Regione Liguria: Riordino del Servizio Sanitario Regionale

G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 39 del 2 ottobre 2010

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    LEGGE REGIONALE 25 novembre 2009, n.57 Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria. (G.U. 3° Serie Speciale - Regioni n. 39 del 2 ottobre 2010)

    (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Liguria n. 22 del 25 novembre 2009)


    IL CONSIGLIO REGIONALE
    ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA


    Ha approvato


    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


    Promulga

    la seguente legge regionale:
    Art. 1

    Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 2006, n.
    41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l. r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «dal Direttore generale
    del Dipartimento regionale competente per materia,» sono inserite le
    seguenti: «dal Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale,».
    2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 41/2006, e'
    inserito il seguente:
    «4-bis. Il Comitato nomina a maggioranza i direttori dei
    Dipartimenti interaziendali eventualmente costituiti fra tutte le
    Aziende sanitarie ed Enti equiparati facenti parte dell'area, su
    proposta dei direttori delle strutture complesse e semplici dei
    Dipartimenti che li compongono. Alla nomina non partecipa l'Assessore
    regionale competente per materia.».
    Art. 2

    Modifica dell'articolo 13 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r.
    41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le
    seguenti:
    «a-bis. il direttore generale del Dipartimento regionale
    competente;
    a-ter. il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale;».
    Art. 3

    Modifica dell'articolo 21 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. Dopo la lettera j) del comma 4 dell'articolo 21 della l.r.
    41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e' inserita la
    seguente:
    «j-bis) un medico di medicina generale convenzionato con la ASL
    di competenza, indicato dalle Organizzazioni sindacali di
    categoria.».
    Art. 4

    Modifica dell'articolo 22 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 41/2006 e
    successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti
    periodi:
    «Ai fini della nomina a direttore sanitario sono considerati
    utili anche i periodi durante i quali venga svolta qualificata
    attivita' presso organismi che operino in campo sanitario e
    sociosanitario formalmente costituiti dalla Regione, da strutture o
    enti sanitari. Ai fini della nomina a direttore amministrativo e'
    riconosciuta altresi' l'attivita' di direzione tecnica o
    amministrativa svolta in enti o strutture pubbliche o private di
    media o grande dimensione, anche non operanti in ambito sanitario,
    purche' la durata complessiva dell'attivita' sia stata di almeno
    cinque anni, abbia comportato l'assunzione di responsabilita'
    dirigenziale in ordine ai risultati dell'ente, struttura o azienda di
    appartenenza e siano state acquisite comprovate esperienze di natura
    giuridico amministrativa.».
    Art. 5

    Modifiche dell'articolo 41 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni, dopo le parole: «Ad ogni Dipartimento» e'
    inserita la seguente: «sanitario».
    2. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 41/2006, sono
    inseriti i seguenti:
    «1-bis. Il direttore del Dipartimento amministrativo o tecnico e'
    nominato, con atto motivato, dal direttore generale dell'Azienda.
    1-ter. Il direttore del Dipartimento interaziendale e' nominato
    dal Comitato dell'area ottimale interessata, qualora afferente a
    tutte le Aziende sanitarie ed Enti equiparati facenti parte
    dell'area, o dai direttori generali delle Aziende sanitarie ed Enti
    equiparati interessati. Qualora il Dipartimento interaziendale sia
    sanitario la nomina e' effettuata su proposta del Comitato di
    Dipartimento.
    1-quater. Il direttore del Dipartimento di interesse regionale e'
    nominato dalla Giunta regionale, su proposta dei direttori generali
    delle Aziende sanitarie ed Enti equiparati le cui strutture facciano
    parte del Dipartimento.».
    Art. 6

    Inserimento dell'articolo 43 bis della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni

    1. Dopo l'articolo 43 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni, e' inserito il seguente:
    «Art. 43-bis (Attivita' di vigilanza, ispezione e controllo in
    materia di salute e sicurezza sul lavoro). - 1. Le attivita' di
    vigilanza, ispezione e controllo in materia di salute e sicurezza sul
    lavoro sulle strutture gestite direttamente dalle Aziende sanitarie
    locali sono svolte dalle Unita' Operative di Prevenzione e Sicurezza
    Ambienti di Lavoro di un'Azienda sanitaria locale diversa da quella
    cui compete la gestione delle strutture stesse.
    2. La Giunta regionale individua le Unita' Operative di
    Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro competenti a effettuare le
    attivita' di vigilanza, ispezione e controllo di cui al comma 1.».
    Art. 7

    Inserimento del Capo I del Titolo IV della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni

    1. Dopo il Titolo IV «Personale del Servizio Sanitario Regionale»
    della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e'
    inserito il seguente:

    «CAPO I


    Ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario
    Regionale».

