Immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente

Circolare n. 109636, del 21 settembre 2009

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    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
    Immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente - Decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137
    Immatricolazione di veicoli assimilati per il trasporto di organi e plasma - decreto dirigenziale 9 settembre 2008
    (Circolare n. 109636, del 21 settembre 2009)

    (Circolare n. 26198 del 18 gennaio 2010)

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre 2009 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137 ("Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze"), del quale si era preannunciata l'adozione con circolare prot. n. 43325 del 9 maggio 2007.
    Detto decreto, tra l'altro, ha espressamente abrogato l'art. 1, comma 3 e l'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (recante la "Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze), nonché l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487(recante la "Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali").
    Tenuto conto, altresì, delle nuove disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 9 settembre 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2008), concernente la disciplina tecnica ed amministrativa degli autoveicoli destinati al trasporto di organi e di plasma (v. circolare prot. n. 78803 del 6 ottobre 2008), si ritiene opportuno ridefinire in maniera sistematica le istruzioni operative inerenti l'immatricolazione e l'utilizzo delle autoambulanze e dei predetti autoveicoli che, a norma dell'art. 177 c.d.s., sono assimilati alle autoambulanze stesse.
    Si ripropone, quindi, il testo della circolare prot. n. 43325 del 9 maggio 2007, al quale sono state apportate le opportune modifiche ed integrazioni, evidenziate in grassetto al fine di agevolarne la lettura.

    * * * *

    A) Normativa di riferimento
    I principi generali che presiedono alla disciplina relativa all'immatricolazione e all'utilizzo delle autoambulanze e degli autoveicoli (assimilati) destinati al trasporto di organi e di plasma sono contenuti:
    - negli artt. 54, 82, 84 , 85 , 91 , 93 e 177 c.d.s.
    - negli artt. 203 e 244 del regolamento di esecuzione;
    - nel decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137 ;
    - nel decreto dirigenziale 9 settembre 2008 .

    B) Ambito oggettivo di applicabilità della disciplina
    Le norme di riferimento si applicano alle autoambulanze, classificate quali veicoli per uso speciale, e agli autoveicoli (assimilati) destinati al trasporto di organi e di plasma, classificati quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature, da immatricolare in uso proprio o in servizio di noleggio con conducente.

    C) Ambito soggettivo di applicabilità della disciplina
    Le autoambulanze possono essere immatricolate esclusivamente in capo ad enti pubblici, imprese ed altre collettività pubbliche o private.
    In particolare, ed a titolo esemplificativo, possono immatricolare autoambulanze:
    1. le strutture sanitarie pubbliche (es.: ASL, aziende ospedaliere, ecc.) e le strutture sanitarie private (es. cliniche private);
    2. le imprese che svolgono attività commerciali o industriali;
    3. le organizzazioni di volontariato e le ONLUS, comprese le cooperative sociali;
    4. le scuole, gli uffici pubblici, le associazioni sportive, ecc..

    Gli autoveicoli (assimilati) destinati al trasporto di organi e di plasma possono essere immatricolati, in ragione della particolare tipologia di trasporto, esclusivamente in capo a strutture sanitarie pubbliche o private, organizzazioni di volontariato impegnate nel settore sanitario e imprese che esercitano attività di locazione senza conducente.

    D) Uso proprio

    Le autoambulanze e gli autoveicoli (assimilati) per il trasporto di organi e di plasma possono essere immatricolati in uso proprio allorché il loro utilizzo avvenga nell'esercizio di una attività di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, svolta senza corresponsione di corrispettivo sia da parte dei trasportati sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l'attività stessa venga eventualmente svolta. Al riguardo, si precisa che l'assenza della "finalità di lucro" è riferita alla prestazione di trasporto e non al soggetto che la pone in essere (es. ONLUS, cooperative sociali ONLUS).
    Per quanto concerne il "corrispettivo", con esso deve intendersi ogni voce che, in base alla vigente normativa fiscale, concorre a formare il reddito di impresa.

