ESENZIONE O IVA RIDOTTA PER LE COOPERATIVE SOCIALI

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    ESENZIONE O IVA RIDOTTA PER LE COOPERATIVE SOCIALI

    A cura di Giorgio Confente
    Vorrei avere maggiori informazioni in relazione alle cooperative sociali, in particolare sull'Iva.La cooperativa in questione offre servizi di trasporto di ammalati con le proprie ambulanze, effettua il trasporto di campioni di sangue e organi, e in parte offre anche assistenza sociale. In base alla legge Iva, queste prestazioni rientrano nell'esenzione previsto dall'articolo 10, Dpr 633/72.Ho letto, però, che per le cooperative sociali è stato introdotto il regime dell'alternatività fra esenzione e imponibilità Iva ad aliquota agevolata (4%).Potrei quindi applicare l'aliquota agevolata?




    Mariagiovanna D'ELIA - BARI
    Le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per alcune prestazioni sociali e sanitarie possono scegliere fra il regime di esenzione e l’aliquota del 4% prevista dal numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto Iva.Il riferimento normativo che consente e ha ampliato questa facoltà è l’articolo 1, comma 331, della legge 296/06 (Finanziaria 2007). Sulla base di tale norma, le prestazioni per cui le cooperative possono scegliere tra esenzione e imponibilità con Iva al 4% sono le seguenti, fra quelle individuate dell’articolo 10 del Dpr 633/72:a) prestazioni sanitarie, di diagnosi, cura e riabilitazione (numero 18);b) prestazioni di ricovero e cura (numero 19);c) prestazioni didattiche (numero 20);d) prestazioni proprie degli orfanotrofi, brefotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (numero 21);e) prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (numero 27-ter).Quindi, la risposta al quesito posto dipende dall’inquadramento delle prestazioni effettuate dalla cooperativa nell’elenco indicato. Secondo il parere espresso dall’amministrazione finanziaria, la scelta fra i due diversi regimi (esenzione o aliquota del 4%), anche se non è configurabile come opzione in senso tecnico e, quindi, non necessita di alcuna comunicazione agli uffici dell’agenzia delle Entrate, deve essere mantenuta per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell'anno solare (circolare 168/E del 26 giugno 1998).

    http://www.banchedati.ilsole24ore.com
     
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