    Art. 8

    Inserimento dell'articolo 44 bis della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni

    1. Dopo l'articolo 44 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni e' inserito il seguente:
    «Art. 44-bis (Ruoli nominativi del personale del Servizio
    Sanitario Regionale, definizione e funzione). - 1. I ruoli nominativi
    del personale del Servizio Sanitario Regionale rivestono natura
    dichiarativa e riproduttiva della posizione matricolare dei singoli
    dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende
    sanitarie, Enti equiparati di cui all'articolo 2, lettera e), della
    l.r. 41/2006, e Agenzia Sanitaria Regionale.
    2. I ruoli registrano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende
    sanitarie, Enti equiparati e Agenzia Sanitaria Regionale che ne sono
    responsabili, i dati matricolari di ciascun dipendente in servizio a
    tempo indeterminato e costituiscono lo strumento informativo per
    effettuare i sorteggi dei componenti delle commissioni concorsuali.».
    Art. 9

    Inserimento dell'articolo 44 ter della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni

    1. Dopo l'articolo 44 bis della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni e' inserito il seguente:
    «Art. 44-ter (Declaratoria dei ruoli nominativi del personale del
    Servizio Sanitario Regionale). - 1. Il personale del Servizio
    Sanitario Regionale e' iscritto nei seguenti ruoli di cui alla
    normativa nazionale e contrattuale vigente:
    a) ruolo sanitario;
    b) ruolo professionale;
    c) ruolo tecnico;
    d) ruolo amministrativo.».
    Art. 10

    Inserimento dell'articolo 44 quater della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni

    1. Dopo l'articolo 44 ter della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni e' inserito il seguente:
    «Art. 44-quater (Pubblicazione dei ruoli). - 1. I ruoli sono
    pubblicati annualmente con decreto del dirigente della struttura
    regionale competente, previa acquisizione dei dati matricolari dei
    dipendenti predisposti dalle Aziende sanitarie, Enti equiparati di
    cui all'articolo 2, lettera e), della l.r. 41/2006, e Agenzia
    Sanitaria Regionale.».
    Art. 11

    Inserimento del Capo II del Titolo IV della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni

    1. Dopo il Capo I del Titolo IV «Personale del Servizio Sanitario
    Regionale» della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
    e' inserito il seguente:

    «CAPO II


    Valorizzazione, nomina e formazione
    del personale sanitario regionale».

    Art. 12

    Modifica dell'articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. Dopo il comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 41/2006 e
    successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:
    «2 bis. La procedura selettiva e' ripetuta una sola volta nel
    caso in cui le domande di partecipazione alla selezione siano
    inferiori a tre.».
    Art. 13

    Modifica dell'articolo 49 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. Il punto 2 della lettera f) del comma 3 dell'articolo 49 della
    l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito
    dal seguente:
    «2. l'attivita' in ambito extraregionale deve essere svolta in
    coerenza con le linee di indirizzo regionali in materia di
    mobilita';».
    Art. 14

    Modifiche dell'articolo 50 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni, dopo le parole «e' consentito a dipendenti
    del Servizio Sanitario Regionale» sono aggiunte le parole «e ai
    sanitari convenzionati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
    30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
    sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
    421) e successive modifiche ed integrazioni».
    2. Al comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 41/2006, le parole «di
    dipendenti ammessi» sono sostituite dalle seguenti «di personale
    ammesso di cui al comma 1».
    Art. 15

    Modifica dell'articolo 54 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. Dopo il comma 5 dell'articolo 54 della l.r. 41/2006 e
    successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente:
    «5-bis. Nelle farmacie aperte al pubblico l'impiego di apparecchi
    di autodiagnostica rapida, finalizzato a rilevamenti di prima
    istanza, e' effettuato secondo modalita' stabilite con provvedimento
    della Giunta regionale sentiti l'Ordine dei farmacisti e le
    organizzazioni di rappresentanza delle farmacie.».
    Art. 16