    In tal senso, si evidenzia che la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese, per le prestazioni di trasporto effettuate, non costituisce corrispettivo ai sensi dell'art. 82 , comma 4, c.d.s.; pertanto, nell'ipotesi di specie, deve ritenersi legittimo l'utilizzo in uso proprio delle autoambulanze.
    A mero titolo esemplificativo, si richiama l'art. 7, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), il quale prevede espressamente che le organizzazioni di volontariato possano operare sulla base di convenzioni con enti pubblici, a titolo gratuito e senza fine di lucro, dietro corresponsione esclusivamente del rimborso delle spese sostenute.
    Ciò premesso, possono immatricolare autoambulanze in uso proprio:
    1. gli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali (se svolgono la propria attività nel settore sanitario) e, in ogni caso, al fine di tutelare il diritto alla salute ed alla integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività istituzionale dell'ente (es. scolari, spettatori di manifestazioni sportive, visitatori di musei, ecc.), dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;
    2. le imprese, per l'esercizio della propria attività principale, a condizione che sia diversa da quella di trasporto di infermi e di infortunati, svolta sia nel settore sanitario sia in altri settori commerciali o industriali, al fine di tutelare il diritto alla salute e all'integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività di impresa, dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.
    3. le altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, al fine della tutela del diritto alla salute e all'integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività sociale, dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.
    Viceversa, possono immatricolare in uso proprio autoveicoli (assimilati) per il trasporto di organi e di plasma:
    1) le strutture sanitarie pubbliche e private, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
    2) le organizzazioni di volontariato, per il perseguimento dei propri scopi sociali, per la tutela del diritto alla salute e all'integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività sociale.
    Al fine della immatricolazione in uso proprio delle autoambulanze e degli autoveicoli (assimilati) per il trasporto di organi e di plasma, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 c.d.s..
    Alle istanze di immatricolazione, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe, debbono essere allegati, unitamente a copia di un documento di identità valido del dichiarante:
    1) nel caso di enti pubblici, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l'ente stesso svolge i propri compiti istituzionali (v. All. 1 - "Enti Pubblici");
    2) nel caso di imprese, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l'impresa stessa svolge la propria attività (v. All. 2 - "Imprese");
    3) nel caso di altre collettività, comprese le organizzazioni di volontariato, le ONLUS e le cooperative sociali non iscritte negli appositi registri, copia fotostatica dello statuto e dell'atto costitutivo;
    4) nel caso di organizzazioni di volontariato, di ONLUS e di cooperative sociali iscritte negli appositi registri, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante gli estremi della iscrizione (v. All. 3 -"Organizzazioni Iscritte");

    5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante che l'attività di trasporto è svolta esclusivamente a titolo gratuito e, eventualmente, dietro corresponsione del solo rimborso delle spese sostenute (v. All. 4).
    Conseguentemente, nelle righe descrittive della carta di circolazione sono annotate le seguenti diciture:
    a) "Trasporto di infermi ed infortunati connesso all'esercizio di attività sanitaria", nel caso in cui intestatario della carta di circolazione sia un ente pubblico, un'impresa od altra collettività che opera nel settore sanitario-assistenziale e, pertanto, il servizio di trasporto è rivolto alla generalità dei cittadini;
    b) "Trasporto di infermi ed infortunati connesso all'esercizio di attività non sanitaria", nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione operi in settori diversi da quello sanitario e, pertanto, il servizio di trasporto è rivolto esclusivamente a favore di soggetti che fanno capo alla struttura organizzativa dell'ente pubblico, dell'impresa o di altra collettività;
    c) "trasporto di organi" e/o, a seconda dei casi, "trasporto di plasma".

    Dette annotazioni assolvono anche alla necessità di consentire agli organi di polizia stradale di svolgere i necessari controlli su strada in ordine al legittimo utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'art. 177 c.d.s. .

    E) Noleggio con conducente

    Le autoambulanze sono immatricolate in servizio di noleggio con conducente allorché il loro utilizzo avvenga sulla base del prescritto titolo legale (art. 85 c.d.s.), nel caso in cui l'attività di trasporto è esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro.
    All'istanza di immatricolazione deve essere allegata, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe, la copia fotostatica del titolo legale dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, da persona fisica munita di poteri di rappresentanza.

    Al fine della immatricolazione in servizio di noleggio con conducente, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 c.d.s..

    Inoltre, si fa presente che deve esserci coincidenza tra intestatario del titolo legale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e, a seconda dei casi, il soggetto proprietario, l'usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente nell'ipotesi di vendita con patto di riservato dominio.

    F) Locazione senza conducente
    I soggetti intestatari di autoambulanze e di autoveicoli (assimilati) adibiti al trasporto di organi e di plasma, immatricolati in uso proprio, possono locare senza conducente autoambulanze ed autoveicoli (assimilati) adibiti al trasporto di organi e di plasma per la temporanea sostituzione dei propri veicoli nel caso in cui questi ultimi siano stati oggetto di guasto meccanico, di furto o di incendio, ovvero nell'evenienza di caso fortuito o di forza maggiore.

