamente assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede legislativa, il 24 gennaio 2012 con pareri delle commissioni I, II e V. Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 24 gennaio 2012 ed approvato il 25 gennaio 2012.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013) Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. 2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente abbia adeguata capacita' uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio. (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013) Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. 2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purche' il conducente abbia adeguata capacita' uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306. 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».
www.gazzettaufficiale.it 22.02.2012 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 21:03:06
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Circa un anno fa avevamo chiesto, noi della COES Lazio, spiegazioni alla Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ponendo un quesito nel quale si specificava il perchè dell'esenzione dell'uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida solo per alcune categorie (Forze dell'ordine e conducenti assimilati, conducenti di autobus e di tutti i mezzi adibiti al trasporto di persone conto terzi, quindi anche i taxi e le vetture NCC) lasciando fuori i conducenti dell'emergenza sanitaria. Ci avevano risposto così anticipandoci quindi questo "cambiamento":
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI,LA NAVIGAZIONE, ED I SISTEMI INFOMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Roma, 24/01/2011
Prot. 2243/1.11.01 Al Sig. Stefano Di Nino CoES Lazio
Oggetto: art. 173 CdS e conducenti emergenze sanitarie.
In riferimento al quesito formulato dalla S.V., si osserva che la normativa vigente non estende ai conducenti dei mezzi di soccorso che non siano in possesso di patenti rilasciate da uno dei corpi di cui all’articolo 138, C.d.S., le esenzioni previste dall’art. 173, co.2, CdS..
Pur nella consapevolezza della problematica evidenziata, si sottolinea inoltre che le modifiche legislative attualmente all’esame del Parlamento sono rivolte ad una riduzione degli aventi diritto all’esenzione.
Il Direttore della Divisione
(dr.ssa Liliana SXXXXXXo)
Questo era il nostro quesito posto all'attenzione della Direzione del Ministero:
Da: Stefano Coes lazio Inviato: mercoledì 24 novembre 2010 22.28 A: Segreteria DGMOT Oggetto: Art. 173 e conducenti emergenza sanitaria
Gentilissimo Direttore,
le pongo un quesito:
Può un conducente di ambulanza del servizio 118, non facente parte delle forze armate o di altre categorie esonerate in servizio urgente d'istituto come da art. 173 del cds, far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici per motivi di servizio (es. comunicare con la centrale operativa o ospedale di destinazione la criticità del paziente)? e se la risposta è "si" perchè non è menzionata la nostra categoria tra gli esonerati nell'art. 173 pur svolgendo un servizio di pubblica utilità di emergenza?
in attesa di un chiarimento all'interpretazione dell'Art. 173 del CdS cordialmente la saluto.
Stefano Di Nino
CoES Lazio
Rimane sempre il fatto che la categoria dei conducenti del'Emergenza sanitaria non hanno alcuna agevolazione rispetto i colleghi conducenti delle Forze dell'ordine e assimilati...
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