    Modifiche dell'articolo 59 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 59 della l.r.
    41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunta la
    seguente:
    «h-bis) definire, ai fini dell'attuazione del Programma triennale
    di sviluppo della Societa' dell'informazione in Liguria, il passaggio
    dei flussi informativi dalle Aziende sanitarie erogatrici alle
    Aziende sanitarie di residenza degli assistiti.».
    2. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 41/2006, e'
    aggiunto il seguente:
    «2-bis. La Giunta regionale integra le disposizioni del
    regolamento regionale 16 maggio 2006, n. 1 (Regolamento per il
    trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli
    20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
    materia di protezione dei dati personali)) disciplinando le modalita'
    di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari cui alla
    lettera h-bis) nel rispetto delle disposizioni vigenti, in modo da
    garantire la tutela della riservatezza dei dati personali.».
    Art. 17

    Inserimento dell'articolo 59 bis della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni

    1. Dopo l'articolo 59 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni, e' inserito il seguente:
    «Art. 59-bis (Istituzione dell'Anagrafe Regionale dei Contatti).
    - 1. E' istituita a livello regionale l'Anagrafe Regionale dei
    Contatti quale anagrafica di riferimento, al fine di permettere una
    identificazione, univoca all'interno della regione, del paziente,
    ligure e non, che abbia avuto almeno un accesso ad una struttura
    sanitaria ligure, qualunque sia il punto di ingresso, mettendo in
    relazione le informazioni ricevute dai diversi sistemi periferici
    (Aziende sanitarie locali, ospedaliere).
    2. L'Anagrafe di cui al comma 1 ha la finalita' di offrire un
    migliore processo di cura attraverso la condivisione dei dati tra le
    Aziende sanitarie.
    3. La Giunta regionale integra le disposizioni del regolamento
    regionale 1/2006 disciplinando le modalita' di raccolta e trattamento
    dei dati anagrafici e sanitari di cui al comma 1 nel rispetto e con
    le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti, in modo da
    garantire la tutela della riservatezza dei dati personali.».
    Art. 18

    Inserimento dell'articolo 59 ter della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni

    1. Dopo l'articolo 59 bis della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:
    «Art. 59-ter (Istituzione del Fascicolo Sanitario Personale). -
    1. E' istituito, a livello regionale, il Fascicolo Sanitario
    Elettronico Personale, denominato "Conto corrente salute" quale
    strumento di condivisione informatica, da parte di distinti organismi
    o professionisti operanti in ambito sanitario, di dati e documenti
    sanitari che vengono formati, integrati e aggiornati nel tempo da
    piu' soggetti, al fine di documentare in modo unitario e completo i
    diversi eventi sanitari riguardanti un medesimo individuo.
    2. Il Fascicolo Sanitario Elettronico Personale ha le seguenti
    finalita':
    a) offrire un migliore processo di prevenzione, diagnosi e
    cura, attraverso la condivisione degli eventi sanitari da parte dei
    professionisti o organismi sanitari che assistono l'interessato;
    b) supportare le attivita' di valutazione dell'assistenza
    sanitaria anche a fini epidemiologici, in conformita' alla normativa
    di settore e assicurando la riservatezza dei dati personali.
    3. La Giunta regionale integra le disposizioni del regolamento
    regionale 1/2006 disciplinando le modalita' di raccolta e trattamento
    dei dati anagrafici e sanitari di cui al comma 1 nel rispetto e con
    le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti, in modo da
    garantire la tutela della riservatezza dei dati personali.».
    Art. 19

    Inserimento dell'articolo 60 bis della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni

    1. Dopo l'articolo 60 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni, e' inserito il seguente:
    «Art. 60-bis (Istituzione dei registri regionali di patologia e
    di mortalita'). - 1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi
    per la salute e di consentire la programmazione regionale degli
    interventi sanitari volti alla tutela della collettivita' dai
    medesimi rischi, sono istituiti a livello regionale i seguenti
    registri:
    a) Registro tumori;
    b) Registro tumori di sospetta origine professionale;
    c) Registro mesoteliomi;
    d) Registro dialisi e trapianto;
    e) Registro trapianti d'organo;
    f) Registro malattie rare;
    g) Registro mielolesioni;
    h) Registro malformazioni congenite;
    i) Registro screening oncologici;
    j) Registro diagnosi anatomo - patologiche;
    k) Registro sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
    l) Registro mortalita' - raccolta dati a fini statistici.
    2. I registri di patologia di cui al comma 1 raccolgono dati
    anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie ivi
    individuate a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico,
    biomedico ed epidemiologico nel rispetto della normativa vigente in
    materia di protezione dei dati personali.
    3. Con regolamento regionale, adottato in conformita' al parere
    espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
    degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. 196/2003
    sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le
    specifiche finalita' perseguite da ciascuno dei registri di cui al
    comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati
    che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei
    dati.».
    Art. 20