    In dette ipotesi, l'autoambulanza o l'autoveicolo assimilato locato senza conducente può essere utilizzato esclusivamente per il medesimo uso cui è adibito il veicolo temporaneamente sostituito.

    * * * * *

    Ogni direttiva già emanata in materia ed in contrasto con i contenuti della presente circolare deve ritenersi implicitamente abrogata.
    IL CAPO DIPARTIMENTO

    www.asaps.it/?url=showpage.php?id=2...ione=18.01.2010

    Edited by coeslazio - 4/11/2013, 10:04
     
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    Documento originale: www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=7372
     
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    Gazzetta Ufficiale N. 225 del 28 Settembre 2009
    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
    DECRETO 1 settembre 2009 , n. 137
    Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze.
    (09G0144)

    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

    Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
    modifiche ed integrazioni, ed in specie gli articoli 54, 82, 84, 85,
    91 e 93;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
    n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, ed in specie gli
    articoli 203 e 244;
    Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo
    3, comma 2;
    Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987,
    n. 553, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle
    autoambulanze»;
    Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487, recante la
    «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di
    soccorso per emergenze speciali»;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Ritenuta l'esigenza di adeguare la disciplina amministrativa
    relativa all'ammissione alla circolazione in uso proprio e in
    noleggio con conducente delle autoambulanze ai principi contenuti nel
    nuovo codice della strada e all'evoluzione normativa di settore;
    Visto il parere espresso dal Ministero del lavoro, della salute e
    delle politiche sociali con nota prot. n. 648 del 12 febbraio 2009;
    Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
    Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2009;
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
    norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

    A d o t t a
    il seguente regolamento:

    Art. 1.

    Campo di applicazione

    1. Il presente regolamento si applica alle autoambulanze, cosi'
    come classificate dall'articolo 54, comma 1, lett. g), del decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'articolo 203, comma 2,
    lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
    1992, n. 495.


