L'itinerario fuori rotta provoca l'esclusione dall'indennizzo dell'infortunio in iti

Cassazione, Sentenza 21.9.2010 n. 19337

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    L'itinerario fuori rotta provoca l'esclusione dall'indennizzo dell'infortunio in itinere
    (Cassazione, Sentenza 21.9.2010 n. 19337)


    Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 384 cod. proc. Civ. perché il disconoscimento della fattispecie quale incidente in itinere, proprio alla luce del luogo ove questo era occorso, configgerebbe con la premessa logico giuridica della sentenza rescindente che invece, proprio in base al luogo dell’incidente, era pervenuta a qualificare la fattispecie come infortunio in itinere. 11 motivo non merita accoglimento. Ed infatti la sentenza rescindente si era limitata ad affermare che le modalità dell’incidente stradale erano irrilevanti, perché si doveva prescindere dalla colpa dell’assicurato ed ha poi rilevato, che, essendo accertato il luogo del sinistro, si doveva verificare il percorso, per accertare se fosse occorso nel normale tragitto da cassa a lavoro. Al giudice del rinvio era quindi rimesso proprio l'accertamento del nesso tra infortunio e tragitto dalla abitazione alla sede di lavoro, e quindi la sentenza impugnata ben si e attenuta, al decisum della sentenza rescindente. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 394 cod. proc. Civ. E difetto di motivazione, per non avere i Giudici del rinvio considerato che, essendo questo tipo di giudizio mera prosecuzione di quello instaurato a suo tempo, non era necessaria la riproposizione della questione sulle ragioni che lo avevano indotto a seguire quel percorso a causa della minore presenza di barriere e di centri abitati. Inoltre la Corte territoriale non avrebbe considerato che l'itinerario per (OMISSIS) avrebbe comportato l'attraversamento di (OMISSIS) e di quello di (OMISSIS) e di una barriera ferroviaria, mentre quello per (OMISSIS) non attraversa alcun centro abitato densamente popolato e nemmeno la stessa (OMISSIS). Neppure queste censure meritano accoglimento. Invero la sentenza impugnata – dopo avere affermato che la questione relativa al percorso più agevole doveva essere riproposta nel giudizio di rinvio, ed in ciò ha errato perché, trattandosi di prosecuzione del giudizio precedente, tutte le questioni già sollevate dovevano considerarsi automaticamente riproposte – ha tuttavia esaminato il merito della questione, di talché llerrore processuale non risulta decisivo ai fini dell’annullamento della sentenza. Nel merito la censura non e fondata, perché la sentenza ha dichiarato di attenersi in primo luogo all’elemento topografico e cioé a quello che era il percorso più breve dalla abitazione alla sede di lavoro ed ha aggiunto che la deviazione per (OMISSIS) che il ricorrente aveva fatto, non sembrava comportare, rispetto al percorso normale, minori intoppi e attraversamenti urbani. Dette considerazioni non possono ritenersi errate e quindi tali da comportare l'annullamento della sentenza, giacché rientrano nell’ambito di valutazione dei fatti riservata al giudice di merito....

    LaPrevidenza.it, 01/11/2010

    Documenti: • cass_19337_2010.html: www.laprevidenza.it/news/documenti/cass_19337_2010/5012

    http://www.laprevidenza.it/news/infortunis...ortunio-in/5012
     
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