    Inserimento dell'articolo 75 bis della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni

    1. Dopo l'articolo 75 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni, e' inserito il seguente:
    «Art. 75-bis (Partecipazione delle associazioni al Servizio
    Sanitario Regionale). - 1. Le associazioni di volontariato, la Croce
    Rossa Italiana e le altre istituzioni o enti pubblici che esercitano
    attivita' di trasporto sanitario possono collaborare con le Aziende
    sanitarie e gli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati per
    concorrere alle finalita' del Servizio Sanitario Regionale.
    2. La Regione, le Aziende sanitarie e gli altri soggetti
    erogatori pubblici o equiparati favoriscono e promuovono il
    coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni di
    volontariato, della Croce Rossa Italiana e delle altre istituzioni o
    enti pubblici che esercitano attivita' di trasporto sanitario in
    tutti i livelli del Servizio Sanitario Regionale.
    3. Requisito per tale partecipazione delle associazioni di
    volontariato e' l'iscrizione al registro del volontariato di cui alla
    legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e
    successive modifiche ed integrazioni.».


    Art. 21

    Inserimento dell'articolo 75 ter della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni

    1. Dopo l'articolo 75 bis della l.r. 41/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:
    «Art. 75-ter (Gestione del trasporto sanitario). - 1. Il
    trasporto sanitario costituisce attivita' di interesse generale
    improntata al rispetto dei principi di universalita', solidarieta',
    economicita' ed appropriatezza.
    2. Il trasporto sanitario, di cui al comma 1, e' assicurato dalle
    singole Aziende sanitarie e dagli altri soggetti erogatori pubblici o
    equiparati avvalendosi di mezzi e personale propri. Ove cio' non sia
    possibile il trasporto sanitario e' affidato a soggetti in possesso
    dei requisiti di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro
    sul volontariato) e alle leggi regionali 28 maggio 1992, n. 15
    (Disciplina del volontariato) e successive modifiche ed integrazioni,
    5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria) e 29 maggio
    1995, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza
    sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati) e di
    attrezzature e personale idonei al servizio richiesto, sulla base dei
    seguenti principi:
    a) in via prioritaria, e' assicurato l'affidamento dei servizi
    del trasporto sanitario a carico del Servizio Sanitario Regionale
    alle associazioni di volontariato, alla Croce Rossa Italiana ed alle
    altre istituzioni o enti pubblici autorizzati, al fine di garantire
    l'espletamento del servizio di interesse generale in condizioni di
    equilibrio economico per il bilancio. I rapporti con la Croce Rossa
    Italiana e le associazioni di volontariato sono regolati da
    convenzioni ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978,
    n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale); quelli con
    altre istituzioni o enti pubblici autorizzati, sulla base di
    protocolli di collaborazione e di reciproche intese;
    b) l'affidamento del trasporto sanitario a soggetti diversi da
    quelli indicati alla lettera a) e' effettuato nel rispetto della
    normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e
    forniture.
    3. Le convenzioni e i protocolli di collaborazione e reciproche
    intese di cui alla lettera a) del comma 2 prevedono per le
    associazioni di volontariato, la Croce Rossa Italiana e per le altre
    istituzioni o enti pubblici autorizzati l'esclusiva erogazione di
    rimborsi delle spese effettivamente sostenute, secondo i criteri
    stabiliti dalla Giunta regionale sulla base dei principi di
    economicita', efficienza e non sovracompensazione dei costi
    sostenuti.
    4. Le Aziende sanitarie e gli altri soggetti erogatori pubblici o
    equiparati possono prevedere l'attivazione delle procedure indicate
    al comma 2 anche per il trasporto di organi e di sangue.».
    Art. 22