    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
    dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
    qui trascritti.
    Note alle premesse:
    - Si riporta il testo degli articoli 54, 82, 84, 85, 91
    e 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
    codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario:
    «Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
    veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
    motoveicoli, e si distinguono in:
    a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
    persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
    conducente;
    b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
    equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
    conducente;
    c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi
    una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
    o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
    trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al
    massimo nove posti compreso quello del conducente;
    d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e
    delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
    stesse;
    e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente
    al traino di rimorchi o semirimorchi;
    f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
    destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
    particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
    permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
    scopo;
    g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
    dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
    e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali
    veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei
    materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e
    di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle
    attrezzature stesse;
    h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
    unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
    soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
    costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
    in modo permanente da particolari attrezzature per il
    trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
    se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
    61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
    i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
    un trattore e da un semirimorchio;
    l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi
    collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi
    di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno
    dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione
    snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra
    i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle
    due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
    m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria
    ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al
    trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo,
    compreso il conducente;
    n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati
    di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
    materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia,
    stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati
    ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo
    produttivo di specifici materiali per la costruzione
    edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono
    essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa
    stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui
    all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti
    dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono
    essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
    cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
    strada.
    2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle
    speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
    autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
    specifici ed autoveicoli per usi speciali.».
    «Art. 82 (Destinazione ed uso dei veicoli). - 1. Per
    destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in
    base alle caratteristiche tecniche.
    2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione
    economica.
    3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a
    uso di terzi.
    4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e' utilizzato,
    dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse
    dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri
    casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
    5. L'uso di terzi comprende:
    a) locazione senza conducente;
    b) servizio di noleggio con conducente e servizio di
    piazza (taxi) per trasporto di persone;
    c) servizio di linea per trasporto di persone;
    d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
    e) servizio di linea per trasporto di cose;
    f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto
    terzi.
    6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del
    Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri
    possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea,
    per il trasporto di persone. L'autorizzazione e' rilasciata
    in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
    viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento
    per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio
    di noleggio con conducente, i quali possono essere
    impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
    Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in
    servizio di linea e viceversa.
    7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
    costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o
    agli usi cui puo' essere adibito.
    8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali,
    chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un
    uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione
    e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
    una somma da euro 78 a euro 311.
    9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6,
    utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato
    al trasporto di cose e' soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
    euro 1.559.
    10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la
    sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
    carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme
    del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva
    la sospensione e' da sei a dodici mesi.».
    «Art. 84 (Locazione senza conducente). - 1. Agli effetti
    del presente articolo un veicolo si intende adibito a
    locazione senza conducente quando il locatore, dietro
    corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del
    locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
    stesso.
    2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che
    regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle
    Comunita' europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori,
    rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati
    senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa
    stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee,
    a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati
    o messi in circolazione conformemente alla legislazione
    dello Stato membro.
    3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
    autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di
    autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e
    semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
    autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante
    contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa
    italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e
    titolare di autorizzazioni.
    4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione
    senza conducente:
    a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al
    trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico
    non sia superiore a 6 t;
    b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso
    quello del conducente, destinati al trasporto di persone,
    nonche' i veicoli per il trasporto promiscuo e le
    autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al
    trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
    5. La carta di circolazione di tali veicoli e'
    rilasciata sulla base della prescritta licenza.
    6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
    d'intesa con il Ministro dell'interno, e' autorizzato a
    stabilire eventuali criteri limitativi e le modalita' per
    il rilascio della carta di circolazione.
    7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un
    veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a
    euro 1.559 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da
    euro 38 a euro 155 se trattasi di altri veicoli.
    8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione
    amministrativa accessoria della sospensione della carta di
    circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le
    norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
    «Art. 85 (Servizio di noleggio con conducente per
    trasporto di persone). - 1. Il servizio di noleggio con
    conducente per trasporto di persone e' disciplinato dalle
    leggi specifiche che regolano la materia.
    2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
    noleggio con conducente per trasporto di persone:
    - le motocarrozzette;
    - le autovetture;
    - gli autobus;
    - i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto
    promiscuo o per trasporti specifici di persone;
    - i veicoli a trazione animale.
    3. La carta di circolazione di tali veicoli e'
    rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
    4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un
    veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito
    di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio
    di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in
    vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,
    e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
    una somma da euro 155 a euro 624 e, se si tratta di
    autobus, da euro 389 a euro 1.559. La violazione medesima
    importa la sanzione amministrativa della sospensione della
    carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi,
    secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
    4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione,
    guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle
    norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
    all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro
    305. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
    accessoria del ritiro della carta di circolazione e
    dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I,
    sezione II, del titolo VI.».
    «Art. 91 (Locazione senza conducente con facolta' di
    acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di
    riservato dominio). - 1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed
    i rimorchi locati con facolta' di acquisto sono
    immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
    annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del
    locatario e della data di scadenza del relativo contratto.
    In tale ipotesi, l' immatricolazione viene effettuata in
    relazione all'uso cui il locatario intende adibire il
    veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del
    titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
    articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera
    intestatario della carta di circolazione anche il locatore.
    Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione
    al P.R.A.
    2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone
    o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario e'
    responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art.
    2054, comma terzo, del codice civile.
    3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di
    riservato dominio, il veicolo e' immatricolato al nome
    dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta
    di circolazione del nome del venditore e della data di
    pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono
    riportate nella iscrizione al P.R.A.
    4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica
    all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e
    all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196,
    comma 1.».
    «Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
    degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
    autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
    devono essere muniti di una carta di circolazione e
    immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
    terrestri.
    2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
    terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta
    di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario
    del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
    dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
    o del venditore con patto di riservato dominio, con le
    specificazioni di cui all'art. 91.
    3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
    se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
    il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
    4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti,
    stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per
    l'immatricolazione, il contenuto della carta di
    circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
    annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il
    traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i
    trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, da'
    immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al
    Pubblico registro automobilistico gestito dall'A.C.I. ai
    sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
    5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
    oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato
    di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
    dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
    seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
    entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
    della carta di circolazione. Della consegna e' data
    comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del
    Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le
    modalita' di tale comunicazione sono definiti nel
    regolamento. Dell'avvenuta presentazione dell' istanza, il
    P.R.A. rilascia ricevuta.
    6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
    10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di
    circolazione, che deve essere accompagnata
    dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
    Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
    agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
    cui all'art. 104, comma 8.
    7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
    stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
    389 a euro 1.559. Alla medesima sanzione e' sottoposto
    separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
    o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con
    patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la
    sanzione amministrativa accessoria della confisca del
    veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
    titolo VI.
    8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
    motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
    prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
    78 a euro 311.
    9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini
    stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e'
    soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
    somma da euro 155 a euro 624. La carta di circolazione e'
    ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata
    all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento
    delle prescrizioni omesse.
    10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
    Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli
    degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
    11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
    138.
    11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
    servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
    immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per
    i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o
    comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
    stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
    rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i
    trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la
    carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
    di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e'
    destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
    Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
    veicoli.
    12. Al fine di realizzare la massima semplificazione
    procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
    cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7
    agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi
    previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
    gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i
    trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico
    gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici
    compatibili. La determinazione delle modalita' di
    interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
    connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il
    cittadino e' disciplinata dal regolamento.».
    - Si riporta il testo degli articoli 203 e 244, del
    decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
    n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
    codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario:
    «Art. 203 (Art. 54 Codice della strada) - (Autoveicoli
    per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale). -
    1. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del
    codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli
    dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente
    installate:
    a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo
    refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di
    derrate in regime di temperatura controllata;
    b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione,
    il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
    c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
    d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato,
    per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
    e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per
    il trasporto di containers o casse mobili di tipo
    unificato;
    f) telai con selle per il trasporto di coils;
    g) betoniere;
    h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in
    particolari condizioni e distinte da una particolare
    attrezzatura idonea a tale scopo;
    i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il
    trasporto di materie classificate pericolose ai sensi
    dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
    l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di
    carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
    m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il
    trasporto esclusivo di animali vivi;
    n) furgoni blindati per trasporto valori;
    o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i
    trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della
    navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
    2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2,
    del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
    a) trattrici stradali;
    b) autospazzatrici;
    c) autospazzaneve;
    d) autopompe;
    e) autoinnaffiatrici;
    f) autoveicoli attrezzi;
    g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione
    linee elettriche;
    h) autoveicoli gru;
    i) autoveicoli per il soccorso stradale;
    j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
    k) autosgranatrici;
    l) autotrebbiatrici;
    m) autoambulanze;
    n) autofunebri;
    o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
    p) autoveicoli per disinfezioni;
    q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie
    purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta
    altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino
    mai il veicolo;
    r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
    s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
    t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
    u) autocappella;
    v) auto attrezzate per irrorare i campi;
    w) autosaldatrici;
    x) auto con installazioni telegrafiche;
    y) autoscavatrici;
    z) autoperforatrici;
    aa) autosega;
    bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
    cc) autopompe per calcestruzzo;
    dd) autoveicoli per uso abitazione;
    ee) autoveicoli per uso ufficio;
    ff) autoveicoli per uso officina;
    gg) autoveicoli per uso negozio;
    hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con
    apparecchiature mobili di rilevamento;
    ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature
    riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei
    trasporti e della navigazione - Direzione generale della
    M.C.T.C.
    3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui
    alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463,
    aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 e'
    attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di
    circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali,
    determinata dalla differenza tra massa complessiva del
    veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria
    cassone o, in mancanza di tale versione, la tara
    dell'autotelaio incrementata del 20%.».
    «Art. 244 (Articoli 84 e 85 Codice della strada)
    - (Servizio di noleggio con conducente per trasporto di
    persone). - 1. Ai fini della possibile destinazione a
    noleggio con conducente, di cui all'art. 85, comma 2, del
    codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico
    di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che
    quelle cosiddette di soccorso.».
    - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge
    13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione
    delle norme concernenti la disciplina della circolazione
    stradale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno
    1991, n. 150:
    «2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1, i
    Ministri competenti per materia, ai sensi dell'art. 17,
    comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con
    proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e
    l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
    investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme
    regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi,
    compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
    dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
    competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
    prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio
    necessari per l'attuazione del codice della strada.».
    - Il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553
    (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle
    autoambulanze) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
    gennaio 1988, n. 13.
    - Il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487
    (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa
    relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze
    speciali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio
    1998, n. 14.
    - Si riporta di seguito il testo del comma 3, dell'art.
    17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
    dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
    del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta
    Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
    «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
    regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
    autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge
    espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
    materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
    adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
    necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
    dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
    dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
    del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
    Nota all'art. 1:
    - Per l'art. 54, comma 1, lettera g), del decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
    premesse.
    - Per l'art. 203, comma 2, lettera m), del decreto del
    Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si
    veda nelle note alle premesse.