    Modifica dell'articolo 87 della l.r. 41/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. Dopo il comma 5 dell'articolo 87 della l.r. 41/2006 e
    successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
    «5-bis. Il Protocollo generale d'intesa di cui all'articolo 12
    tra Regione Liguria ed Universita' degli studi di Genova, stipulato
    in data 17 marzo 2004, dispiega i propri effetti ancora per un anno
    dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 novembre
    2009, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41
    (Riordino del servizio sanitario regionale) e ad altre disposizioni
    regionali in materia sanitaria).
    5-ter. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 2
    dell'articolo 43 bis, le attivita' di vigilanza, ispezione e
    controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono svolte
    dalle Unita' Operative di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
    delle Aziende sanitarie locali secondo le disposizioni vigenti alla
    data di entrata in vigore della legge 57/2009.».

    Art. 23
    Modifica della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del
    sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive
    modifiche ed integrazioni
    1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 12/2006 e
    successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:
    «2 bis. La Giunta regionale definisce le procedure di
    accertamento di cui al comma 2 al fine di uniformare la composizione
    delle Commissioni a livello aziendale, perseguire la semplificazione
    procedurale e accelerare i tempi di riconoscimento
    dell'invalidita'.».
    Art. 24
    Modifiche della legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento
    degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non
    trasformati in fondazione) e successive modifiche ed integrazioni
    1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 7/2006 e successive
    modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti:
    «1 bis. Per l'Istituto Scientifico Tumori (IST) - Istituto
    Nazionale per la Ricerca sul Cancro e', altresi', organo il Collegio
    di Direzione, con i compiti e le funzioni di cui all'articolo 21
    della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio
    Sanitario regionale) e successive modifiche e integrazioni;
    1 ter. Il collegio di Direzione e' composto da:
    a) il direttore generale, che lo presiede e ne determina
    l'attivita';
    b) il direttore sanitario;
    c) il direttore amministrativo;
    d) il direttore scientifico;
    e) i direttori dei dipartimenti sanitari;
    f) il responsabile dell'area infermieristica;
    g) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;
    h) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla
    legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni
    sanitarie) ad eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera
    f).
    I responsabili di cui alle lettere g) e h) sono individuati dal
    direttore generale con procedure elettive definite dalla Giunta
    regionale.».
    Art. 25

    Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 7/2006 e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. L'articolo 9 della l.r. 7/2006 e successive modifiche ed
    integrazioni e' sostituito dal seguente:
    «Art. 9 (Disciplina speciale per l'Istituto Giannina Gaslini). -
    1. L'Istituto Giannina Gaslini non e' trasformato in fondazione. Il
    Consiglio di Amministrazione dell'Istituto mantiene le funzioni e la
    composizione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30
    giugno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura
    a carattere scientifico, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera
    h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
    2. Il Collegio sindacale dell'Istituto Giannina Gaslini e'
    composto da un funzionario del Ministero dell'Economia e delle
    Finanze, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del Lavoro,
    della Salute e delle Politiche Sociali e da un funzionario della
    Regione Liguria, con qualifica dirigenziale. Il collegio e' nominato
    con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche
    Sociali e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono
    essere confermati.».
    Art. 26
    Modifica della legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 (Proroga del
    termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge
    regionale 30 luglio 1999 n. 20, relativo all'adeguamento dei
    presidi sanitari e sociosanitari gia' autorizzati al funzionamento
    alla data del 2 settembre 1999) e successive modifiche ed
    integrazioni
    1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2004
    e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «30 settembre
    2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
    Art. 27
    Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20
    (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per
    i presidi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati. Recepimento
    del d.p.r. 14 gennaio 1997) e successive modifiche ed integrazioni
    1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999 e
    successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
    «6-bis. In attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e
    coordinamento di cui all'articolo 8 ter, comma 4, del decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
    materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
    1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni, gli studi
    odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da
    sanitari in forma singola o associata non necessitano
    dell'autorizzazione prevista dalla presente legge.
    6-ter. L'esercizio degli studi di cui al comma 6 bis e' regolato
    dai principi contenuti nel decreto del Ministro della Sanita' 28
    settembre 1990 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV
    nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private) e
    dalle norme in materia di igiene e sanita' pubblica e di sicurezza.».
    Art. 28

    Modifica dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 e successive modifiche ed
    integrazioni

    1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 e successive
    modifiche ed integrazioni e' abrogato.
    Art. 29

    Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 20/1999 e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 20/1999 e successive
    modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
    «6. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 50
    dello Statuto, un regolamento per l'autorizzazione delle strutture
    sanitarie e sociosanitarie, con il quale si provvede all'adeguamento,
    alla modifica e all'integrazione della classificazione delle
    strutture di cui all'articolo 2 e all'applicazione, specificazione ed
    integrazione dei requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 4,
    comma 1.».
    2. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 20/1999 e
    successive modifiche ed integrazione e' inserito il seguente:
    «6-bis. Il provvedimento di cui al comma 6 e le revisioni
    successive possono definire tempi di adeguamento per il possesso dei
    requisiti previsti.».
    Art. 30

    Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 20/1999 e successive modifiche
    ed integrazioni

    1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 20/1999 e successive
    modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
    «3. La Commissione tecnica accerta la sussistenza dei requisiti
    per l'accreditamento disciplinati dalla normativa vigente.
    L'accreditamento ha validita' triennale dalla data di concessione e
    puo' essere rinnovato, su richiesta dell'interessato presentata alla
    Regione entro la scadenza del triennio. Il termine del procedimento
    e' fissato in centottanta giorni. Durante lo svolgimento del
    procedimento di rinnovo l'accreditamento si intende prorogato fino
    all'adozione del provvedimento finale di rinnovo o di diniego
    dell'accreditamento stesso. Alla domanda di rinnovo deve essere
    allegata una scheda di autovalutazione secondo il modello predisposto
    dalla Regione.».
    2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 20/1999, e'
    inserito il seguente:
    «3 bis. La Giunta regionale puo' prorogare, in via eccezionale,
    in connessione con l'esercizio delle sue funzioni in materia di
    programmazione del fabbisogno di assistenza sanitaria e socio
    sanitaria, di riorganizzazione del sistema di accreditamento e di
    ridefinizione dei requisiti di accreditamento, i termini di scadenza
    degli accreditamenti istituzionali concessi nelle more della
    conclusione delle relative procedure.».
    Art. 31
    Sostituzione del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 12
    aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed
    integrazione sociale dei portatori di handicap) e successive
    modifiche ed integrazioni
    1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 19/1994 e successive
    modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
    1. «Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
    alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente ed alla
    capacita' complessiva individuale residua del portatore di handicap
    sono effettuati dalle Aziende sanitarie locali mediante le
    commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre
    1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D. L. 30
    maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
    luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di
    revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti),
    integrate da un assistente sociale e da un esperto dell'area
    psicologica o clinica nelle patologie da esaminare, in servizio
    presso le Aziende sanitarie locali o nei Comuni del Distretto
    sociosanitario.».
    Art. 32
    Sostituzione dell'articolo 10 delle legge regionale 4 aprile 1991, n.
    3 (Norme in materia di assistenza farmaceutica e disciplina dei
    rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in
    regime di convenzionamento esterno ai sensi dell'articolo 48 della
    legge 23 dicembre 1978, n. 833) e successive modifiche ed
    integrazioni
    1. L'articolo 10 della l.r. 3/1991 e successive modifiche ed
    integrazioni e' sostituito dal seguente:
    «Art. 10 (Orari, turni e ferie delle farmacie). - 1. La Giunta
    regionale stabilisce, sentiti l'Ordine dei Farmacisti e l'ANCI,
    indirizzi in ordine agli orari di apertura, ai turni e alle ferie
    delle farmacie.».
    Art. 33

    Norma transitoria

    1. Fino all'adozione degli indirizzi previsti dall'articolo 10
    della l.r. 3/1991, come modificato dalla presente legge, continua ad
    avere applicazione il regolamento regionale 16 luglio 1992, n. 3
    (Regolamento sul servizio farmaceutico).
    Art. 34

    Abrogazione di norme

    1. La legge regionale 5 maggio 1980, n. 22 (Ruoli nominativi
    regionali del personale del Servizio sanitario nazionale e disciplina
    per l'iscrizione nei medesimi del personale da destinare alle unita'
    sanitarie locali) e' abrogata.
    Art. 35

    Dichiarazione d'urgenza

    1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il
    giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
    Ufficiale.
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
    osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 25 novembre 2009

    BURLANDO

    Fonte: http://www.normativasanitaria.it/jsp/detta...wsett&anno=null
     
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