    Art. 2.

    Immatricolazione delle autoambulanze

    1. Ai sensi dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del
    1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio per
    prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro.
    2. Ai sensi dell'articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del
    1992, nonche' dell'articolo 244 del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 495 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in
    uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni
    di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale
    di esercizio.
    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la
    carta di circolazione e' rilasciata esclusivamente a nome di enti
    pubblici, di imprese e di altre collettivita', in applicazione delle
    disposizioni contenute negli articoli 91 e 93 del decreto legislativo
    n. 285 del 1992.
    4. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di
    locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto
    legislativo n. 285 del 1992, sono messe a disposizione dal locatore,
    dietro corrispettivo, per la temporanea sostituzione di autoambulanze
    gia' in disponibilita' del locatario.


    Nota all'art. 2:
    - Per gli articoli 82, 84, 85, 91 e 93, del decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alla
    premesse.
    - Per l'art. 244, del decreto del Presidente della
    Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si veda nelle note
    alla premesse.

    Art. 3.

    Utilizzo delle autoambulanze

    1. Le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio:
    a) dagli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti
    istituzionali e per la tutela del diritto alla salute ed alla
    integrita' fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri
    organismi interni, nonche' dei soggetti individuati da specifiche
    disposizioni normative;
    b) dalle imprese, per l'esercizio della propria attivita'
    principale, diversa da quella di trasporto, e per la tutela della
    salute e dell'integrita' fisica dei propri dipendenti, dei membri dei
    propri organismi interni, nonche' dei soggetti individuati da
    specifiche disposizioni normative;
    c) dalle altre collettivita', per il perseguimento dei propri
    scopi sociali, la tutela della salute e dell'integrita' fisica dei
    propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonche'
    dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.
    2. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di
    noleggio con conducente sono utilizzate dagli enti pubblici, dalle
    imprese e dalle altre collettivita' per prestazioni di trasporto
    effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
    3. I soggetti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo,
    possono utilizzare altresi' i veicoli di cui all'articolo 2, comma 4,
    per la sostituzione di autoambulanze gia' immatricolate a proprio
    nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
    a) guasto meccanico, furto o incendio;
    b) caso fortuito o forza maggiore.
    L'autoambulanza locata senza conducente e' utilizzata per il
    medesimo uso cui e' adibito il veicolo sostituito.

    Art. 4.

    Norme finali

    1. Le procedure e la documentazione occorrente per
    l'immatricolazione e l'utilizzo delle autoambulanze, nonche' la
    documentazione da tenere a bordo delle stesse al fine di consentire i
    necessari controlli su strada, sono stabilite dal Dipartimento per i
    trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

    Art. 5.

    Abrogazioni

    1. Sono abrogati:
    a) l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 4 del decreto del Ministro
    dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553;
    b) l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre
    1997, n. 487.
    Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
    inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
    Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
    e di farlo osservare.

    Roma, 1° settembre 2009

    Il Ministro : Matteoli

    Visto, il Guardasigilli: Alfano

    Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009
    Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
    territorio, registro n. 9, foglio n. 134


    Nota all'art. 5:
    - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto n.
    553 del 1987, come modificato dal presente regolamento:
    «Art. 1 (Classificazione delle autoambulanze). - 1. Il
    presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al
    trasporto di infermi o infortunati, denominati
    autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli
    definiti all'art. 26, lettera f), del testo unico citato
    nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici
    destinati al trasporto di persone in particolari condizioni
    e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale
    scopo.
    2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono
    definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
    tipo A: con carrozzeria definita «autoambulanza di
    soccorso», attrezzate per il trasporto di infermi o
    infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di
    specifiche attrezzature di assistenza;
    tipo B: con carrozzeria definita «autoambulanza di
    trasporto», attrezzate essenzialmente per il trasporto di
    infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici
    attrezzature di assistenza.
    3. (Abrogato).».
    - Si riporta il testo dell'art. 1, del citato decreto n.
    487 del 1997, come modificato dal presente regolamento:
    «Art. 1 (Definizione delle autoambulanze di soccorso per
    emergenze speciali). - 1. Il presente decreto si applica
    agli autoveicoli, denominati autoambulanze di soccorso per
    emergenze speciali (tipo A1), adibiti al trasporto, al
    trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti. Essi
    rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54,
    comma 1, lettera g), del nuovo codice della strada, quali
    autoveicoli per uso speciale, distinti da particolari
    attrezzature.
    2. (Abrogato).».

    http://gazzette.comune.jesi.an.it/2009/225/1.htm
     
    .
2 replies since 22/3/2010, 21:19   683 views
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